Legge 20 dicembre 1996, n. 638
"Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane,
in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione"
Articolo 1
(Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987
ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre
1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione
delle Comunità ebraiche italiane, che modifica
l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo
1989, n. 101.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, l'Unione delle
Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato,
nonchè con i soggetti di cui agli articoli 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517,
4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge
29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano
analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane
destinerà le somme devolute a tale titolo dallo
Stato alle finalità istituzionali dell'ente indicate
dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con
particolare riguardo alle attività culturali, alla
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale,
nonchè ad interventi sociali ed umanitari volti
in special modo alla tutela delle minoranze contro il
razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma
1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione
alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'Unione
delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese
di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli
uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione
all'Unione medesima.
Articolo 3
(Rendiconto)
1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette
annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Articolo 4
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989,
n. 101, è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione
dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa
dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono
dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta
sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi
annuali versati alle Comunità stesse, relativi
al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonchè
le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso
periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità
ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui
all'articolo 18 della presente legge, fino all'importo
complessivo di lire due milioni".
2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989,
n. 101, è sostituito dal seguente:
"4. Su richiesta di una delle parti, al fine di
predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere
alla revisione dell'importo deducibile e dell'aliquota
IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica,
nominata dalla autorità governativa e dall'Unione
delle Comunità ebraiche italiane".
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE INTEGRATIVA
DELL'INTESA FIRMATA IL 27 FEBBRAIO 1987 ED APPROVATA CON
LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101
Articolo 1
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane, considerata l'opportunità di
procedere alla integrazione e modificazione dell'intesa
stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8
marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell'articolo
33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le
seguenti disposizioni.
Articolo 2
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunità
ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti
di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della
legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre
1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520,
e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione
della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunità
ebraiche italiane destinerà le somme devolute a
tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali
dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo
1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività
culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico
e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari
volti in special modo alla tutela delle minoranze contro
il razzismo e l'antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma
1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione
alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente
alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro
il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate
dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'Unione medesima.
Articolo 3
1. L'Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette
annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all'articolo
2 e ne diffonde adeguata informazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata
il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di approvazione
della intesa integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987,
le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo,
agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche,
i predetti contributi annuali versati alle Comunità
stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono
stati versati, nonchè le erogazioni liberali in
denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore
della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero
delle Comunità di cui all'articolo 18 della legge
8 marzo 1989, n. 101, fino all'importo complessivo di
lire due milioni".
2. Il quarto comma dell'articolo 29 dell'intesa stipulata
il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente:
"Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera
di una apposita commissione paritetica, nominata dalla
autorità governativa e dall'Unione delle Comunità
ebraiche italiane".
Articolo 5
1. In conformità all'articolo 33, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione
della presente intesa, al quale sarà allegato il
testo della medesima.
Roma, 6 novembre 1996
Romano Prodi Tullia Zevi