D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571
Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali
e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla
tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti
ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra
il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre
1996.
Intesa tra il ministro per i
beni culturali e ambientali e il presidente della conferenza
episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali
di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
quale autorità statale che sovraintende alla tutela,
alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio
culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri
del 12 luglio 1996, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce
a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo
5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi
contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla
Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14
giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,
ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio
storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi
1 e 2, dell'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio
1984, concordano sulle modalità previste, in prima
attuazione, dalle seguenti disposizioni.
Articolo 1
1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione
previste dalle presenti disposizioni:
a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali
e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali
del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza
episcopale italiana e le persone da lui eventualmente
delegate;
b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani
o le persone delegate dai vescovi stessi.
2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse
religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti,
gli istituti di vita consacrata, le società di
vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente
riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla
provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati
nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate
dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi
statali di cui al medesimo comma.
Articolo 2
1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa,
i competenti organi centrali e periferici del Ministero
per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione
dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali
e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi
piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti
organi ecclesiastici.
2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano
gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono
intraprendere per i beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono
da loro le eventuali proposte di interventi, nonché
le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano
gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro
volta intendono intraprendere.
Articolo 3
1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali
e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi
per realizzare interventi ed iniziative che prevedono,
in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa
e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e
istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di
altri soggetti.
Articolo 4
1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici
competenti ai sensi dell'art. 1 è in ogni caso
assicurata la più ampia informazione in ordine
alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi
pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché
allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e
delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 5
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone
congruità e priorità, le richieste di intervento
di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione,
concernenti beni culturali di proprietà di enti
soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto
previsto dal precedente art. 2.
2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti
ecclesiastici di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate
ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano
territorialmente competente.
3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari
vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano,
all'ufficio centrale competente del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Articolo 6
1. A norma dell'art. 8 della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i
beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche
sono assunti dal competente organo del Ministero per i
beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che
concerne le esigenze di culto, con l'ordinario diocesano
competente per territorio e sono comunicati ai titolari
dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.
Articolo 7
1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione
delle forme di collaborazione previste dalle presenti
disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse
e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della
reciproca collaborazione fra le parti, è istituito
l'"Osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica".
2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico
da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è
presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero
e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale
italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso
le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana
e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché
ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare
rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di
enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni
poste all'ordine del giorno.
Articolo 8
1. Le presenti disposizioni possono costituire base di
riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio
delle rispettive competenze, tra le regioni e gli altri
enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.