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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Sentenze della Corte europea pronunciate nei confronti dell'Italia, anno 2023
Ricorso Data sentenza Esito
13110/18
M.A. c. Italy
[testo]
13755/18
A.B c. Italy
[testo]
20860/20
A.S. c. Italy
[testo]

19.10.2023


19.10.2023


19.10.2023

Violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione. Le sentenze, pronunciate su ricorsi azionati nel 2018/20, hanno per oggetto il fermo dei ricorrenti nell'hotspot sull'isola di Lampedusa. I ricorrenti lamentavano le pessime condizioni materiali del soggiorno durante la loro permanenza nel centro, la privazione della loro libertà personale, in assenza di qualsiasi base giuridica chiara e accessibile, nonché l’impossibilità di contestare la legittimità di tale privazione. Nella motivazione delle sentenze, la Corte si è riportata alle argomentazioni rese nell’analogo caso J.A. e altri c. Italia (n. 21329/18 del 30 giugno 2023). In particolare, la Corte ha fatto riferimento al rapporto 2020 del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nel quale erano descritte le pessime condizioni presenti nell'hotspot di Lampedusa. Nella sua relazione, il Garante aveva espresso rammarico per il fatto che, sebbene le persone che soggiornavano nell'hotspot avrebbero dovuto rimanervi solo per il tempo necessario per identificarle, di solito trascorrevano diversi giorni o settimane presso il centro (cfr. J.A. e a. (ibid.) § 53). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che i ricorrenti sono stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti durante il loro soggiorno nell'hotspot di Lampedusa, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Inoltre, tenendo presente che i ricorrenti erano stati trattenuti nell'hotspot di Lampedusa per più di due mesi senza una base giuridica chiara e accessibile e in assenza di un provvedimento motivato che ne ordinasse il trattenimento, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti siano stati arbitrariamente privati della libertà, in violazione della prima parte dell'articolo 5 §§ 1, 2 e 4 della Convenzione. Constatata la violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione, la Corte ha condannato lo Stato italiano a versare in favore di ciascuno dei ricorrenti 5.000 euro, a titolo di danno morale e 4.000 euro, a titolo di costi e spese.
35648/10 Locascia e a. c. Italia
[testo]
19.10.2023 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione, sia per quanto riguarda la gestione della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e servizi nel periodo dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, sia, nel merito, per quanto riguarda l'incapacità da parte delle autorità italiane di adottare le misure necessarie per tutelare il diritto alla vita privata dei ricorrenti in relazione all'inquinamento ambientale causato dalla discarica “Lo Uttaro”. Non ha riscontrato, invece, la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, per quanto riguarda la gestione dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti nel periodo dal 1° gennaio 2010 e sotto il profilo procedurale, per quanto riguarda l'asserita mancata informazione dei ricorrenti da parte delle autorità italiane circa l'inquinamento ambientale causato dalla discarica “Lo Uttaro”. La Corte, per le violazioni riscontrate, ha condannato lo Stato a pagare in favore dei ricorrenti, in solido, 5.000 euro a titolo di costi e spese, ma ha ritenuto che la constatazione di una violazione costituisca di per sé sufficiente equa soddisfazione per l’eventuale danno morale subito dai ricorrenti.
44646/17 Diakitè
[testo]
14.09.2023 Violazione dell'articolo 8 della Convenzione. La causa riguarda le condizioni materiali di soggiorno del ricorrente, migrante minorenne, presso il centro di accoglienza per adulti della Croce Rossa di Roma, in via Ramazzini, nonché la mancata applicazione, nel suo caso, delle garanzie procedurali previste per i migranti minori. Il ricorrente lamentava una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata a causa del mancato riconoscimento da parte delle autorità competenti del suo status di minore non accompagnato e della mancata tempestiva nomina di un tutore legale. I principi generali relativi alle garanzie procedurali applicabili ai migranti minorenni sono stati riassunti nella sentenza Darboe e Camara c. Italia (n. 5797/17). La Corte, nel riconoscere la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, ha condannato lo Stato italiano al pagamento di euro 5.000 a titolo di danno morale e di 4.000 euro, a titolo di costi e spese; per il resto, ha respinto la domanda di equa soddisfazione della ricorrente.
2264/12
Ainis e altri
[testo]
14.09.2023 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione. La causa riguarda la morte per overdose del parente dei ricorrenti, CC, mentre era in custodia presso la Questura di Milano. I ricorrenti lamentavano che le autorità non avevano adottato misure adeguate per proteggere la vita del loro familiare. La Corte, tenuto conto del fatto che CC non aveva ricevuto alcuna assistenza medica e la sua persona non era stata controllata al suo arrivo presso la questura di Milano, ha rilevato che le autorità avrebbero dovuto mostrare maggiore vigilanza nella sua supervisione. Inoltre, pur ritenendo che sarebbe stato eccessivo richiedere che tutte le persone arrestate fossero sottoposte a perquisizioni personali, come precauzione elementare (si veda, mutatis mutandis, Van der Ven c. Paesi Bassi, n. 50901/99, dove le perquisizioni di lunga durata, senza giustificazione convincente hanno determinato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione), al tempo stesso, la Corte ha osservato che le autorità nazionali non potevano essere dispensate dal compiere qualsiasi iniziativa per accertare la presenza, nella persona di CC, di oggetti pericolosi o proibiti, tra cui sostanze stupefacenti. Ha, dunque, condannato lo Stato a pagare ai ricorrenti, in solido 30.000 euro, a titolo di danno morale e 10.000 euro, per costi e spese; per il resto, ha respinto la domanda di equa soddisfazione della ricorrente.
47196/21 C. [testo] 31.08.2023 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La causa riguarda il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere la filiazione stabilita da un atto di nascita ucraino tra la bambina C., nata all'estero tramite maternità surrogata (“GPA”), il suo padre biologico e la sua futura madre. La Corte ha ricordato che il processo decisionale deve essere sufficientemente focalizzato sull'interesse superiore del bambino e libero da eccessivi formalismi e da eventuali vizi procedurali e che i tribunali nazionali devono indicare le possibili soluzioni alternative. Su questo punto, con riferimento al padre biologico, secondo la Corte ha ribadito che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte, invece, non ha riscontrato la violazione dell‘articolo 8 con riferimento alla futura madre, in quanto, sebbene la legge italiana non consenta la trascrizione dell'atto di nascita nei suoi confronti, tuttavia garantisce a quest'ultima la possibilità di riconoscere legalmente il bambino mediante l'adozione. La Corte condanna lo Stato italiano al pagamento di 15.000 euro per danno morale e 9.536 euro per spese, respingendo la domanda di equa soddisfazione per il resto.
70583/17 M.A. [testo] 31.08.2023 Violazione dell’articolo 3 della Convenzione. La ricorrente, una minore migrante non accompagnata, lamentava di essere stata vittima di abusi sessuali, nel centro di accoglienza per adulti Osvaldo Cappelletti di Como per quasi otto mesi e la presunta mancata attuazione delle garanzie procedurali previste per i migranti minori. La Corte ha rilevato che la ricorrente è rimasta in un centro per adulti per un periodo considerevole, non beneficiando quindi dell’alloggio e dell’assistenza richiesti dalla sua situazione vulnerabile. Ha concluso che la permanenza in un centro apparentemente non attrezzato a fornire alla ricorrente un'assistenza psicologica adeguata, unitamente alla prolungata inerzia delle autorità nazionali riguardo alla sua situazione e ai suoi bisogni di minore particolarmente vulnerabile, costituisce una violazione del suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani, tutelato dall'articolo 3 della la Convenzione. Di qui la condanna dello Stato italiano a 6.000 euro a titolo di danni morali più spese.
71304/16
Shala
[testo]
31.08.2023 Violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione. Il ricorrente lamentava di essere stato condannato in contumacia senza aver avuto una reale ed effettiva opportunità di presentare la sua difesa dinanzi ai tribunali italiani. Lamentava, in particolare, di non essere stato ascoltato personalmente, di non avere avuto il diritto di contestare la giurisdizione territoriale e di essere stato processato con il rito abbreviato. La Corte ha rinviato alle sentenze sui casi Sejdovic c. Italia, n. 56581/00 e Huzuneanu v. Italy, n. 36043/08, per una sintesi dei principi rilevanti applicabili nel caso di specie. La Corte ha affermato che il ricorrente non ha avuto la possibilità di riaprire il procedimento ab initio, ma solo di impugnare la sentenza di primo grado, con tutte le limitazioni inerenti al procedimento di appello, concludendo che l'equità complessiva del procedimento è stata viziata e che il ricorrente non ha ottenuto una nuova, effettiva determinazione della fondatezza delle accuse contro di lui, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 6. Ha, conseguentemente, condannato lo Stato al pagamento di 7.000 euro per spese e ha respinto la richiesta di equa soddisfazione.
35538/16 Ortofrutticola società cooperativa [testo] 13.07.2023 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. La causa riguarda il presunto intervento legislativo in un procedimento in corso, causato dall'adozione della legge n. 326 del 2003, la quale stabiliva espressamente che i vantaggi e le esenzioni dai contributi previdenziali versati per i propri dipendenti, di cui beneficiavano le imprese agricole, non erano cumulativi, ma alternativi. Il diritto e la prassi nazionali pertinenti, nonché i principi generali applicabili, sono stati riassunti nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia (n. 48357/07 e altri 3). La Corte ha affermato che, benché il fine della legge possa essere stato legittimo e meritevole di un intervento volto a disciplinare la futura fornitura dei suddetti benefici, non è stata in grado di individuare alcun motivo imperativo di interesse generale in grado di superare i pericoli inerenti all’uso di una legislazione retroattiva che ha avuto l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato era parte. Secondo la Corte, la legge ha avuto l’effetto di modificare in maniera definitiva il risultato della lite pendente, appoggiando la posizione dello Stato a scapito delle società ricorrenti. Ha, conseguentemente, condannato al pagamento di 144. 380 euro a titolo di danno materiale e 900 euro a titolo di danno morale, oltre costi e spese.
41591/07 Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Capua e altri
[testo]
13.07.2023 Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La causa riguarda l'espropriazione dei terreni degli istituti ricorrenti e la successiva concessione di un indennizzo sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 ("legge n. 359/1992"). Gli istituti ricorrenti lamentavano, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, un'ingerenza sproporzionata nei loro diritti di proprietà a causa dell'importo asseritamente insufficiente dell'indennizzo che avevano ricevuto per l'espropriazione dei loro terreni. La Corte ha constatato che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione a causa dell'inadeguatezza del risarcimento. Per calcolare il danno patrimoniale la Corte si è basata sui criteri pertinenti per il calcolo del danno patrimoniale stabiliti nella sentenza Scordino c. Italia, n. 36813/97. In particolare, la Corte si è basata sul valore di mercato dell'immobile al momento dell'espropriazione, come indicato nelle perizie ordinate dal giudice e redatte nel corso del procedimento interno. Ha riconosciuto, dunque, agli istituti ricorrenti il danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella tabella annessa alla sentenza e ha respinto la domanda di equa soddisfazione.
1828/06 G.I.E.M e altri
[testo]
12.07.2023

Condanna all’equa soddisfazione. La causa ha origine da tre ricorsi aventi per oggetto l'equa soddisfazione, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, del danno materiale e morale che i ricorrenti ritengono di aver subito, nonché il rimborso dei costi e delle spese sostenuti dinanzi alla Corte. In particolare, la sentenza in esame segue la sentenza di merito emessa dalla Corte Edu in materia di confisca per lottizzazione abusiva subita dai ricorrenti, nella quale la Grande Camera ha concluso:

  • che, come nelle sentenze Sud Fondi Srl e altre e Varvara, vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, ritenendo che la confisca dei terreni e degli edifici dei ricorrenti fosse stata sproporzionata e avesse costituito un'ingerenza nel godimento del loro diritto al rispetto della proprietà protetta dall'articolo 1 del Protocollo n. 1
  • che vi è stata la violazione dell'articolo 7 della Convenzione nei confronti delle società ricorrenti, tenuto conto che la misura di confisca è stata applicata a persone giuridiche non parti nel procedimento
  • che a tutti i ricorrenti sono stati confiscati i beni, nonostante nessuno di loro avesse avuto una condanna formale.

Per quanto riguarda il danno materiale subito dai ricorrenti, essendo già stati restituiti alle parti i terreni e i fabbricati contestati, la Corte ha esaminato le richieste di risarcimento soltanto per quanto riguarda:

  • l’indisponibilità del terreno;
  • il degrado degli edifici costruiti;
  • la perdita di valore del bene prima della restituzione.

Ha, conseguentemente, condannato l’Italia a versare alle società ricorrenti le somme partitamente indicate nel dispositivo della sentenza a titolo di danno materiale per l’indisponibilità dei beni, per il danno morale subito e per costi e spese.

46412/21 Calvi e G.C.
[testo]
06.07.2023 Violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Il ricorso riguarda l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti del c.d. secondo ricorrente C.G. e l’isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni che è derivato dal suo ricovero, dal 30 ottobre 2020, in una residenza sanitaria assistenziale («RSA»). Nello specifico, il sig. Calvi («il primo ricorrente») lamentava la violazione del suo diritto alla vita privata, per l'impossibilità di stabilire contatti con il cugino C. G. («il secondo ricorrente») e contestava le decisioni del giudice tutelare. Il secondo ricorrente lamentava di essere stato collocato in una residenza sanitaria assistenziale dal 2020 e contestava l'impossibilità in cui si trovava, da un lato, di ritornare al proprio domicilio e, dall'altro, di ricevere delle visite nell'istituto in cui risiedeva, senza il consenso dell'amministratore di sostegno e del giudice tutelare. La Corte ha concluso che, anche se l'ingerenza perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il benessere, in senso ampio, del secondo ricorrente, essa non era tuttavia, in riferimento alla gamma delle misure che le autorità potevano adottare, né proporzionata, né adeguata alla sua situazione individuale. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione la Corte non ha accordato un’equa soddisfazione alla parte lesa, in quanto non richiesta dal ricorrente.
49058/20 - Ben Amamou
[testo]
29.06.2023 Violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo). I fatti oggetto del ricorso riguardano un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, ai sensi dell'articolo 141 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private - CdA) e la richiesta di ottenere dalla compagnia di assicurazione del veicolo su cui era trasportato, come passeggero al momento del sinistro, il risarcimento delle gravi lesioni personali riportate. Il ricorrente lamentava che la Corte di cassazione si è basata su un motivo sollevato d'ufficio, non sottoposto a un dibattito in contraddittorio tra le parti, che lo ha privato del suo diritto di difesa. La Corte Edu, constatata la violazione dell’art.6 § 1 della Convenzione, ha ritenuto che sia stata assunta da parte della Corte di cassazione, nei riguardi del ricorrente, una “decisione a sorpresa”, fondata su ragioni nuove, non sottoposte al previo contraddittorio tra le parti. Non vi è stata condanna dello Stato al pagamento dell’equa soddisfazione a favore del ricorrente, non avendo quest’ultimo formulato alcuna richiesta in proposito.
14696/10 Quaglia e altri
[testo]
06.06.2023 Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in materia di espropriazione indiretta dei terreni dei ricorrenti e la concessione di un risarcimento liquidato sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 bis, legge 8 agosto 1992, n. 359. La Corte ha ribadito che l’espropriazione indiretta costituisce un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con il principio di legalità e ha ricordato che i principi rilevanti per il calcolo del danno patrimoniale sono stati esposti nella sentenza sul caso Guiso-Gallisay (§§ 105-07). Conformemente a tali principi, al fine di determinare l’equa soddisfazione, la Corte Edu si è basata sul valore di mercato degli immobili al momento dell'espropriazione, come indicato nelle perizie redatte nel corso dei procedimenti interni. La Corte, deliberando in via equitativa, ha accordato un risarcimento del danno patrimoniale pari a 392.000 euro per la perdita del bene e a 7.000 euro per la perdita di opportunità. Ha rigettato la richiesta di equa soddisfazione nel resto.

23668/05
Barone
[testo]

01.06.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in materia di espropriazione indiretta dei terreni dei ricorrenti e la concessione di un risarcimento liquidato sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 bis, legge 8 agosto 1992, n. 359.
La Corte ha ribadito che l’espropriazione indiretta costituisce un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con il principio di legalità e ha ricordato che i principi rilevanti per il calcolo del danno patrimoniale sono stati esposti nella sentenza sul caso Guiso-Gallisay (§§ 105-07). Conformemente a tali principi, al fine di determinare l’equa soddisfazione, la Corte Edu si è basata sul valore di mercato degli immobili al momento dell'espropriazione, come indicato nelle perizie redatte nel corso dei procedimenti interni. La Corte ha respinto, in quanto  manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione, le altre richieste delle parti.

46530/09
Urgesi e altri
[testo]

06.06.2023

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso concerneva la violazione del diritto a un giusto processo, in relazione al procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali a carico dei ricorrenti.
In particolare,  i ricorrenti  lamentavano 1) la mancanza di pubblicità delle udienze, svoltesi con rito camerale in udienza non pubblica; 2) la mancanza di imparzialità del collegio giudicante, per averne fatto parte anche il giudice che aveva già assunto le funzioni di P.M. nel processo penale conclusosi con la condanna dei ricorrenti per vari titoli di reato, connessi all’attività criminale di un'associazione a delinquere operante in Puglia.
A seguito di dichiarazione unilaterale con la quale il Governo ha riconosciuto la violazione convenzionale, la Corte ha radiato dal ruolo la parte del ricorso sub 1), relativa alla mancanza di pubblicità delle udienze.

Quanto alla parte del ricorso sub 2) la Corte ha ritenuto che le questioni sottoposte all'esame del giudice nei due procedimenti contro i ricorrenti, quello penale e quello per l’applicazione delle misure di prevenzione, fossero sostanzialmente identiche o, quantomeno, strettamente connesse nei confronti di tutti i ricorrenti e ha concluso che il collegio giudicante, che si è pronunciato sull'applicazione di misure preventive ai ricorrenti, non era un giudice imparziale. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali.
44764/16
Roccella
[testo]
 

NON violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso concerneva la presunta violazione del diritto ad un giusto processo sotto il profilo della reformatio in pejus, in appello, della sentenza assolutoria di primo grado.
In particolare, il giudice di pace aveva assolto il ricorrente dal reato di ingiuria nei confronti di M., in quanto le prove raccolte non erano state ritenute tali da provare al di là di ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità penale.
In sede d’appello il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso della persona offesa, costituitasi parte civile, senza rinnovare il dibattimento, condannando il ricorrente al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile.
La Corte Edu ha ricordato che il rapporto tra procedimento civile e penale, nel sistema interno, si basa sui principi dell'autonomia. Sulla base di tale premessa la Corte Edu ha ritenuto, in conformità con la sua giurispridenza, secondo la quale gli Stati contraenti dispongono di un margine di discrezionalità maggiore nel settore del contenzioso civile rispetto a quello penale, che l'equità del procedimento in questione nel suo complesso non sia stata pregiudicata.

10794/12
Giuliano Germano
[testo]
22.06.2023

Violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
Il ricorso concerneva la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, in relazione al provvedimento di ammonimento emesso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38), dal Questore di Savona, su richiesta della moglie del ricorrente, la quale aveva denunciato atti persecutori nei suoi confronti in occasione della separazione giudiziale della coppia e dell’affidamento della figlia.
L'ammonimento imponeva al ricorrente l'obbligo di attenersi alla legge ed evitare il ripetersi di comportamenti del tipo che avevano dato luogo all'adozione della misura.
Le questioni poste alla Corte concernevano il rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 L. 241/90, a tutela degli interessi di difesa del ricorrente nel corso del procedimento interno che ha condotto all'imposizione della suddetta misura; l’adeguatezza della motivazione del provvedimento, in merito alle particolari ragioni di urgenza che potevano aver giustificato il mancato rispetto del contraddittorio; l’adeguatezza del controllo giurisdizionale sulla misura.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente era stato escluso dal processo decisionale in assenza di dimostrati motivi di urgenza e che le autorità nazionali non avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti che giustificassero la misura. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni morali e delle spese.

37894/04
Crestacci
[testo]
06.04.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
La causa concerneva l'espropriazione dei terreni del ricorrente e la successiva concessione di un risarcimento determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 bis della legge n. 359/1992 per i terreni non edificabili, in base al valore agricolo medio del terreno.
Dinanzi alla Corte Edu il ricorrente ha lamentato di aver subito un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto di proprietà a causa dell'importo inadeguato del risarcimento.
La Corte Edu ha rilevato che il ricorrente è stato privato dei suoi beni conformemente al diritto nazionale e che l'espropriazione perseguiva uno scopo legittimo nell'interesse generale, ma ha riscontrato la violazione convenzionale perchè le autorità nazionali, nel determinare il risarcimento spettante per la perdita di proprietà, non hanno effettuato una stima del valore di mercato del terreno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del bene.
La Corte Edu, ha richiamato i principi rilevanti per il calcolo del danno patrimoniale esposti nelle sentenze sul caso Scordino (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 258, CEDU 2006-V) e Preite (citato, §§ 68-72), e, tenuto conto dei calcoli forniti dal ricorrente e delle obiezioni del Governo, dopo aver dedotto quanto già concesso a livello nazionale, ha riconosciuto, in via equitativa, l’importo di 150.000 euro a titolo di danno patrimoniale

469/08
16108/11
Lerro e altri
[testo]

06.04.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Il ricorso concerneva l'espropriazione indiretta dei terreni dei ricorrenti.
Dinanzi alla Corte Edu tutti i ricorrenti hanno lamentato di essere stati illegittimamente privati dei loro beni. I ricorrenti nel ricorso n. 469/08 hanno lamentato l'applicazione retroattiva dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 11 luglio 1992, n.  333, come modificato dalla legge n. 662 del 1996; il ricorrente del ricorso n. 16108/11 ha lamentato una giurisprudenza contraddittoria relativa al termine di prescrizione.
La Corte Edu ha rilevato che i ricorrenti sono stati effettivamente privati dei loro beni mediante espropriazione indiretta, e che, per quanto riguarda il ricorso n. 16108/11, i giudici nazionali hanno applicato un termine di prescrizione di cinque anni che iniziava a decorrere dalla data di completamento dei lavori pubblici, negando di fatto la possibilità di ottenere un risarcimento danni.
Quanto ai profili risarcitori la Corte Edu ha riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di equa soddisfazione, le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza.

54592/07 22915/09 43955/09 43275/12
Ferrara e altri
[testo]

06.04.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Il ricorso concerneva l'espropriazione indiretta dei terreni dei ricorrenti e la concessione di un risarcimento liquidato sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 bis, legge 8 agosto 1992, n. 359.
Dinanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno lamentato di essere stati illegalmente privati dei loro beni e di aver ottenuto un risarcimento inadeguato.
La Corte ha ribadito che l’espropriazione indiretta costituisce un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con il principio di legalità e ha constatato che, nei casi di specie, anche i tribunali nazionali hanno già accolto le doglianze dei ricorrenti sul punto.
Quanto al profilo risarcitorio, la Corte Edu ha ricordato che i principi rilevanti per il calcolo del danno patrimoniale nei casi di espropriazione indiretta sono stati esposti nella sentenza sul caso Guiso-Gallisay (§§ 105-07). Conformemente a tali principi, la Corte Edu si è basata sul valore di mercato degli immobili al momento dell'espropriazione, come indicato nelle perizie redatte nel corso dei procedimenti interni e ha riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di equa soddisfazione, le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza.

34363/07 54669/08
Bonacchi e altri
[testo]
06.04.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Il ricorso concerneva l'espropriazione dei terreni dei ricorrenti e la concessione di un risarcimento liquidato sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 bis, legge 8 agosto 1992, n. 359.
Dinnanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno lamentato di aver ottenuto un risarcimento insufficiente.
La Corte Edu, premesso che i ricorrenti sono stati privati dei loro beni conformemente al diritto nazionale e che le espropriazioni perseguivano uno scopo legittimo nell'interesse generale, ha rilevato che l'indennità di espropriazione concessa dalle autorità nazionali era inadeguata. 
Per il calcolo del danno patrimoniale la Corte Edu si è basata sul valore di mercato dell'immobile al momento dell'espropriazione, così come determinato nelle perizie redatte nel corso del procedimento interno, e ha indicato gli importi da pagare a titolo di danni patrimoniali, non patrimoniali e di spese nella tabella allegata alla sentenza.

21329/18
J.A.
[testo]
30.03.2023

Violazione degli articoli 3 e 5 §§ 1, 2, 4 della Convenzione e dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.
Il ricorso concerneva la detenzione dei ricorrenti, migranti marittimi, nell'hotspot dell'isola di Lampedusa e le modalità del loro respingimento in Tunisia.
Dinanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno lamentato di aver ricevuto informazioni di carattere generale sul loro trattenimento ma di non essere stati in grado di comprenderne appieno il contenuto. Inoltre, hanno sostenuto di non aver potuto interagire con le autorità e di non essersi potuti allontanare legalmente dall’hotspot durante il periodo di permanenza, descrivendo le condizioni materiali del centro di accoglienza come inumane e degradanti. Infine hanno contestato le modalità del rimpatrio.
La Corte ha riscontrato la violazione dell’articolo 3 sotto il profilo sostanziale, in relazione alle condizioni di criticità in cui versava l’hotspot nel periodo cui vi sono stati ospitati i ricorrenti, nonchè la violazione dell’articolo 5 §§ 1 (f), 2 e 4 per l’assenza di una base giuridica chiara per la detenzione e per la mancanza di informazioni sufficienti sui motivi della stessa. Inoltre, la Corte Edu ha ritenuto che il respingimento dei ricorrenti verso la Tunisia non abbia tenuto conto della situazione individuale di ciascuno di essi, pertanto ha condannato lo Stato al pagamento del danno morale e delle spese.

20148/09
Rigolio
[testo]
09.03.2023

Non violazione dell'articolo 6 § 2 della Convenzione.
Il ricorso concerneva la lamentata violazione del principio di presunzione di innocenza, in relazione ad una sentenza pronunciata dalla Corte dei conti contro il ricorrente, ritenuto responsabile di aver provocato un danno all’immagine del Comune di cui era assessore all’urbanistica, accettando tangenti.
Il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti era stato in precedenza archiviato per prescrizione.
La Corte Edu, dopo aver rilevato che la Corte dei conti ha deciso sulla base di elementi di prova assunti in contraddittorio tra le parti, ha concluso che, nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità civile del ricorrente non ha violato il principio della presunzione di innocenza.

24820/03 Palazzi
[testo]

23.03.2023

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il caso concerneva l’espropriazione indiretta dei terreni di proprietà dei ricorrenti, occupati per la realizzazione di opere di interesse pubblico e irreversibilmente trasformati, in assenza di un provvedimento formale di chiusura del procedimento amministrativo.
Dinnanzi alla Corte Edu i ricorrenti hanno lamentato di essere stati illegalmente privati della loro terra e di aver ottenuto un risarcimento insufficiente.
La Corte Edu ha respinto questa parte del ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 4, per mancanza di qualità di vittima dei ricorrenti, avendo gli stessi già ottenuto a livello nazionale un importo corrispondente al valore di mercato del terreno al momento della perdita della proprietà.
I ricorrenti, inoltre, hanno lamentato l’eccessiva lunghezza del procedimento civile.
La Corte Edu, rilevato che la causa principale era iniziata il 13 marzo 1995 ed era ancora pendente in primo grado il 4 aprile 2003, quando è intervenuta la decisione della Corte d’appello sul rimedio Pinto, ha riconosciuto il danno morale per la violazione dell'articolo 6 § 1.

11557/09
Aprile
[testo]

09.03.2023

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione
Il caso concerneva l’espropriazione indiretta dei terreni di proprietà della ricorrente, occupati in assenza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di esproprio.
Dinnanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato di essere stata illegalmente privata dei sui beni e di non aver ricevuto alcun indennizzo. Infatti la Corte di cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha stabilito che il termine quinquennale di prescrizione, che aveva iniziato a decorrere dalla data della modifica irreversibile del terreno, era già compiuto quando la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la restituzione del bene e il risarcimento del danno.
La Corte Edu ha riscontrato la violazione convenzionale, ma non ha riconosciuto l’equa soddisfazione, non avendo la ricorrente presentato alcuna domanda nonostante fosse stata invitata a farlo.

50338/10
Leoni
[testo]
02.03.2023 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso concerneva il tema della determinazione dell’importo della pensione spettante al ricorrente, che, in base ad una Convenzione italo-svizzera del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi versati in Svizzera per gli anni di lavoro ivi svolto. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al fine del calcolo della pensione aveva utilizzato un criterio teorico di retribuzione, più sfavorevole per il lavoratore. Ne scaturiva un contenzioso a livello nazionale, pendente il quale entrava in vigore la legge n. 296/2006, il cui articolo 1, comma 777, forniva un'interpretazione autentica del quadro normativo pertinente, confermando le modalità di calcolo utilizzate dall'INPS. In ragione dell'entrata in vigore della citata legge i giudici nazionali respingevano la domanda della ricorrente.
Dinanzi alla Corte il ricorrente ha lamentato che l’entrata in vigore della legge ha violato il suo diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e ha costituito un'interferenza ingiustificata con i suoi beni, contraria all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso, con riferimento alla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, considerando non irragionevole la riduzione subita dal ricorrente, molto inferiore alla metà della sua pensione, e ha riscontrato la violazione dell’articolo 6, condannando lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e delle spese legali.
11061/05
Gallo
[testo]
09.02.23

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
Il ricorso concerneva l'espropriazione indiretta del terreno del ricorrente per fini di pubblica utilità.
Dinanzi alla Corte il ricorrente ha lamentato di non aver potuto ottenere a livello interno alcun risarcimento per l'espropriazione dei suoi beni, perché i giudici nazionali hanno ritenuto intervenuta la prescrizione quinquennale del suo diritto, facendo decorrere il termine iniziale dal completamento dell’opera pubblica.
La Corte, richiamando i principi già enunciati in casi analoghi, ha ribadito che l’istituto dell’espropriazione indiretta è incompatibile con il principio di legalità, e basandosi sul valore di mercato del bene quale individuato nella perizia ordinata dal giudice redatta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni materiali, morali e delle spese legali.

50326/10
Poletti
[testo]
02.02.23

Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Il ricorso concerneva il tema della determinazione dell’importo della pensione spettante alla ricorrente, che, in base ad una Convenzione italo-svizzera del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi versati in Svizzera per gli anni di lavoro ivi svolto. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al fine del calcolo della pensione aveva utilizzato un criterio teorico di retribuzione, più sfavorevole per il lavoratore. Ne scaturiva un contenzioso a livello nazionale, pendente il quale entrava in vigore la legge n. 296/2006, il cui articolo 1, comma 777, forniva un'interpretazione autentica del quadro normativo pertinente, confermando le modalità di calcolo utilizzate dall'INPS. In ragione dell'entrata in vigore della citata legge i giudici nazionali respingevano la domanda della ricorrente.
Dinanzi alla Corte la ricorrente ha lamentato che l’entrata in vigore della legge ha violato il suo diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e ha costituito un'interferenza ingiustificata con i suoi beni, contraria all'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
La Corte ha riscontrato le violazioni convenzionali lamentate e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e delle spese legali.

46306/06
24940/07
Compostella e Salamone
[testo]

02.02.23

Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
I ricorsi concernevano l'espropriazione dei terreni dei ricorrenti e la successiva concessione di un'indennità, nonché, con riferimento al solo ricorso n. 46306/06, di un risarcimento per il periodo di occupazione legale, liquidati in forza dei criteri stabiliti dall'articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 e ritenuti inadeguati.
La Corte ha rilevato che i ricorrenti sono stati privati dei loro beni conformemente al diritto nazionale e che l'espropriazione perseguiva uno scopo legittimo di interesse generale, ma, come già constatato in casi analoghi, ha ritenuto che per la privazione subita i ricorrenti abbiano ricevuto importi inferiori al valore di mercato degli immobili, sopportando un onere sproporzionato ed eccessivo.
La Corte, pertanto, basandosi sul valore di mercato dei beni al momento dell'espropriazione, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni materiali, morali e delle spese legali

37301/17 44130/17 57740/17 2524/20
Montalto e altri
[testo]

20308/03
Bertagna
[testo]

53419/19
12111/20
Sampieri e Chiapusio
[testo]

19989/19 26377/19 33736/19 39156/19 39163/19 40009/19 60145/19
Annunziata e altri
[testo]

 4592/03
Bertolotti
[testo]

12.01.23

Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
I ricorsi concernevano l'eccessiva durata dei procedimenti civili instaurati dai ricorrenti a livello nazionale e la mancata o ritardata esecuzione delle decisioni nazionali "Pinto".
La Corte, richiamando i principi della sua consolidata giurisprudenza in materia ha ribadito che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie, con riferimento alla complessità della causa, al comportamento del ricorrente e delle autorità competenti e all’importanza della posta in gioco per i ricorrenti nella controversia.
Nei casi di specie, la Corte ha constatato le violazioni lamentate dai ricorrenti e ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali, nonchè a garantire, con mezzi appropriati, l'esecuzione delle decisioni interne ove ancora pendenti.

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