L. 11 agosto 1984, n. 449
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
chiese rappresentate dalla Tavola valdese
aggiornata al 5.08.2002
1. I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni
degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata
il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei
confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese,
degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi
e persone che le costituiscono, le disposizioni della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28
febbraio 1930, n. 289
2. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica
e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito
dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza
statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese,
gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta
continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di
provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o
spirituale, agli organi dello Stato.
3. La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della
Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello
Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno
perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto,
a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti,
dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella
misura di lire 7.754,75 annue.
4. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese,
nella convinzione che la fede non necessita di tutela
penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale
in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso
la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante
la tutela specifica del sentimento religioso.
5. I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei
giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose
ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna
attività di culto evangelico, i ministri iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per
territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto,
per i militari interessati, nei locali predisposti di
intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte
nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando
militare competente adotta le misure per assistere che
il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese
che prestano servizio militare sono posti in condizione
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette
forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi
ecclesiastici competenti.
6. L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte
nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri
ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è
assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti
dalla Tavola valdese.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere
ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza
spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta
assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
7. Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli,
Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre
il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati
e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati
di qualsiasi confessione religiosa è assicurata
nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della
direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna
confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
8. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale tramite ministri del culto designati dalla
Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità
competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti
nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio,
responsabili dall'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette
autorità statali competenti. Tali ministri responsabili
sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi
istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa
dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente
per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta
assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
9. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese,
nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa
dei fanciulli e della gioventù sono di specifica
competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede
di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri
enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da
essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina
religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne,
elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli
alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà
di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle
pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione,
se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno
dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi
in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento
di altre materie, né secondo orari che abbiano
per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
10. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che
la scuola pubblica sia centro di promozione culturale,
sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti
della società, assicura alle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto
religioso e delle sue implicazioni. Le modalità
sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi
ecclesiastici competenti.
11. La Repubblica italiana, attesa la pluralità
dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento,
riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo
le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto
relativo sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le
norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale
intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono
le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione
in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese
e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì
attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad
essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale
dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile,
constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità
del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro
le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà
notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
12. Ferma restando la responsabilità giuridica
degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto,
istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per
antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i
quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi,
e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica
italiana riconosce la personalità giuridica degli
enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti
fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale
documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento,
la delibera sinodale motivata con cui l'ente è
stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento
valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di
cui si chiede il riconoscimento della personalità
giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti
fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte
dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che
le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse
attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli
acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo
e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza
da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali,
stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico
dei medesimi.
La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto
autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio
all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del
riconoscimento della personalità giuridica dell'ente
medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli
di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime
tributario previsto dalle leggi dello Stato.
13. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto
artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale
come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895,
è soppresso ed il relativo patrimonio è
devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume
il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto,
riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio
1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili
con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale
con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità
giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro
dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo
12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini,
al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente,
anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza.
Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati
dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese
valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla
Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto
1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI),
civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità
giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato
in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese
ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di
Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI)
ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal
Sinodo valdese.
14. È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa
degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo
7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche
e integrazioni.
15. Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla
Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla
Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi
ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i
relativi oneri finanziari.
16. Nel rispetto delle libertà in tema di religione,
le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno
ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici
utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette
ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione
né altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato.
17. La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti
al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale
fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione
e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali
suddetti.
18. Per la formulazione delle norme di applicazione della
presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola
valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi
relativi.
19. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa
di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
20. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno
a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà
con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente
presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge
di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformità all'articolo 8 della Costituzione,
le intese del caso.
Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola
Valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della
Costituzione
Articolo 1
Legislazione sui culti ammessi
La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo
8 della Costituzione,
e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui
culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale
libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte
le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare
i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce
ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.
Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge predetta,
le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e
del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di
avere efficacia ed applicabilità nei confronti
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono.
Articolo 2
Libertà in tema di religione
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
e della indipendenza dell'ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine
dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica
e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito
dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza
statale.
La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli
istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno
a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti
da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli
organi dello Stato.
Articolo 3
Oneri di culto
La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della
Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione
della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse
relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del
culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni
anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile
1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.
Articolo 4
Tutela penale
La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non
necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio
che la tutela penale in materia religiosa deve essere
attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio
dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti
dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica
del sentimento religioso.
La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.
Articolo 5
Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace
I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni
e nelle ore fissate, alle attività religiose ed
ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località
dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna
attività di culto evangelico, i ministri iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per
territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto,
per i militari interessati, nei locali predisposti di
intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte
nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando
militare competente adotta le misure per assicurare che
il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese
che prestano servizio militare sono posti in condizione
di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio,
anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti
dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette
forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi
ecclesiastici competenti.
Articolo 6
Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo
L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è
assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti
dalla Tavola valdese.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenuti a trasmettere
ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza
spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta
assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici
competenti.
Articolo 7
Assistenza spirituale negli ospedali evangelici
Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli,
Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre
il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati
e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati
di qualsiasi confessione religiosa è assicurata
nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della
direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna
confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.
Articolo 8
Assistenza spirituale negli istituti penitenziari
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola
valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità
competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti
nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per
territorio, responsabili della assistenza spirituale negli
istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle
predette autorità statali competenti. Tali ministri
responsabili sono compresi tra i soggetti che possono
visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti
a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa
dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente
per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta
assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.
Articolo 9
Istruzione religiosa nelle scuole
La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione
e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù
sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese,
non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato
o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle
chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi
o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica
italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari,
medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di
dette scuole, al fine di garantire la libertà di
coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle
pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione,
se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno
dei loro genitori o tutori.
La Tavola valdese prende altresì atto che, per
dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento
scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed
ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui
sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene,
non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre
materie, né secondo orari che abbiano per i detti
alunni effetti comunque discriminanti.
Articolo 10
Scuole
La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la
scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale
e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della
società, assicura alle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali
richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie
o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto
religioso e delle sue implicazioni. Le modalità
sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento
scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi
ecclesiastici competenti.
Articolo 11
Matrimonio
La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei
sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento,
riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo
le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto
relativo sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le
norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale
intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono
le pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto
alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che
nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo
le vigenti norme di legge e ne dà attestazione
in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese
e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì
attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto
ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad
essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale
dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige
in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile,
constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità
del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro
le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà
notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel
termine prescritto.
Articolo 12
Enti ecclesiastici
Ferma restando la personalità giuridica degli
enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione
e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso
di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori
delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto
dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce
la personalità giuridica degli enti ecclesiastici
aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta
della Tavola valdese che allega, quale documentazione
sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera
sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto
in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la personalità giuridica,
al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte
dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che
le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse
attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni
ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti
alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli
acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo
e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza
da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali,
stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico
dei medesimi.
La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto
autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione
con provvedimento statale della personalità giuridica
dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio
all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del
riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.
Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al
regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.
Articolo 13
Enti particolari
on l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai
sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente
Intesa, l'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino,
ente morale come da statuto approvato con regio decreto
9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio
è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente
riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto,
riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio
1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili
con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale
con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità
giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro
dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo
12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini,
al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente,
anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza.
Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati
dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese
valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla
Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto
1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI),
civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità
giuridica e il proprio patrimonio è trasformato
in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese
ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di
Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI)
ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal
Sinodo valdese.
Articolo 14
Ospedali evangelici
È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa
degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo
7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto,
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche
e integrazioni.
Articolo 15
Facoltà di teologia
Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà
valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica
italiana.
Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle Università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi
ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i
relativi oneri finanziari.
Articolo 16
Affissioni, collette
Nel rispetto delle libertà in tema di religione,
le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese
rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno
ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici
utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette
ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione
né altra ingerenza da parte degli organi dello
Stato.
Articolo 17
Patrimonio culturale
La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano
a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale
delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo
a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione
e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali
suddetti.
Articolo 18
Norme di applicazione
Per la formulazione delle norme di applicazione della
legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi
dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo
alla elaborazione dei testi relativi.
Articolo 19
Disposizioni in contrasto con l'Intesa
Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa
di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate
dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno
parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla
data di entrata in vigore della legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa
stessa.
Articolo 20
Modificazioni e future intese
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la
opportunità di modifiche al testo della presente
Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla
Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente,
in conformità all'articolo 8 della Costituzione,
le intese del caso.
Articolo 21
Norma finale
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno
di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, addì 21 febbraio 1984.