D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche .
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, numero 466;
Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei
Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra
il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana, firmata il 14 dicembre
1985 in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo
addizionale dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede, accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121.
Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione
pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente
autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del
14 dicembre 1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del regio
decreto 14 novembre 1901, n. 466, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza
stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma
del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,
in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che
apporta modificazioni al Concordato lateranense e che
continua ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine
e grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti
per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo
addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando
l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello
stato giuridico degli insegnanti di religione.
1. Programmi dell'insegnamento della religione
cattolica.
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica
è impartito, nel rispetto della libertà
di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono
essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi
nel quadro delle finalità della scuola, le modalità
di adozione dei programmi stessi sono determinate come
segue:
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica
sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la
Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza
esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità
con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate,
su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche
dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive
competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della
presente intesa i programmi di insegnamento della religione
cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi
di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro
sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti"
della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento
della religione cattolica nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi
rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento
della religione cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica assicurato
dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione,
neppure in relazione ai criteri per la formazione delle
classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero
e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario
delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorità
scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero
anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni
di corso nei casi in cui e prevista l'iscrizione d'ufficio,
fermo restando, anche nelle modalità di applicazione,
il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica;
c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva
informazione agli interessati da parte del Ministero della
pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento
della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione
dell'esercizio di tale diritto;
d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito
ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale
da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, le modalità di organizzazione dell'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono
determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento
della religione cattolica è organizzato attribuendo
ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di
lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente
in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata
dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio
dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata
distribuzione delle diverse discipline nella giornata
e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna
classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito
in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate
specifiche e autonome attività di insegnamento
della religione cattolica secondo i programmi di cui al
punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due
ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività
educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica
nelle forme definite secondo le modalità di cui
al punto 1.
Le suddette attività sono comprese nella programmazione
educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri
di flessibilità peculiari della scuola materna,
in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti
di più ore in determinati periodi, per un ammontare
complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è
impartito da insegnanti in possesso di idoneità
riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata,
nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti
autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei
singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione
dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie
relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto,
propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in
possesso dei titoli di qualificazione professionale di
cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità
a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma,
del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione
cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può
essere affidato dall'autorità scolastica, sentito
l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti
idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare
la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
2.6-bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento
della religione cattolica ha effetto permanente salvo
revoca da parte dell'Ordinamento diocesano.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici
con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti
ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo
per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa
statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale
insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui
la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi
a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione
cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare,
sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli
effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri
libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati
come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere
provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana
e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono
essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento
della religione cattolica è deliberata dall'organo
scolastico competente, su proposta dell'insegnante di
religione, con le stesse modalità previste per
la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale
degli insegnanti di religione.
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito
nel quadro delle finalità della scuola, deve avere
dignità formativa e culturale pari a quella delle
altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità
alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso
di qualificazione professionale adeguata,
i profili della qualificazione professionale sono determinati
come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si
richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione
professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l'insegnamento della religione cattolica può essere
affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato)
in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito
da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi
teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose,
rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato
dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano,
unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento
della religione cattolica può essere impartito,
ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico
che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
superiori l'insegnamento della religione cattolica, o
comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica
non venga impartito da un insegnante del circolo didattico,
esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso
di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale
italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice
di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei
requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4;
oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria
superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato
da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla
Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
della pubblica istruzione l'elenco delle facoltà
e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti
4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche
di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati
ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno
scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in
servizio nell'anno scolastico 1989-1990, già in
possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana,
possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico
1989-1990 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione
cattolica può essere affidato a chi non è
ancora in possesso dei titoli richiesti, purché
abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore
e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di
cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione
necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento
della religione cattolica l'insegnante di classe nelle
scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano
cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti
di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana
e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie
forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze
e disponibilità, fatta salva la competenza delle
regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti
da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente
con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari
diocesani.
* * *
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono
che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione
per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente
intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione
qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione
dell'intesa nei propri ordinamenti.
Roma, addì 14 dicembre 1985
Il Ministro della pubblica istruzione
Franca Falcucci
Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
Card. Ugo Poletti