L. 29 novembre 1995, n. 520
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art. 1.
Abrogazione della normativa sui culti ammessi.
1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana
in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli
articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata
il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed
applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità,
degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone
che la costituiscono.
Art. 2.
Libertà religiosa.
1. In conformità ai princìpi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare
liberamente la fede evangelica secondo la confessione
luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale
o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato
od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI,
alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola
e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 3.
Riconoscimento dell'autonomia della CELI.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
della CELI e delle Comunità che ne fanno parte,
liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e
tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto,
l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare
e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità,
si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la
libera comunicazione e collaborazione della CELI con il
Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni
ed enti nazionali ed internazionali.
Art. 4.
Ministri di culto.
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla
CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla
CELI e dalle sue Comunità è assicurato il
libero esercizio del ministero, nonché il libero
svolgimento delle attività di cui all'articolo
22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto
il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto
appreso nello svolgimento del proprio ministero.
Art. 5.
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati.
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e
ad altri servizi assimilati membri delle Comunità
della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto
delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della
CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di
cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il
permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non
luterana, più vicina nell'ambito locale, previa
dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità
di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività
delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della
CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri
espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni
di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano.
L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze
di servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui
al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI,
l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del
defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie
siano celebrate da un pastore delle Comunità della
CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano
servizio militare o assimilati sono posti in condizioni
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedano.
Art. 6.
Assistenza spirituale ai ricoverati.
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità
della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è
assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle
Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
alla Comunità della CELI più vicina le richieste
di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Art. 7.
Assistenza spirituale ai detenuti.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità
della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono
all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi
e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli
istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle
predette autorità statali competenti, allegando
la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare
gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a
disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di
ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità
della CELI più vicina.
Art. 8.
Certificazione della qualifica di ministro di culto.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e
7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica
di pastore, diacono o presbitero.
Art. 9.
Oneri per l'assistenza spirituale.
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di
cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle
Comunità della CELI territorialmente competenti.
Art. 10.
Insegnamento religioso nelle scuole.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità
della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete
la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento
dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno
essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o
atti di culto.
Art. 11.
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della
CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere
ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con
modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Art. 12.
Istituzione di scuole ed istituti di educazione.
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio
della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce
alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro
alunni, è assicurato un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto
concerne l'esame di Stato.
Art. 13.
Matrimonio.
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità
in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo
Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne
gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto
della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che
la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella
casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto
nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo
la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto
alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta,
oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà
secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato
dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi
sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli
del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta
la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo,
in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega
uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato
civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione,
il ministro, davanti al quale questa è avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo
ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
Art. 14.
Tutela degli edifici di culto.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle
sue Comunità, nonché le loro pertinenze,
non possono essere occupati, requisiti, espropriati o
demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo
avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile
dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività
di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori
delle chiese della CELI e delle Comunità.
Art. 15.
Manifestazione del pensiero religioso.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione
della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno
ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui
può svolgersi il culto, nonché le collette
raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione
né altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna
comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque
tributo.
Art. 16.
Tutela dei beni culturali.
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti
al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità
rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite
commissioni miste.
2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro
il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario
dei beni suddetti.
Art. 17.
Riconoscimento di enti ecclesiastici.
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della
presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti
ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane
di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre
Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della
CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di
Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
Art. 18.
Riconoscimento della personalità giuridica ad altre
Comunità.
1. Il riconoscimento della personalità giuridica
ad altre Comunità della CELI, nonché la
modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali,
l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono
concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito
il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta
la Comunità, con allegata motivata delibera del
Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo
al riconoscimento.
Art. 19.
Modalità per il riconoscimento.
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici
le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente
nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano
fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli
di istruzione o beneficenza. 2. Gli organi statali verificano
la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento
della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico
e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta
dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato
di volta in volta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di
Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti
a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti
ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
Art. 20.
Mutamenti degli enti ecclesiastici.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli
altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del
Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo
può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il
parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina
la cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo
della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 21.
Trasferimenti di beni.
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui
all'articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti
ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Art. 22.
Attività di religione e di culto.
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che
agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette
alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto
e della cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali ed a scopo di lucro.
Art. 23.
Gestione degli enti ecclesiastici.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti
si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI
competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte
dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali,
l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento
di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art. 24.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute
devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle
persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli
organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 25.
Regime tributario degli enti ecclesiastici.
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità
e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi
fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi
fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto, che restano
tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali
attività ed al regime tributario previsto per le
medesime.
Art. 26.
Deduzione agli effetti IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di
enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire
due milioni, a favore della CELI e delle Comunità
ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri
di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze
di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità
sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 27.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre
con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517,
e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a
tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui
all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all'estero, e ciò
sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad
essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui
modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno
indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica
Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse,
l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante
dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo di imposta precedente.
Art. 28.
Commissione paritetica.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dalla CELI.
Art. 29.
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
di culto.
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale
o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità
ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali,
al reddito di lavoro dipendente.
Art. 30.
Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite.
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde
adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste
dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione,
ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 31.
Norme di attuazione.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della presente legge, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno,
se richieste, opportune consultazioni.
Art. 32.
Norme contrastanti.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa
di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità
ed enti della CELI, nonché degli organi e persone
che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 33.
Ulteriori intese.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
allegata intesa al termine del decimo anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo della allegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della
CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 34.
Copertura finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli
articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il
1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120
milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il
triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia in attuazione dell'articolo
8, comma terzo, della Costituzione
Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana
in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalità
giuridica con decreto del Presidente della Repubblica
n. 676 del 18 maggio 1961, richiamandosi ai princìpi
della libertà di pensiero, di coscienza e di religione
garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata con legge
4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche,
nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti
economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e
politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977,
n. 881;
- considerato che in forza dell'articolo 8 della Costituzione,
comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno
diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e
che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di un'intesa con le relative rappresentanze;
- ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del
1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
- riconosciuta l'opportunità, di addivenire ad
un'intesa;
- convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce
ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità
che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.
Articolo 1
Abrogazione della normativa sui culti ammessi
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno
1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli
enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la
costituiscono.
Articolo 2
Libertà religiosa
1. In conformità ai princìpi della Costituzione,
è riconosciuto il diritto di professare e praticare
liberamente la fede evangelica secondo la confessione
luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale
o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato
od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI,
alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola
e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 3
Riconoscimento dell'autonomia della CELI
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
della CELI e delle Comunità che ne fanno parte,
liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e
tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto,
l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare
e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità
si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la
libera comunicazione e collaborazione della CELI con il
Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni
ed enti nazionali ed internazionali.
Articolo 4
Ministri di culto
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale,
diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla
CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla
CELI e dalle sue Comunità è assicurato il
libero esercizio del ministero, nonché il libero
svolgimento delle attività di cui all'articolo
22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto
il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto
appreso nello svolgimento del proprio ministero.
Articolo 5
Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,
alla polizia e ad altri servizi assimilati
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e
ad altri servizi assimilati membri delle Comunità
della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto
delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della
CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di
cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno
ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il
permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non
luterana, più vicina nell'ambito locale, previa
dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità
di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività
delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della
CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri
espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni
di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano.
L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze
di servizio, mette a disposizione i locali necessari e
consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui
al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI,
l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del
defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie
siano celebrate da un pastore delle Comunità della
CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano
servizio militare o assimilati sono posti in condizione
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedano.
Articolo 6
Assistenza spirituale ai ricoverati
1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità
della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è
assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle
Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal
fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
alla Comunità della CELI più vicina le richieste
di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
Articolo 7
Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità
della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono
all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi
e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli
istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle
predette autorità statali competenti, allegando
la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri
responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare
gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa
dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a
disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di
ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità
della CELI più vicina.
Articolo 8
Certificazione della qualifica di ministro di culto
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e
7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica
di pastore, diacono o presbitero.
Articolo 9
Oneri per l'assistenza spirituale
1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di
cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle
Comunità della CELI territorialmente competenti.
Articolo 10
Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità
della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle
leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete
la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento
dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno
essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o
atti di culto.
Articolo 11
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della
CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere
ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con
modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità
della CELI territorialmente competenti.
Articolo 12
Istituzione di scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio
della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce
alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro
alunni, è assicurato un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto
concerne l'esame di Stato.
Articolo 13
Matrimonio
1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità
in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo
Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne
gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto
della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che
la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella
casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto
nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo
la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto
alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge e ne dà attestazione in un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta,
oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà
secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato
dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi
sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli
del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta
la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo,
in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega
uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato
civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione,
il ministro, davanti al quale questa è avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune
del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo
originale del nulla osta.
6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale
regolarità dell'atto e l'autenticità del
nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro
ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo
ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi
ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini
prescritti.
Articolo 14
Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle
sue Comunità, nonché le loro pertinenze,
non possono essere occupati, requisiti, espropriati o
demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo
avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile
dell'edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività
di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori
delle chiese della CELI e delle Comunità.
Articolo 15
Manifestazione del pensiero religioso
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione
della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno
ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui
può svolgersi il culto, nonché le collette
raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione
né altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna
comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque
tributo.
Articolo 16
Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti
al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità
rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite
commissioni miste.
2. Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della
compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei
beni suddetti.
Articolo 17
Riconoscimento di enti ecclesiastici
1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della
legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente
riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità
evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli,
Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici
nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana
Protestante di Milano e la Comunità evangelica
ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero
dell'interno.
Articolo 18
Riconoscimento della personalità giuridica ad altre
Comunità
1. Il riconoscimento della personalità giuridica
ad altre Comunità della CELI, nonché la
modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali,
l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, è
concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio
di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità,
con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI,
come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.
Articolo 19
Modalità per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici
le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente
nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano
fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli
di istruzione o beneficenza. 2. Gli organi statali verificano
la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento
della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico
e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta
dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato
di volta in volta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio
di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti
a termine dei commi precedenti, assumono la qualifica
di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.
Articolo 20
Mutamenti degli enti ecclesiastici
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli
altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti
acquista efficacia civile mediante riconoscimento con
decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del
Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo
può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno,
sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il
parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un
ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina
la cessazione con provvedimento statale della personalità
giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo
della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti,
i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate,
in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili
relative agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 21
Trasferimenti di beni
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui
all'articolo 17 o viceversa, e gli altri atti ed adempimenti
relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni
tributo ed onere.
Articolo 22
Attività di religione e di culto
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che
agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette
alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto
e della cura delle anime, alla formazione dei ministri
di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali ed a scopo di lucro.
Articolo 23
Gestione degli enti ecclesiastici
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti
si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI
competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte
dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali,
l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento
di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 24
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute
devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle
persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore
della legge di approvazione della presente intesa, ove
non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono
risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli
organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 25
Regime tributario degli enti ecclesiastici
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità
e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi
fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi
fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività
diverse da quelle di religione o di culto, che restano,
però soggette alle leggi dello Stato concernenti
tali attività ed al regime tributario previsto
per le medesime.
Articolo 26
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene
finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di
enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal
proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali
in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore
della CELI e delle Comunità ad essa collegate,
destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui
all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di
evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate
con decreto del Ministro delle finanze.
Articolo 27
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, la CELI concorre con lo Stato, con i
soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516,
e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti
che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della
quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI
utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai
contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26,
anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari
e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente,
sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui
modulo le comunità rappresentate dalla CELI verranno
indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica
Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse,
l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte
espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1 e comma 2 lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante
dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo di imposta precedente.
Articolo 28
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dalla CELI.
Articolo 29
Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri
di culto
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale
o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità
ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali,
al reddito di lavoro dipendente.
Articolo 30
Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione
delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde
adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui è stata
assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali
è stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché
l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalità previste
dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione,
ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Articolo 31
Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti
dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 32
Norme contrastanti
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa
di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità
ed enti della CELI, e degli organi e persone che li costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa
stessa.
Articolo 33
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo della presente
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della
CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 34
Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione
della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
Roma, 20 aprile 1993
GIULIANO AMATO
HANNA BRUNOW FRANZOI