D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421
Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale
della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata
il 9 settembre 1999.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n.
121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della
Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi
di servizio o scuole;
Vista l'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana firmata il 21 dicembre
1990 che stabiliva le modalità per assicurare l'assistenza
spirituale al personale della Polizia di Stato, resa esecutiva
con proprio decreto 17 gennaio 1991 n. 92;
Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita nel
corso di applicazione dell'intesa del 21 dicembre 1990,
è emersa l'esigenza di rivederne taluni aspetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro
dell'interno è stato autorizzato a sottoscrivere,
previa comunicazione al Parlamento, una nuova intesa definita
con la Conferenza episcopale italiana, che stabilisca
le modalità per assicurare l'assistenza spirituale
al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'interno
alla commissione Affari costituzionali, della Presidenza
del Consiglio e Interni della Camera dei deputati in data
15 luglio 1999 e alla commissione Affari costituzionali
del Senato in data 20 luglio 1999;
Vista la nuova intesa firmata fra il Ministro dell'interno
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata
il 9 settembre 1999, che stabilisce le modalità
per assicurare l'assistenza spirituale al personale della
Polizia di Stato di religione cattolica;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra
il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 che stabilisce
le modalità per assicurare l'assistenza al personale
della Polizia di Stato di religione cattolica. L'intesa,
composta di quindici articoli e allegata al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, sostituisce integralmente
l'intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana in data 21 dicembre
1990.
Intesa fra il Ministro dell'interno
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che
stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza
spirituale al personale della Polizia di Stato di religione
cattolica.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
quale autorità competente in materia di pubblica
sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri
del 16 giugno 1999, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera
del cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data
2 luglio 1999 (Prot. n. 5449/99/RS), agisce a nome della
Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera
q), dello statuto della medesima.
Avendo convenuto sull'opportunità di riconsiderare
alla luce dell'esperienza taluni aspetti dell'intesa fra
le medesime autorità, firmata il 21 dicembre 1990,
che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza
spirituale al personale della Polizia di Stato;
In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,
Determinano di adottare come nuovo testo dell'intesa il
seguente:
Articolo 1
1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia
di Stato, di cui all'art. 69 della legge 1° aprile
1981, n. 121 ed all'articolo 11, n. 2 dell'accordo tra
la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio
1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali,
con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
Articolo 2
1. L'assistenza è prestata al personale della Polizia
di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio
o presso istituti di istruzione.
Articolo 3
1. L'assistenza è svolta da cappellani incaricati
con decreto del Ministro dell'interno su designazione
dell'autorità ecclesiastica competente, sentito
il cappellano coordinatore nazionale di cui all'articolo
10. L'autorità ecclesiastica competente:
a) per i cappellani territoriali è la Conferenza
episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente
previamente i vescovi delle diocesi interessate;
b) per i cappellani degli istituti di istruzione è
il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione;
c) per il cappellano coordinatore nazionale è la
Conferenza episcopale italiana.
2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano
cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici
e siano di età non inferiore a trenta e non superiore
a sessantadue anni.
Articolo 4
1. La competente autorità ecclesiastica comunica
entro il 30 settembre di ogni anno:
a) al prefetto della provincia capoluogo della regione
civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;
b) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto
di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto
di istruzione;
c) al Ministro dell'interno la designazione del cappellano
coordinatore nazionale.
Articolo 5
1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette
al Ministro dell'interno entro il 31 ottobre il nominativo
del sacerdote designato, informandone l'autorità
ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione.
2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione
civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente
interessati.
Articolo 6
1. L'incarico di cappellano viene conferito con decreto
del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre. L'incarico
è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve
le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l'incarico
non può essere rinnovato se il cappellano abbia
compiuto il sessantottesimo anno di età.
2. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo
qualora si verifichi la cessazione di attività
della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza
o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero
sia revocata la designazione da parte dell'autorità
ecclesiastica di cui all'articolo 3, comma 1.
3. L'incarico può essere altresì revocato
con decreto motivato del Ministro dell'interno, sentito
il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano
o, se questi è religioso, l'ordinario da cui dipende
Articolo 7
1. Il Ministro dell'interno con proprio decreto:
a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo
sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi
organici;
b) conferisce i nuovi incarichi;
c) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico
di cui all'articolo 6, comma 3;
d) specifica l'importo del compenso di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani
Articolo 8
1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il
cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero:
a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi,
specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana,
nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività
pastorale e culturale;
b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno
religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle
situazioni di emergenza.
2. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente
spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare
le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del
vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito
di tali funzioni, esercita le facoltà previste
dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle
disposizioni adottate in materia dall'autorità
ecclesiastica.
3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di
competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale
risponde al questore del luogo dove la funzione è
esercitata, ed è amministrato dalla questura del
luogo dove ha sede l'ufficio.
Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed
è amministrato dal direttore dell'istituto.
4. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare
assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno
all'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia
di Stato.
5. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un
orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell'orario
normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti
liturgici e la catechesi.
6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a
tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità.
7. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli
incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare
interamente le funzioni di cui al presente articolo 10.
Articolo 9
1. L'amministrazione garantisce ai cappellani la piena
libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché
il riconoscimento della dignità del loro servizio
nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la
disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi
necessari per lo svolgimento della loro funzione, con
particolare riguardo alla sede di servizio che non sia
provvista di cappella.
2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Presidente della
Conferenza episcopale italiana.
Articolo 10
1. Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività
dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con
la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale",
al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:
a) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza
episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali,
con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi,
nonché tra la Conferenza episcopale italiana e
il Dipartimento della pubblica sicurezza.
b) programmare l'attività di formazione permanente
e di aggiornamento dei cappellani;
c) regolare gli avvicendamenti.
Articolo 11
1. L'incarico di cappellano può essere conferito
anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di
tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi,
il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con
proprio decreto, su designazione della competente autorità
ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà
degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione
del periodo di servizio.
Articolo 12
1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato
nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra
la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso
sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana,
a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio
1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di
parroco.
2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale
il compenso di cui al comma precedente è ridotto
del 40%.
3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza
di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico
con massimale non superiore al doppio del compenso annuo
spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente,
a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno
per cento del compenso annuo medesimo.
Articolo 13
1. Il compenso di cui all'articolo 12 è equiparato,
ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini
dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985,
n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.
3. Sul compenso di cui all'articolo 12 l'amministrazione
opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.
Articolo 14
1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono
che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Articolo 15
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in
pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica
che approva l'intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione
nel Notiziario della Conferenza episcopale italiana del
decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima
promulga l'intesa.
Roma, 9 settembre 1999
Il presidente della C.E.I.
Ruini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino