D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che
modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva
in Italia con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra
l'autorità scolastica italiana e la Conferenza
episcopale italiana per l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra
il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno
1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1985, n. 751.
INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione
pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto
1988, n. 400, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che debitamente autorizzato, agisce a norme della Conferenza
stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma
del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,
Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta
modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5,
lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo
accordo;
Determinano le seguenti modificazioni alla precedente
intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale
di cui al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono
che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente
intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione
qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione
dell'intesa nei propri ordinamenti.