L. 20 maggio 1985, n. 222
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi.
aggiornata al 5.08.2002
TITOLO I
Enti ecclesiastici civilmente riconosciti
1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità
ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano
fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti
come persone giuridiche agli effetti civili con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato.
2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto
gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica
della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni
e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano
personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa,
il fine di religione o di culto è accertato di
volta in volta, in conformità alle disposizioni
dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente è diretto
a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo
ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità
di carattere caritativo previste dal diritto canonico.
3. Il riconoscimento della personalità giuridica
è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente
secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità
ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.
4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità
giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica
di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono
iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli
33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di
funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque
essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento
diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle
presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione
nel registro delle persone giuridiche.
6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono
richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti
norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione
entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi
e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il
31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai
commi precedenti potranno concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro predetto.
7. Gli istituti religiosi e le società di vita
apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno
la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di società
di vita apostolica non possono essere riconosciuti se
non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da
cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa
disposizione non si applica alle case generalizie e alle
procure degli istituti religiosi e delle società
di vita apostolica.
Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.
8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono
essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa
Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.
9. Le società di vita apostolica e le associazioni
pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto
previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano
carattere locale.
10.Le associazioni costituite o approvate dall'autorità
ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo
precedente, possono essere riconosciute alle condizioni
previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi
la competenza dell'autorità ecclesiastica circa
la loro attività di religione o di culto e i poteri
della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti
norme.
11.Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo
se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente
ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti
per la manutenzione e la officiatura.
12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute
quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento
dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della
popolazione.
13.La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità
giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata
in vigore delle presenti norme.
14.Dal 1 gennaio 1987, su richiesta dell'autorità
ecclesiastica competente, può essere revocato il
riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali
non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni
religiose e culturali della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti
solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già
esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
15.Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono
svolgere attività diverse da quelle di religione
o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7,
n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.
16.Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
17.Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi
civili relative alle persone giuridiche.
18.Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi
giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono
essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza,
le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione
di controlli canonici che non risultino dal codice di
diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.
19.Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica,
udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento può
essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del
Presidente della Repubblica, sentita l'autorità
ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.
20.La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno
efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche del provvedimento dell'autorità
ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara
l'avvenuta estinzione.
L'autorità ecclesiastica competente trasmette il
provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio
decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e
provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso
o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento
ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei
disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie,
e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le
leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
TITOLO II
Beni ecclesiastici e sostentamento del clero
21.In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre
1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per
il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del
codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere
costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati,
ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso
termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del
clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti
di cui ai commi precedenti.
22.L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero acquistano la personalità giuridica civile
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi
la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla
data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche
al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione
di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere
interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento
del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità
alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio
di amministrazione di ciascun Istituto è composto
da rappresentanti designati dal clero diocesano su base
elettiva.
24. Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità
allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente
determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo
e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio
in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo
51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi,
ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto
canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle
disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a
ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento,
nella misura indicata nel primo comma, da parte degli
enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma,
per quanto da ciascuno di essi dovuto.
25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera
a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al
reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute
fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti,
i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle
leggi vigenti.
26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente
riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri
che presti continuativamente opera in attività
commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione
del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione
e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla
prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali,
un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo
previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza
sociale (1/b).
Con decreto del Ministro delle finanze è determinata
la documentazione necessaria per il riconoscimento di
tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
dal periodo di imposta successivo a quello di entrata
in vigore delle presenti norme.
27. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento
del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali
integrative autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità
ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie
risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino
nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte
di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono
contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici
capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque
denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni
sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando
peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal
canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono
elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di
cui ai commi precedenti avviene con le modalità
e nei termini previsti dall'articolo 22.
L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti
attivi e passivi.
29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica
competente, vengono determinate entro il
30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi
e delle parrocchie costituite
nell'ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle
singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla
data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di
culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti
ad attività educative o caritative o ad altre attività
pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento
di oneri di culto ed ogni altro bene o attività
che non fa parte della dote redditizia del beneficio,
trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono
individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli
non soppressi.
30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della
personalità giuridica a norma dell'articolo 29,
si estingue, ove esistente, la personalità giuridica
della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è
trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente
estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo
29, l'autorità ecclesiastica competente comunica
anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica civile
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole
chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla
data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento
dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la
autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti
canonici.
31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli
articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti
e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da
ogni tributo e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti
previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei
decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza
necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve,
per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle
leggi vigenti in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con
il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28
possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili
degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento
del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29,
ultimo comma, che ad essi succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli
articoli 55 e 69.
32. Le liberalità disposte con atto anteriore
al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico
sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento
del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione
del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata
prima dell'estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di
una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente
alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma
dell'articolo 30.
33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente
all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal
Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale,
ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano
il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri
soggetti.
34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati
ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei
proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la
misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana
a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce
la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure
accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti
dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata
rappresentanza del clero negli organi competenti per la
composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso
gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi
previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto
del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero
provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con
i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti
richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria
ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella
misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata
all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita
dalla Conferenza episcopale italiana.
36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui
al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore
almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito
dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone
1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento
del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere
della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta
autorizzazione.
37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende
vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo
comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500
milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione
al Prefetto della provincia nella quale è ubicato
l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità
di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali
la vendita dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto
comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale
ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare
il bene per le proprie finalità istituzionali,
alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo
contestualmente copia autentica della deliberazione di
acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto,
sceglie secondo il seguente ordine di priorità:
Stato, comune, università degli studi, regione,
provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro
due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al
secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente
pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due
mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita
deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura
del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione
del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte
residua, entro quattro mesi da tale data.
Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione
di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa
pattuizione, a norma dell'articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia
notificata entro il termine di decadenza ivi previsto,
l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a
prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto
a quelli comunicati al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo
di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore
o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al
Prefetto, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando:
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti
titolari li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata
qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati
al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.
38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo
precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata
in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione
della proposta;
b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente
il termine ivi indicato e quello del pagamento.
39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero
è amministrato da un consiglio composto per almeno
un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal
clero secondo modalità che verranno stabilite dalla
Conferenza episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla
Conferenza episcopale italiana.
40. Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni
versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui
all'articolo 41, secondo comma.
41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente
le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo
47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo
48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina
al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto
centrale.
42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima
dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto
centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla
richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo
comma.
L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di
previsione, provvede alle erogazioni necessarie.
43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla
chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale
una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati
in particolare i criteri e le modalità di corresponsione
ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo
35.
44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente
all'autorità statale competente un rendiconto relativo
alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli
46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale
della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore
delle diocesi;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso
sostentamento;
c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli
46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è
stata assicurata l'intera remunerazione;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è
stata assicurata una integrazione;
f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti
previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo
25;
g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a
favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
h) gli interventi operati per le altre finalità
previste dall'articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere
adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto
e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo
47.
45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili appartenenti
ai benefìci ecclesiastici si applicano agli immobili
appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero
46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio
1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale
italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti
norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale
soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di
previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n.
2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale
e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta
gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte
non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione
si stabilisce in proporzione alle scelte espresse .
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde,
entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio
complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari
al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989,
a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde
annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza
episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio
entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo,
una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo
periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa
cattolica.
48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per
fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento
del clero, interventi caritativi a favore della collettività
nazionale o di paesi del terzo mondo.
49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una
apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede
alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo
46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di
cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali
modifiche.
50. I contributi e concorsi nelle spese a favore delle
Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di
beneficenza e religione nella città di Roma di
cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli
assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese
concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli
istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i
redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a
sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso
e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione,
iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002,
n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché
le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione
di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e
1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni
finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto
di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui
passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo
n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
sarà comunque integrato dell'importo necessario
per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni
conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa
speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e
successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno
negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi,
assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle
misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle
Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza
e religione nella città di Roma e dei Patrimoni
riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori
pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi,
concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento,
rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece
corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione
della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà
corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici
di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da
effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di
ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono
determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali
modalità devono, comunque, consentire l'adempimento
degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento
dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto
di cui all'articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle
residue annualità dei limiti di impegno iscritti,
sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n.
7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
51. Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio
1931, n. 227 , e successive modifiche e integrazioni,
sono abrogate dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito
nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento
di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere
corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo
ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale
e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre
1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma
del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni
dell'indennità integrativa speciale per gli anni
1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili
posticipate con cadenza il giorno 25 di ciascun mese e
il giorno 20 del mese di dicembre.
L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità
o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto
della provincia competente per territorio la modifica
della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore
di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale
italiana assume, in conformità al titolo II delle
presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano
fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti
ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in
particolare la remunerazione dei titolari degli uffici
ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo
sistema di sostentamento del clero anche per gli altri
sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi,
a norma dell'articolo 24.
Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle
presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti
che svolgono servizio in favore della diocesi.
52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre
1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
dei benefici ecclesiastici.
Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici
eventualmente ancora esistenti non possono effettuare
alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione.
I contratti di vendita devono contenere gli estremi di
tale autorizzazione, che determina anche le modalità
di reimpiego delle somme ricavate.
53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici
di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali
sono determinati dalle autorità civili competenti
secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n.
865 (4), e 28 gennaio 1977, n. 10 (5), e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali
di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali
e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione,
neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi
venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
Esso può essere estinto prima del compimento del
termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e
autorità civile erogante, previa restituzione delle
somme percepite a titolo di contributo, in proporzione
alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata
con le modalità di cui all'articolo 38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo
sono nulli.
TITOLO III
Fondo edifici di culto
54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e
religione nella città di Roma sono soppressi dal
1 gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali
di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi
di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite
dalle Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano
ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti
e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della
legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto,
del Fondo di beneficenza e religione nella città
di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate
Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero
veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di
culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,
è riunito dal 1 gennaio, 1987 in patrimonio unico
con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.
56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica
ed è amministrato in base alle norme che regolano
le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi,
le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.
57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è
affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a
mezzo della Direzione generale degli affari dei culti
e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica
del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione,
nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica,
e composto da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
l componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
l componente designato dal Ministro per i beni culturali
e ambientali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono
determinate con apposito regolamento.
58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto,
integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo
50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro,
la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti
al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico
del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie
sono affidate, salve le competenze del Ministero per i
beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.
59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo
edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del
Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di
previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.
60. Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui
reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici
di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui
al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo
55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi,
livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di
ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è
determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili,
senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli
obbligati e agli uffici interessati.
61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio
1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei
la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende
e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55,
mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici
volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è
determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma,
Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il
cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e
religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti
ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987,
salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere
nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una somma pari
a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del
dieci per cento a titolo di contributo per le spese di
volturazione e registrazione dei contratti.
63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che
gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui
agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate,
si effettua mediante il pagamento di una somma pari a
dieci volte la misura delle prestazioni stesse.
64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni
previste dagli articoli precedenti, devono comunicare,
entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento,
l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli
articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607
65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli
immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le
norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili
dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo
il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2
TITOLO IV Disposizioni finali
66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone
e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in
Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma,
Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore,
all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle
cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura
degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese
parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di
San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo,
è nominato liberamente, secondo il diritto canonico
comune, dalla autorità ecclesiastica competente.
67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento
della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato,
a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento
di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa
misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato
dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di
Paola in Napoli alla data del 1 luglio 1984, e che continuino
nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore
delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.
68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo
66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente
proprietari.
69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola
in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex
reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa
al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi
oneri, al Fondo edifici di culto.
70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli
67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto,
eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della
Presidenza della Repubblica.
71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente
di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge
dello Stato, salva la competenza dell'autorità
ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette
a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le
quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto
dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato
con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in
vigore le disposizioni del medesimo articolo.
72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate
dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n.
848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli
articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato
con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , nonché
il regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e successive
modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in
vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti
norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza
episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato, può essere disposta la soppressione di
fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma
dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n.
2032 (.
73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo
27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli
6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , in quanto
non siano state ancora eseguite, continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni vigenti.
74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le
disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive
modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522
, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni,
e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con le presenti norme.
75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento
dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.
L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica
competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni
per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative
al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente
nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale
italiana.