D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge
20 maggio
1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio
nelle diocesi.
aggiornata al 5.08.2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 dell'accordo di modificazioni del Concordato
Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;
Visto l'art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante
disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi;
Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento
di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'accluso regolamento di esecuzione
della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in
vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985,
n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi
Articolo 1
1. Nel presente regolamento l'espressione legge senza
specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222
.
Articolo 2
1. La domanda di riconoscimento prevista dall'art. 3 della
legge è diretta al Ministro dell'interno ed è
presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente
ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione,
la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che
lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione
dell'ente o copia autentica di esso;
b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme
statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti
di enti di cui all'articolo 2, comma primo, della legge;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti
generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L'atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8
e 9 della legge, può essere allegato alla domanda
o scritto in calce alla medesima.
Articolo 3
1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7,
commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato
allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede
o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo
che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da
altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli
articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti
comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell'attività
dell'ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano
è altresì allegata alla domanda una relazione
sulla situazione economico-finanziaria e sull'attività
svolta nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di
esistenza dell'ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società
di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli
è allegata una relazione sulla diffusione dell'ente
e delle sue attività.
Articolo 4
1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento
e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo
diretta richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica
o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano
sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi
gli atti con il proprio parere al Ministro dell'interno,
dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta
trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve
la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti
di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia
agli interessati.
Articolo 5
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento
della personalità giuridica o il provvedimento
di non accoglimento della domanda è comunicato
al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica
che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.
Articolo 6
1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di
cui all'art. 10 della legge è presentata all'autorità
statale o regionale competente per il riconoscimento,
corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per
il riconoscimento delle persone giuridiche.
2. Alla domanda è altresì allegato l'atto
di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica
dal quale risultino anche i poteri dell'autorità
medesima in ordine agli organi statutari.
3. Per l'assenso dell'autorità ecclesiastica si
applica la disposizione dell'art. 2, comma 3.
Articolo 7
1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un
capitolo cattedrale o collegiale a norma dell'art. 14,
comma primo, della legge è presentata, rispettivamente
dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro
dell'interno, con l'indicazione dei motivi che giustificano
la richiesta e della destinazione che l'autorità
ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.
2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento
ecclesiastico di cui all'art. 20, comma terzo, della legge.
3. Il provvedimento è adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.
Articolo 8
1. L'ente ecclesiastico che svolge attività per
le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta
di scritture contabili deve osservare le norme circa tali
scritture relative alle specifiche attività esercitate.
Articolo 9
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare
immobili o ad accettare donazioni o eredità o a
conseguire legati è accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente
da cui risultino l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche, le generalità del legale rappresentante
nonché l'esistenza di eventuali limitazioni del
potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione del competente organo dell'ente
relativa all'acquisto qualora tale organo sia diverso
dal legale rappresentante;
c) dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico
contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale
di pubblicazione del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei
beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco
dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità
o del legato;
f) dall'autorizzazione della competente autorità
ecclesiastica ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità
dell'acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell'istruire la domanda a termini delle leggi civili
il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi
ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti
uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici
tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo
diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione,
anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 10
1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette
al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui
al precedente art. 9 deve essere corredata dall'autorizzazione
della Santa Sede o del vescovo ovvero dall'attestazione
del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.
2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle
società di vita apostolica la domanda di autorizzazione
deve essere corredata dall'autorizzazione della Santa
Sede o del superiore competente ovvero dall'attestazione
del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.
Articolo 11
1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
dell'interno le deliberazioni adottate in attuazione dei
canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto
canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione;
comunica altresì il limite di valore stabilito
dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3,
del codice di diritto canonico.
2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere
alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni
indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.
Articolo 12
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei
mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge
si provvede su domanda dell'autorità ecclesiastica
che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante
dell'ente con l'assenso dell'autorità ecclesiastica.
2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno
con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario
o utile il mutamento. Essa è corredata da copia
autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto
o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale
delibera degli organi dell'ente.
3. La domanda è presentata al prefetto della provincia
in cui l'ente ha sede.
Articolo 13
1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'art. 19, comma secondo, della legge è emanato
su proposta del Ministro dell'interno.
2. Il Ministro comunica all'autorità ecclesiastica
competente gli elementi da cui risulta che è venuto
meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento
dell'ente.
Articolo 14
1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei
provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi
primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati
dall'autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre
1986, e di quelli di cui all'art. 22, comma terzo, della
legge adottati dall'autorità ecclesiastica dopo
il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie
previste per il riconoscimento, la trasformazione, la
soppressione degli enti ecclesiastici.
Articolo 15
1. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche
degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta
del legale rappresentante secondo le modalità previste
dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione
del codice civile.
2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica
della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto
canonico di erezione da cui risultino la denominazione,
la natura e la sede dell'ente.
3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche
da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica
integrativa del decreto canonico di erezione.
4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto
approvato agli effetti civili e contenente le norme di
funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza,
deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del
vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.
5. In luogo del decreto di riconoscimento può
essere allegato alla domanda un attestato del Ministro
dell'interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso
della personalità giuridica civile in epoca anteriore
al 7 giugno 1929.
6. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che
dimostrano il possesso della personalità giuridica
civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso
dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non
è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale
personalità.
Articolo 16
1. L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il
sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al
Ministro dell'interno e al prefetto competente, la composizione
del consiglio di amministrazione e le successive variazioni,
indicando anche quali siano i membri designati dal clero.
Articolo 17
1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario
delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono
servizio in favore delle diocesi è regolato ai
sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo.
2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero,
sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti
diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte,
secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo
periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da
ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando,
a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta
di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute
è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo
alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalità
stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero
rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato
previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma,
della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve
essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione
retributiva del soggetto interessato.
4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero
è altresì tenuto a presentare la dichiarazione
dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9,
quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi
per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle
remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma
2.
Articolo 18
1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione
e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini
territoriali delle circoscrizioni delle medesime.
Articolo 19
1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura
catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti
di cui all'art. 31, comma primo, della legge sono presentate
dal legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono
trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale
di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della
legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare
devono contenere l'indicazione dell'ente da cui il bene
proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni
oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell'art.
29, comma quarto, della legge sono corredate anche da
copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano.
Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni
tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione,
voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni
da ogni tributo ed onere di cui all'art. 31, comma primo,
della legge sono subordinate all'espressa richiesta del
legale rappresentante dell'ente al quale i beni sono trasferiti.
Articolo 20
1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge è
trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro
dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo
a quello di esercizio.
Articolo 21
1. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette
copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e
delle finanze.
Articolo 22
1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare
le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo
e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità
previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nonché le modalità
di versamento delle somme previste dai commi quarto e
quinto del medesimo articolo.
Articolo 23
1. Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge
sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della
legge secondo criteri e priorità stabiliti entro
il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri,
udite le competenti commissioni parlamentari.
Articolo 24
1. La commissione paritetica di cui all'art. 49 della
legge è composta da sei membri nominati per metà
dalla Conferenza episcopale italiana e per metà
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. I membri della commissione sono nominati entro il
30 novembre dell'ultimo anno di ciascun triennio.
Articolo 25
1. La trascrizione del vincolo di cui all'art. 53, comma
terzo, della legge è richiesta dall'autorità
civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione
del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è
operata sulla base della variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice di cui all'art. 38 della legge, verificatasi
tra il mese precedente l'erogazione del contributo e quello
di restituzione delle somme.
Articolo 26
1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo
edifici di culto designati ai sensi dell'art. 57 della
legge durano in carica quattro anni e non possono essere
immediatamente confermati più di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente
del consiglio il nuovo componente resta in carica sino
al compimento di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente,
le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale
degli affari dei culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione
civile dell'interno con qualifica non superiore a vice
prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato
con decreto del Ministro dell'interno.
Articolo 27
1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del
Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni
di leggi e di regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di
variazione in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione,
il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli
61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle
misure delle liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli
65, 67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno
ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
Articolo 28
1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni
tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui
agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per
delega del Ministro dell'interno, dai prefetti delle province
in cui si trovano i beni da trasferire.
2. Le domande devono contenere l'indicazione dell'ente
da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle
volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite
catastali dei beni oggetto del trasferimento.
Articolo 29
1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto,
edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi
sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico,
bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o
monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto
risponde della diligente custodia e conservazione degli
stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è
conservata dal Ministero dell'interno, dalla prefettura
e dall'ufficio dell'Amministrazione per i beni culturali
ed ambientali competenti per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo,
nei registri inventari sono comunicate alle suindicate
amministrazioni.
Articolo 30
1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici
di culto non possono essere utilizzati per fini diversi
da quelli cui sono destinati senza l'autorizzazione del
Ministero dell'interno.
2. L'autorizzazione può essere data, sentito il
consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto,
quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare
rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo
culturale od artistico.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente
articolo comporta l'obbligo di immediata restituzione
del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici
di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.
4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione
e valorizzazione dei beni culturali.
Articolo 31
1. L'utilizzo di beni immobili di proprietà del
Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per
i quali il Ministro dell'interno li ha concessi o li ha
dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione
o sublocazione determinano la decadenza della concessione
e la risoluzione del contratto di locazione.
Articolo 32
1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione
dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia
ed alla riscossione dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono
effettuati mediante versamento sul conto corrente postale
intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne
cura l'accreditamento alla contabilità speciale
intestata al Prefetto della provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono
trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale
degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato
da un prospetto indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l'entità del debito;
c) l'ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del
Fondo edifici di culto.
Articolo 33
1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio
del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del
Ministro dell'interno.
2. L'avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla
chiusura del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente
viene iscritto nel bilancio di previsione dell'anno successivo
in sede di assestamento.
3. L'avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali
del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di
gestione degli anni finanziari precedenti.
Articolo 34
1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario
del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, numero 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli
mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può
disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto
bancario di diritto pubblico o una banca di interesse
nazionale.
Articolo 35
1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle
dichiarate di rilevante interesse storico o artistico
sono composte da sette membri, nominati per un triennio,
due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno
sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito
il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore
della chiesa e da altri quattro membri nominati per un
triennio dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano.
Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal
prefetto sentito il vescovo diocesano.
3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria
a norma dello statuto o regolamento ed è nominato
con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto,
secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 36
1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti
d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini
sino al quarto grado con la fabbriceria.
2. Non possono essere contemporaneamente membri della
stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il
terzo grado.
Articolo 37
1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei
servizi di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro
della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione
dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese
di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda
l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi
commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed
impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni
altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto
sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite
di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta
la chiesa o l'ente a cui la chiesa è annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista
viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma
del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle
somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio
1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione,
una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.
Articolo 38
1. Il presidente della fabbriceria:
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per
l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese
deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari
e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima
adunanza utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della
chiesa o dell'ente cui questa è annessa, la tutela
dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati
dalla fabbriceria.
Articolo 39
1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto
entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio
di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette
al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto
consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione
ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto,
debbono essere approvati dal consiglio.
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può
formulare osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo
di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità
nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per
la fabbriceria di continuare a funzionare:
a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può,
sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria
affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il
quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio
di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare
un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione
straordinaria non può eccedere il termine di sei
mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno,
termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.
Articolo 40
1. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa,
da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.
2. La relativa istanza è presentata al prefetto
dal presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera
del consiglio, dall'autorizzazione dell'autorità
ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi.
3. L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata
dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda.
Articolo 41
1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua
ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli
di cui all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalità
giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra
causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga
più di tali beni si provvede con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno
d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di
Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa
di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica
ovvero se non vi sono più beni da amministrare
a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata
con decreto del Ministro dell'interno.
Disposizioni transitorie
Articolo 42
1. Fino alle scadenze stabilite dall'art. 6 della legge
per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti
nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto
dall'art. 9, lettera a), del presente regolamento è
sostituito da una certificazione della competente autorità
ecclesiastica.
Articolo 43
1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli
22 e 29 della legge è corredata da copia del decreto
del Ministro dell'interno che conferisce ad essi la qualifica
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione
degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 44
1. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa
per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico
o da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia
per l'ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge
succede all'ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al
1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da
costituire, sono devolute all'Istituto per il sostentamento
del clero della stessa diocesi.
Articolo 45
1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'interno,
per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in
conformità alle norme del presente regolamento,
entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario
straordinario con il compito di redigere lo statuto.