L. 8 marzo 1989, n. 101
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
delle Comunità ebraiche italiane.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art 1.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità
israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell'articolo
19, assume la denominazione di Unione delle Comunità
ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli
articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata
il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.
Art 2.
1. In conformità ai principi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare
liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto e i riti.
2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni
e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione
delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola
e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione
e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere
religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto
nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione
e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non
soggetti ad oneri.
4. È assicurata in sede penale la parità
di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà
religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra
i culti.
5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni
di intolleranza e pregiudizio religioso.
Art 3.
1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità
e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano
è assicurato il libero esercizio del magistero.
Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio
militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in
caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla
chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino
Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il
loro magistero nelle forze armate.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli
articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l'Unione rilascia apposita
certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.
Art 4.
1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto
di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima
del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo
il tramonto del sabato.
2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici
o da privati o che esercitano attività autonoma
o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati
al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire,
su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale.
Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate
la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto
ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del
riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le
autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni
accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove
di esame fissate in giorno di sabato.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei
genitori o dell'alunno se maggiorenne.
Art 5.
1. Alle seguenti festività religiose ebraiche
si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico
di cui all'articolo 4:
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo
e ottavo giorno;
d) Festa della Legge (Simhat Torà);
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo
e ottavo giorno;
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
g) Digiuno del 9 di Av.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette
festività cadenti nell'anno solare successivo è
comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale
ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art 6.
1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare
a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello
Stato.
2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua
ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20
giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione
ebraiche.
Art 7.
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad
altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case
di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli
istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad
alcun impedimento nell'esercizio della libertà
religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare,
a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità
competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare
senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.
Art 8.
1. L'assistenza spirituale ai militari ebrei è
assicurata dai ministri di culto designati a tal fine
sulla base di intese tra l'Unione e le autorità
governative competenti.
2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei
giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragione del loro servizio militare.
3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano
attività di culto nel luogo ove prestano il servizio,
i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto
di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare
la sinagoga più vicina.
4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il
comando militare avverte la Comunità competente,
onde assicurare, d'intesa con i familiari del defunto,
che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.
Art 9.
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli
istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è
assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni
degli istituti comunicano alle Comunità competenti
per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate
dai ricoverati.
Art 10.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari compresi nella
circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri
sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta
dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei
ministri di culto in locali idonei messi a disposizione
dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità
competente per territorio.
Art 11.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento
è impartito nel rispetto della libertà di
coscienza e di religione e della pari dignità dei
cittadini senza distinzione di religione, come pure è
esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa
degli alunni ebrei.
2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
dagli alunni o da coloro cui compete la potestà
su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalità
che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e che non siano previste forme di insegnamento religioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non possono essere richieste agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati
dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere
ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo
studio dell'ebraismo. Tali attività si inseriscono
nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico
dell'Unione o delle Comunità.
Art 12.
1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti
ebraici, in conformità al principio della libertà
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parità è
assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per
quanto concerne l'esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunità resta
garantito il trattamento di cui esse attualmente godono
ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
Art 13.
1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma
di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno
triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla
Scuola Rabbinica Margulies- Disegni di Torino e dalle
altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti
in possesso del titolo di studio di scuola secondaria
superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni
sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle università e delle scuole universitarie
per i corsi di pari durata.
Art 14.
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad
uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia
la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi
del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne
dà attestazione in un nulla osta che rilascia in
duplice originale ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega
ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura
degli articoli del codice civile riguardanti i diritti
e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì
rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese
nell'atto di matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale
di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto
di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge
civile devono risultare:
a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi
al quale è stato celebrato il matrimonio;
b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del
codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese
dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il
ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale
di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione nei registri dello stato civile
entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e
ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel
termine prescritto.
9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere
matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile,
secondo la legge e la tradizione ebraiche.
Art 15.
1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto
ebraico, anche se appartengono a privati, non possono
essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto
di alienazione, fino a che la destinazione stessa non
sia cessata con il consenso della Comunità competente
o dell'Unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo con l'Unione.
3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare per l'esercizio delle
sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi
accordi con la Comunità competente.
Art 16.
1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta
della Comunità competente per territorio reparti
speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un
reparto proprio è data dal sindaco in concessione
un'area adeguata nel cimitero.
3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei
reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in
conformità della legge e della tradizione ebraiche.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico
degli interessati o, in mancanza, della Comunità
o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975,
n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove
anni.
5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo
secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.
6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza
delle prescrizioni rituali ebraiche.
Art 17.
1. Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al
patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale
e architettonico, archeologico, archivistico e librario
dell'ebraismo italiano.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sarà costituita una Commissione
mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo
scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il
godimento dei beni culturali ebraici.
3. La Commissione determina le modalità di partecipazione
dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe
ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle
prescrizioni rituali ebraiche.
4. Alla medesima Commissione è data notizia del
reperimento di beni di cui al comma 1.
Art 18.
1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni
tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni
sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto
dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze
religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione
ebraiche.
2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità
curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione
religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a
tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede
locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione
ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità
stesse.
3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna,
Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno,
Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma,
Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona
conservano la personalità giuridica e l'assetto
territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono
la denominazione di Comunità ebraiche.
4. La costituzione di nuove Comunità, nonché
la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali,
la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono
riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta
della Comunità e dell'Unione.
Art 19.
1. L'Unione delle Comunità israelitiche italiane
conserva la personalità giuridica di cui è
attualmente dotata e assume la denominazione di Unione
delle Comunità ebraiche italiane.
2. L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione
ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di
interesse generale dell'ebraismo.
3. L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli
ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni
e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività
delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività
e gli enti ebraici degli altri paesi.
Art 20.
1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo
italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il
Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro
adozione.
2. Presso il Ministero dell'interno sono altresì
depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente
riconosciuti e le loro eventuali modifiche.
3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone
la conformità al testo depositato.
Art 21.
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o
di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera
a), e siano approvati dalla Comunità competente
per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha
luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito
il parere del Consiglio di Stato.
2. Conservano la personalità giuridica i seguenti
enti aventi finalità di culto che svolgono altresì
attività diverse da quelle di cui all'articolo
26, comma 2, lettera a):
a) Asili infantili israelitici - Roma;
b) Ospedale israelitico - Roma;
c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
d) Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani"
- Roma;
e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale
- Roma;
f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun"
- Firenze;
g) Società israelitica di misericordia - Siena.
3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano
la personalità giuridica, ai sensi della presente
legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente
riconosciuti.
Art 22.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente
riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il
parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito
il parere del Consiglio di Stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti
ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo
statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara
la avvenuta estinzione. 4. L'Unione o la Comunità
interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno
che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui
al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente
soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo
quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente
competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Art 23.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono
soppressi i seguenti enti:
a) Pio istituto Trabotti - Mantova;
b) Opere pie israelitiche - Torino;
c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;
d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli;
e) Opera pia "Foa" - Vercelli;
f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
n) Opera del tempio israelitico - Bologna;
o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava"
- Asti;
q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza
- Asti;
r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato
(Alessandria);
s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi"
- Ferrara;
t) Ospizio marino israelitico - Firenze;
u) Opere pie israelitiche - Padova;
v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;
z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti
può essere disposta mediante delibera dei rispettivi
organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termine dei commi
1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari
a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere
se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art 24.
1. L'Unione delle Comunità, le Comunità
e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono
iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone
giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano
lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive
sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione
di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti,
nel registro delle persone giuridiche devono comunque
risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli
33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e
i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti
ebraici civilmente riconosciuti non può essere
fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso
da quello previsto per le persone giuridiche private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Unione, le
Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Art 25.
1. L'attività di religione e di culto della Unione,
delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente
riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo
italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze
da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti
ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo
degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze
da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione
di donazioni ed eredità e per il conseguimento
di legati da parte degli enti predetti si applicano le
disposizioni delle leggi civili relative alle persone
giuridiche.
Art 26.
1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la
tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle
di culto, assistenziali e culturali.
2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette
all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio
del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione
dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione
ebraica;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura, e, comunque, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Art 27.
1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità
e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine
di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi
fini di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto che restano,
però, soggette alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per
le medesime.
Art 28.
1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici
di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività
connesse sono determinati dalle autorità civili
competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche
e integrazioni.
2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti
con contributi regionali e comunali, non possono essere
sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto
di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni
dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto
nei registri immobiliari.
3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento
del termine, d'intesa tra la Comunità competente
e l'autorità civile erogante, previa restituzione
delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione
alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata
in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione
del vincolo sono nulli.
Art 29.
1. L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che
svolgono attività assistenziale e sanitaria non
pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei
diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica
materia.
2. Non può comunque essere fatto alle predette
istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello
che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private
che erogano servizi assistenziali e sanitari.
3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria è garantito il diritto
di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti
e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano
richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa, senza
limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza.
In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre
il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128.
Art 30.
1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate
delle Comunità ebraiche di cui all'articolo 18
sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a
norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,
stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa
del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre
dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul
reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali
versati alle Comunità stesse, relativi al periodo
di imposta nel quale sono stati versati, nonché
le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso
periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità
ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui
all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo
complessivo di lire due milioni.
3. Le modalità relative sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera
di una apposita commissione paritetica, nominata dalla
autorità governativa e dall'Unione delle Comunità
ebraiche italiane.
Art 31.
1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico
e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti
dell'Unione e delle Comunità in atto alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere
iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza
per i ministri di culto.
Art 32.
1. Le autorità competenti, nell'emanare norme
di attuazione della presente legge, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dall'Unione e avvieranno,
se richieste, opportune consultazioni.
Art 33.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità
di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente
presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge
relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione
ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in
conformità dell'articolo 8 della Costituzione le
intese del caso tra il Governo e l'Unione.
Art 34.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e
il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561 , sulle Comunità
israelitiche e sull'Unione, ed ogni altra norma contrastante
con la legge stessa.
2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti
dell'Unione, delle Comunità, nonché degli
enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in
Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.
1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come
da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n.
58, sui culti ammessi nello Stato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette
alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione
e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità
e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore
della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 30 si applicano
a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello
della presente legge.
Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità
Israelitiche Italiane Roma, 27 febbraio 1987
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità
israelitiche italiane,
considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali
della persona umana e le libertà di pensiero, di
coscienza e di religione,
considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti
dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale
sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione
basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre
1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive
integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre
1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti
economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici
del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre
1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà
di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato
che tali principi universali sono aspirazione perenne
dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione,
considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo
comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano,
e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base d'intese con le relative rappresentanze,
riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale
intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono
intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
Articolo 1
Libertà religiosa
In conformità ai principi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare
liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale
o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto e i riti.
È garantita agli ebrei, alle loro associazioni
e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione
delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola
e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione
e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere
religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto
nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione
e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non
soggetti ad oneri.
È assicurata in sede penale la parità di
tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà
religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra
i culti.
Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni
di intolleranza e pregiudizio religioso.
Articolo 2
Ministri di culto
Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e
dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano
è assicurato il libero esercizio del magistero.
Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro ministero.
I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio
militare su loro richiesta vistata dall'Unione, e, in
caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla
chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino
Capo; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il
loro magistero nelle forze armate.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli
articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l'Unione rilascia apposita certificazione
delle qualifiche dei ministri di culto.
Articolo 3
Sabato
La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto
di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima
del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo
il tramonto del sabato.
Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da
privati o che esercitano attività autonoma o commerciale,
i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile
sostituivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta,
del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le
ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate
la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto
ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico.
Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del
riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le
autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni
accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove
di esame fissate in giorno di sabato.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori
o dell'alunno se maggiorenne.
Articolo 4
Altre festività religiose
Alle seguenti festività religiose ebraiche si
applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico
di cui all'articolo 3:
Capodanno (Rosh Hashanà), 1 e 2 giorno;
Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
Festa delle Capanne (Succoth) 1 2 7 e 8 giorno;
Festa della Legge (Simhat Torà);
Pasqua (Pesach), vigilia, 1 e 2 giorno, 7 e 8 giorno;
Pentecoste (Shavuoth), 1 e 2 giorno;
Digiuno del 9 di Av.
Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette
festività cadenti nell'anno solare successivo è
comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno il quale
ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5
Prescrizioni religiose
Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare
a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello
Stato.
La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua
ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20
giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione
ebraiche.
Articolo 6
Assistenza religiosa
L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura
o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti
di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento
nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento
delle pratiche di culto.
È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle
condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare,
a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità
competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare
senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.
Articolo 7
Assistenza religiosa ai militari
L'assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata
dai ministri di culto designati a tal fine sulla base
di intese tra l'Unione e le autorità governative
competenti.
I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni
e nelle ore fissate alle attività di culto che
si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragione del loro servizio militare.
Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano
attività di culto nel luogo ove prestano il servizio,
i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto
di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare
la sinagoga più vicina.
In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando
militare avverte la Comunità competente, onde assicurare,
d'intesa con i familiari del defunto, che le esequie si
svolgano secondo il rito ebraico.
Articolo 8
Assistenza religiosa ai ricoverati
L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti
ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è
assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni
degli istituti comunicano alle Comunità competenti
per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate
dai ricoverati.
Articolo 9
Assistenza religiosa ai detenuti
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione.
A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza
spirituale negli istituti penitenziari compresi nella
circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri
sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti
penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri
di culto in locali idonei messi a disposizione dell'istituto
penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni
richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente
per territorio.
Articolo 10
Istruzione religiosa nelle scuole
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento
è impartito nel rispetto della libertà di
coscienza e di religione e della pari dignità dei
cittadini senza distinzione di religione, come pure è
esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa
degli alunni ebrei.
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
dagli alunni, o da coloro cui compete la potestà
su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalità
che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e che non siano previste forme di insegnamento religioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
In ogni caso non possono essere richieste agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione
o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell'ebraismo.
Tali attività si inseriscono nell'ambito delle
attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione
o delle Comunità.
Articolo 11
Scuole ebraiche
Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici,
in conformità al principio della libertà
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è
assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per
quanto concerne l'esame di Stato.
Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito
il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi
dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289.
Articolo 12
Istituti rabbinici
Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di
cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno
triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla
Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre
scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in
possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle università e delle scuole universitarie per
i corsi di pari durata.
Articolo 13
Matrimonio
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati
in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri
di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la
cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe
pubblicazioni nella casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi
del precedente comma devono comunicare tale intenzione
all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne
dà attestazione in un nulla osta che rilascia in
duplice originale ai nubendi.
Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega
ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura
degli articoli del codice civile riguardanti i diritti
e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì
rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese
nell'atto di matrimonio.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale
di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste
dalla legge civile devono risultare:
il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al
quale è stato celebrato il matrimonio;
la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;
le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente
rese dai coniugi.
Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro
di culto trasmette per la trascrizione un originale dell'atto
di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato
civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione nei registri dello stato civile
entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà
notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel
termine prescritto.
Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere
matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile,
secondo la legge e la tradizione ebraiche.
Articolo 14
Edifici di culto
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto
ebraico, anche se appartengono a privati, non possono
essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto
di alienazione, fino a che la destinazione stessa non
sia cessata con il consenso della Comunità competente
o dell'Unione.
Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati
o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con
l'Unione.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni
in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con
la Comunità competente.
Articolo 15
Cimiteri
I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta
della Comunità competente per territorio reparti
speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto
proprio è data dal sindaco in concessione un'area
adeguata nel cimitero.
Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei
reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in
conformità della legge e della tradizione ebraiche.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico
degli interessati, o in mancanza, della Comunità
o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975,
n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
L'inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo
secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.
Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza
delle prestazioni rituali ebraiche.
Articolo 16
Beni culturali e ambientali
Lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per
la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio
storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico,
archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa sarà costituita una Commissione
mista per le finalità di cui al precedente comma
e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento
e il godimento dei beni culturali ebraici.
La Commissione determina le modalità di partecipazione
dell'Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe
ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle
prescrizioni rituali ebraiche.
Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento
di beni di cui al primo comma.
Articolo 17
Comunità ebraiche
Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali
dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie
che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano,
al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei,
secondo la legge e la tradizione ebraiche.
La Repubblica italiana prende atto che le Comunità
curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione
religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a
tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede
locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione
ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità
stesse.
Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale
Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova,
Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma,
Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano
la personalità giuridica e l'assetto territoriale
di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione
di Comunità ebraiche.
La costituzione di nuove Comunità, nonché
la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali,
la unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono
riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta
della Comunità e dell'Unione.
Articolo 18
Unione delle Comunità
L'Unione delle Comunità israelitiche italiane
conserva la personalità giuridica di cui è
attualmente dotata e assume la denominazione di Unione
delle Comunità ebraiche italiane.
L'Unione è l'ente rappresentativo della confessione
ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di
interesse generale dell'ebraismo.
L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei
in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni
e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività
delle Comunità: mantiene i contatti con le collettività
e gli enti ebraici degli altri paesi.
Articolo 19
Deposito dello Statuto
Lo Statuto dell'ebraismo italiano è depositato
dall'Unione presso il Ministero dell'interno subito dopo
la sua adozione da parte dell'Unione medesima.
Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione
presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla
loro adozione.
Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati
gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
e le loro eventuali modifiche.
Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone
la conformità al testo depositato.
Articolo 20
Enti ebraici civilmente riconosciuti
Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia
possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o
di culto ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera
a), e siano approvati dalla Comunità competente
per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha
luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito
il parere del Consiglio di Stato.
Conservano la personalità giuridica i seguenti
enti aventi finalità di culto che svolgono altresì
attività diverse da quelle di cui all'articolo
25, secondo comma, lettera a): Asili infantili israelitici
- Roma; Ospedale israelitico - Roma; Casa di riposo per
israeliti poveri ed invalidi - Roma; Orfanotrofio israelitico
italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma; Deputazione
ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma; Ospizio
israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze;
Società israelitica di misericordia - Siena.
Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano
la personalità giuridica ai sensi della legge di
approvazione della presente intesa assumono la qualifica
di enti ebraici civilmente riconosciuti.
Articolo 21
Mutamento degli enti ebraici
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente
riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, udito il
parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito
il parere del Consiglio di Stato.
La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti
ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo
statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara
l'avvenuta estinzione.
L'Unione o la Comunità interessata trasmette il
provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio
decreto, dispone l'iscrizione di cui al terzo comma e
provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso
o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede
il provvedimento dell'organo statutariamente competente,
salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i
diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
Articolo 22
Estinzione di enti ebraici
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa sono soppressi i seguenti enti: Pio istituto
Trabotti - Mantova; Opere pie israelitiche - Torino; Compagnia
della misericordia israelitica - Vercelli; Asilo infantile
"Levi" - Vercelli; Opera pia "Foa"
- Vercelli; Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona; Opera pia
Carolina Calabi - Verona; Pia scuola israelitica di lavori
femminili - Verona; Opera pia beneficenza israelitica
- Livorno; Opera pia Moar Abetulot - Livorno; Opera del
tempio israelitico - Bologna; Opere pie israelitiche unificate
- Alessandria; Istituto Infantile ed elementare israelitico
"Clava" - Asti; Congregazione israelitica di
carità e beneficenza - Asti; Opera di beneficenza
israelitica - Casale Monferrato (Alessandria); Ospizio
marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" -
Ferrara; Ospizio marino israelitico - Firenze; Opere pie
israelitiche - Padova; Fondazione Lelio professor Della
Torre - Padova; Istituto per l'assistenza agli israeliti
poveri - Merano.
La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti
può essere disposta mediante delibera dei rispettivi
organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo
e secondo comma è trasferito alle Comunità
di appartenenza.
I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari
a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere
se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa.
Articolo 23
Registro delle persone giuridiche
L'Unione delle Comunità, le Comunità e
gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono
iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone
giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione della presente intesa.
A tal fine l'Unione e le Comunità depositano lo
Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive
sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione
di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel
registro delle persone giuridiche devono comunque risultare,
con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del
codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli
organi di rappresentanza di ciascun ente.
All'Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici
civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai
fini della registrazione, un trattamento diverso da quello
previsto per le persone giuridiche private.
Decorso il termine di cui al primo comma, l'Unione, le
Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti
possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 24
Attività degli enti ebraici
L'attività di religione e di culto dell'Unione,
delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente
riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo
italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze
da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti
ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo
degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze
da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
territoriali.
Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di
donazioni ed eredità e per il conseguimento di
legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 25
Attività di religione e di culto e attività
diverse
La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione
ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto,
assistenziali e culturali.
Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro:
a) attività di religione o di culto, quelle dirette
all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio
del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione
dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione
ebraica;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura, e, comunque, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 26
Regime tributario
Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e
gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di
religione o di culto, come pure le attività dirette
a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di
beneficienza o di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto che restano,
però, soggette alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per
le medesime.
Articolo 27
Costruzione di edifici di culto
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici
di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività
connesse sono determinati dalle autorità civili
competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti
con contributi regionali e comunali, non possono essere
sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto
di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni
dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto
nei registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento
del termine, d'intesa tra la Comunità competente
e l'autorità civile erogante, previa restituzione
delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione
alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata
in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione
del vincolo sono nulli.
Articolo 28
Istituzioni ebraiche di assistenza
L'assistenza da parte delle istituzioni
ebraiche che svolgono attività assistenziale e
sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il
godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili
nella specifica materia.
Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni
ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi
civili prevedono per altre istituzioni private che erogano
servizi assistenziali e sanitari.
Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività
assistenziale e sanitaria è garantito il diritto
di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti
e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano
richiesta hanno diritto all'assistenza religiosa senza
limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza.
In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre
il servizio di assistenza religiosa previsto dall'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1969, n. 128.
Articolo 29
Deducibilità dei contributi
La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle
Comunità ebraiche di cui all'articolo 17 sono costituite
anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto,
dagli appartenenti alle medesime.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le
persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo,
agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche,
i predetti contributi annuali versati alle Comunità
stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono
stati versati, nonché le erogazioni liberali in
denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore
della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero
delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge
8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di
lire due milioni.
Le modalità relative sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.
Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera
di una apposita commissione paritetica, nominata dalla
autorità governativa e dall'Unione delle Comunità
ebraiche italiane.
Articolo 30
Dipendenti dell'Unione e delle Comunità
Nulla è innovato quanto al regime giuridico e
previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione
e delle Comunità in atto al momento dell'entrata
in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
I ministri di culto di cui all'articolo 2 possono essere
iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza
per i ministri di culto.
Articolo 31
Norme di attuazione
Le autorità competenti, nell'emanare norme di
attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti
dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 32
Ulteriori intese
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
presente intesa al termine del decimo anno dalla data
dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa
stessa.
Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si
procederà con la stipulazione di ulteriori intese
e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi
disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
In occasione della presentazione di disegni di legge relativi
a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica
con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso
tra il Governo e l'Unione.
Articolo 33
Entrata in vigore
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre
1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n.
1561, sulle Comunità israelitiche e sull'Unione
ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.
Cessano altresì di avere efficacia nei confronti
dell'Unione, delle Comunità nonché degli
enti, istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in
Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.
1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui
culti ammessi nello Stato.
In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette
alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione
e l'approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità
e dell'Unione deliberati nell'anno dell'entrata in vigore
della legge di approvazione della presente intesa e la
riscossione dei relativi contributi.
Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano a
partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello
della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 34
Legge di approvazione dell'intesa
In conformità e in ottemperanza al disposto dell'articolo
8, secondo comma, della Costituzione, il Congresso straordinario
dell'Unione approva il nuovo Statuto dell'ebraismo italiano.
Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi
dell'articolo 19 della presente intesa il Governo presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione
della medesima, alla quale sarà allegato il testo
dell'intesa.
Roma, 27 febbraio 1987.
Il Presidente del Consiglio
(On. Bettino CRAXI)
Il Presidente
(Prof. Tullia ZEVI)