L. 12 aprile 1995, n. 116.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art 1.
Rapporti tra Stato ed UCEBI.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata
il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano
di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli
enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone
che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24
giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289.
Art 2.
Libertà religiosa.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio
ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli
enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi
in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti
e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Art 3.
Ministri dell'UCEBI.
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità
di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti
i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti
negli articoli 5, 6, 7 e 10.
Art 4.
Esercizio della libertà religiosa.
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad
altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case
di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti
di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento
nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento
delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli
articoli 5, 6 e 7.
Art 5.
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati.
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e
ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto
di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,
alle attività religiose ed ecclesiastiche delle
Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località
ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per
ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate
dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono
possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze
di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica
più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia
alcuna attività di culto di Chiese rappresentate
dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro
a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale
e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione
dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui
al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI,
l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa
con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale
segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare
o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che
lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Art 6.
Assistenza spirituale ai ricoverati.
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte
nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è
assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate
dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri,
designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale,
è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere
alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale
ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere
per lo Stato o per altri enti pubblici.
Art 7.
Assistenza spirituale ai detenuti.
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale
ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate
dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi
dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3.
Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti
che possono visitare senza particolare autorizzazione
gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti
istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie
o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei
messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate
dall'UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere
finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.
Art 8.
Insegnamento religioso.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà parentale o la tutela su
di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede affinché l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalità
che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e affinché non siano previste forme di insegnamento
religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre
discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
Art 9.
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che
la scuola pubblica sia centro di promozione culturale,
sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti
della società, assicura alle Chiese rappresentate
dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni, nel quadro delle attività culturali
previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Art 10.
Matrimonio.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino
italiano, a ciò designato da una Chiesa avente
parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia
preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che
l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo
la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto
alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne
dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai
nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare
che la celebrazione nuziale seguirà secondo la
previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi,
deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati,
dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi,
mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la
celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in
duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega
uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato
civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione,
il ministro, davanti al quale questa è avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo
ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
Art 11.
Riconoscimento di enti ecclesiastici.
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici
le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista,
ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi
sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su
domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera
motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto
della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti
ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento
battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto,
solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei
ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i
competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente,
di cui si chiede il riconoscimento della personalità
giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente
si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di
Stato.
Art 12.
Gestione degli enti ecclesiastici.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto
il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento
battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli
acquisti delle persone giuridiche.
Art 13.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti
civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale,
oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e
34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale
iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ente patrimoniale
dell'UCEBI può concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art 14.
Regime tributario degli enti ecclesiastici.
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro
attività dirette a tale scopo, sono equiparati
a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto svolte
da tali enti sono soggette, nel rispetto dell'autonomia
e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per
le medesime.
Art 15.
Mutamenti degli enti ecclesiastici.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti
ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere
del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI
e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione,
con provvedimento statale, della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea
generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà
dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
Art 16.
Deduzione agli effetti IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto
e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di
offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto,
istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi
fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di
una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità
governativa e dall'UCEBI.
Art 17.
Tutela degli edifici di culto.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle
Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi
con i ministri delle singole Chiese.
Art 18.
Tutela dei beni culturali.
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il
patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI.
Art 19.
Manifestazione del pensiero religioso.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e alla missione
delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno
e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici
utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette
a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né
altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono
esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione
del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione,
nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si
tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti
gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicità
della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti
in conformità alla disciplina del settore.
Art 20.
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
dell'UCEBI.
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale
o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI
sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro
dipendente.
Art 21.
Trasferimenti di beni.
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI della Philadelphia s.r.l., di
cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore
del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre
1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission
Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi
in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697,
dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor
Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio
n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern
Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio
n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere,
fatte salve le somme già percette dall'amministrazione
finanziaria.
Art 22.
Norme di attuazione.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della presente legge, debbono tener conto
delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano,
se richieste, opportune consultazioni.
Art 23.
Norme contrastanti.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa
di avere efficacia ed applicabilità nei confronti
delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi
rappresentati dall'UCEBI, nonché delle persone
che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art 24.
Ulteriori intese.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle
modifiche si procederà con la stipulazione di una
nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI
con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art 25.
Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
16, valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in
lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, in
attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione
PREAMBOLO
La Repubblica italiana, richiamandosi ai princìpi
di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione
e ai diritti di libertà di coscienza e di religione
garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali ratificata con legge
4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche
e dai patti internazionali relativi ai diritti economici,
sociali e culturali e ai diritti civili e politici del
1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881,
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI),
richiamandosi alla parola dell'Evangelo da cui discendono,
al fine della presente intesa, i seguenti princìpi:
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità
di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea
di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di
Cristo;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto
dell'ordinamento costituzionale dello Stato;
considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo
e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti
e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base d'intese con le relative rappresentanze; ritenuto
che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930
non è idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta
l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione della presente
intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui
culti ammessi nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese,
delle persone, degli enti, istituzioni, associazioni e
organismi in essa UCEBI aventi parte.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana
prende atto che:
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei
singoli che in queste hanno parte, afferma che la fede
non necessita di tutela penale diretta,
l'UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei
singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente
con i princìpi della loro fede, di voler continuare
a sostenere tutte le spese inerenti all'esercizio del
culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti
pubblici.
Articolo 1
Abrogazione della normativa sui culti ammessi
1. Con l'entrata in vigore nella legge di approvazione
della presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e
degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle
persone che in essa hanno parte, le disposizioni della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28
febbraio 1930, n. 289.
Articolo 2
Libertà religiosa
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
dell'UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio
ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri, l'organizzazione
dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli
enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi
in essa aventi parte; le relazioni fra essi intercorrenti,
gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono
senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.
Articolo 3
Ministri dell'UCEBI
1. L'UCEBI, attesa l'esistenza di una pluralità
di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti
i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti
negli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente intesa.
Articolo 4
Esercizio della libertà religiosa
1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad
altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case
di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti
di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun
impedimento nell'esercizio della libertà religiosa
e nell'adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto
disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
Articolo 5
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e
ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto
di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio,
alle attività religiose ed ecclesiastiche delle
Chiese rappresentate dall'UCEBI, nelle località
ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per
ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate
dall'UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono
possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze
di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica
più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia
alcuna attività di culto di Chiese rappresentate
dall'UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro
a ciò designato per prestare l'assistenza spirituale
e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione
dall'ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui
al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI,
l'ente competente adotta le misure necessarie, d'intesa
con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale
segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell'UCEBI, che prestano servizio militare
o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere,
unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero
di assistenza spirituale nei confronti dei militari che
lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Articolo 6
Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte
nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è
assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate
dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri,
designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale,
è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere
alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale
ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere
per lo Stato o per altri enti pubblici.
Articolo 7
Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale
ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate
dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi
dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3.
Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti
che possono visitare senza particolare autorizzazione
gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti
istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie
o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei
messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate
dall'UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere
finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.
Articolo 8
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà parentale o la tutela su
di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalità
che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti
e a che non siano previste forme di insegnamento religioso
diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni
pratiche religiose o atti di culto.
Articolo 9
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che
la scuola pubblica sia centro di promozione culturale,
sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti
della società, assicura alle Chiese rappresentate
dall'UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti
dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici,
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni, nel quadro delle attività culturali
previste dall'ordinamento scolastico dello Stato.
2. L'esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere
finanziario per lo Stato.
Articolo 10
Matrimonio
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino
italiano, a ciò designato da una Chiesa avente
parte nell'UCEBI, a condizione che la celebrazione sia
preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che
l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello
stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo
la previsione del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto
alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione
del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne
dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai
nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare
che la celebrazione nuziale seguirà secondo la
previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi,
deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati,
dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi,
mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la
celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in
duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega
uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato
civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione,
il ministro, davanti al quale questa è avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
5. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo
ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
Articolo 11
Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici
le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista,
ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi
sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su
domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera
motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto
della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti
ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento
battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto,
solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei
ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle
di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e
cultura e, in ogni caso, le attività commerciali
o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i
competenti organi statali verificano la corrispondenza
dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità
giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente
si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di
Stato.
Articolo 12
Gestione degli enti ecclesiastici
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto
il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento
battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli
acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 13
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti
civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale,
oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e
34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento
e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
2. L'Ente patrimoniale dell'UCEBI deve effettuare tale
iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione della presente intesa.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l'ente
patrimoniale dell'UCEBI può concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 14
Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro
attività dirette a tale scopo, sono equiparati
a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto, svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia
e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti
tali attività e al regime tributario previsto per
le medesime.
Articolo 15
Mutamenti degli enti ecclesiastici
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti
suddetti acquista efficacia civile mediante riconoscimento
con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere
del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI
e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione,
con provvedimento statale, della personalità giuridica
dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea
generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà
dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro
ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone
giuridiche.
Articolo 16
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto
ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di
offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di lire 2.000.000, a favore dell'UCEBI per
fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri
e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte
nell'UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di
una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità
governativa e dall'UCEBI.
Articolo 17
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle
Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi
con i ministri delle singole Chiese.
Articolo 18
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e l'UCEBI si impegnano a collaborare
per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il
patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI.
Articolo 19
Manifestazione del pensiero religioso
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e alla missione
delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno
e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici
utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette
a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né
altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono
esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione
del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione,
nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si
tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti
gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicità
della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti
in conformità alla disciplina del settore.
Articolo 20
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
dell'UCEBI
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale
o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell'UCEBI
sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro
dipendente.
Articolo 21
Trasferimenti di beni
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell'Ente
patrimoniale dell'UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di
cui all'atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore
del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre
1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission
Limited, di cui all'atto a rogito del notaio Alberto Politi
in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697,
dalla SPES s.r.l., di cui all'atto a rogito del dottor
Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio
n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern
Baptist Convention, di cui all'atto a rogito del notaio
Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio
n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo e onere, fatte
salve le somme già percette dall'amministrazione
finanziaria.
Articolo 22
Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, debbono tener conto delle esigenze fatte loro
presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.
Articolo 23
Norme contrastanti
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa
di avere efficacia e applicabilità nei confronti
delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi
rappresentati dall'UCEBI, e delle persone che in essi
hanno parte dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'intesa stessa.
Articolo 24
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata
intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore
della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle
modifiche si procederà con la stipulazione di una
nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI
con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 25
Legge di approvazione dell'intesa
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito
disegno di legge di approvazione della presente intesa,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.