L. 22 novembre 1988, n. 516
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art. 1.
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati
dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base
dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla
presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità
nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono, le disposizioni della legge
24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio
1930, n. 289 .
Art. 2.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia
delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate
secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri
Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con
le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza
generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria
e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito
delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna
ingerenza statale.
Art. 3.
1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane
avventiste la piena libertà di svolgere la loro
missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro
organizzazioni ed associazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola,
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 4.
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste è assicurato
il libero esercizio del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti,
alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione,
il libero svolgimento delle attività dirette a
fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.
Art. 5.
1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera
diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso
la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di
legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali
dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto
ai limiti fissati dai Comuni.
Art. 6.
1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana
avventista è per motivi di fede contraria all'uso
delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo
del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta
e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza,
al servizio sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano
prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta,
al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non
armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze
di servizio.
3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista
hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati
dal servizio militare o di essere assegnati al servizio
sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta
ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di
mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto
senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo
civile o ai servizi sanitari.
Art. 7.
1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste
hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel
luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere,
nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso
di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito
provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici
competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare
competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto,
le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un ministro di culto avventista.
Art. 8.
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati
che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri,
nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai
ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso
è altresì consentito ai diaconi muniti delle
necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti
dell'Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti
per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati.
Art. 9.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti
dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale
negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione
territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare
autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta
dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei
ministri di culto in locali idonei messi a disposizione
dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta
proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile
competente per territorio.
Art. 10
1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale
di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
Art. 11.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni
caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Art. 12.
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere
pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati
dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto
di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli
alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,
in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue
implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito
delle attività culturali previste dall'ordinamento
scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Art. 13.
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce
alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di
educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è
assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per
quanto concerne l'esame di Stato.
Art. 14.
1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura
biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al
termine di corsi triennali, a studenti in possesso del
titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto
avventista di cultura biblica.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni
sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire
degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi
competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Art. 15.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7,
8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei
soggetti indicati.
Art. 16.
1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non
possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti
se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non può entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo
avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile
dell'edificio.
3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze
religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione
per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di
culto avventisti.
Art. 17.
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare
il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole
del venerdì al tramonto del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici
o da privati o che esercitano attività autonoma,
o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile
sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta,
del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative
non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in
altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario.
3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di
servizi essenziali previsti dall'ordinamento.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni
avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta
dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità
scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti
onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano
richiesta di sostenere in altro, giorno prove di esame
fissate in giorno di sabato.
Art. 18.
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili
ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto
delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza
italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto
nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
presso la casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo
le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto
alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone
alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme
di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato
in duplice originale ai nubendi.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione
nuziale seguirà secondo la previsione del comma
1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che
ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i
diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice
originale, subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive
al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine
prescritto.
Art. 19.
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128,
la Repubblica italiana riconosce la personalità
giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista
di cultura biblica.
Art. 20.
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli
enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti
relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esenti da ogni tributo e onere.
Art. 21.
1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane
avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine
di religione o di culto, possono essere riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato.
2. Il fine di religione o di culto è accertato
di volta in volta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 22.
Art. 22.
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e
di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Art. 23.
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti
civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di
culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o
di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti,
possono svolgere attività diverse da quelle di
religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o
di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti,
alle leggi dello Stato concernenti tali attività
e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 24.
1. Il riconoscimento della personalità giuridica
ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo
gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L'ente non può essere riconosciuto se non è
rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino
italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste,
che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento
dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici
avventisti civilmente riconosciuti.
Art. 25.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria
amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente
riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti
autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte
dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Art. 26.
1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli
33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di
funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto
avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione
nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici
interessati possono concludere negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 27.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno
dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il
riconoscimento stesso è revocato con decreto del
Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione
di un ente da parte del competente organo delle Chiese
cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento
statale, della personalità giuridica dell'ente
stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in
caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 28.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni
e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione
delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei
luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché
le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad
essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza
da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da
qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione
del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione,
nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si
terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti
gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicità
della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti
in conformità della disciplina del settore.
Art. 29.
1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente
con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono
nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di
culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto
e di evangelizzazione.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Art. 30.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero,
sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in
proporzione alle scelte espresse.
4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma
di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo di imposta precedente con destinazione
all'Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata
nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 31.
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una
apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla
valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli
articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Art. 32.
1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste per il sostentamento totale o parziale dei
ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo
4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da
lavoro dipendente.
2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini
assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
4. L'Unione provvede altresì, per i ministri di
culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali previsti
dalle leggi vigenti.
Art. 33.
1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette
annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo
all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli
29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a
cui è stata assicurata l'intera remunerazione e
di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e
dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute
fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali
operati ai sensi dell'articolo 32;
c) gli interventi operati per le altre finalità
previste agli articoli 29 e 30.
Art. 34.
1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e
la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico
e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.
Art. 35.
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme
di attuazione della presente legge, terranno conto delle
esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese
cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune
consultazioni.
Art. 36.
1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa
di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere
che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 37.
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunità di modifiche al testo della allegata
intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
Alle modifiche si procederà con la stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà
essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza
del termine di cui al comma 1.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno
promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 38.
1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo
20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla
società Nuova Aurora e dalla Société
philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante
donazione autorizzata con decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme
già percette dall'amministrazione finanziaria.
Allegato
Intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana
delle Chieste Cristiane Avventiste del 7° Giorno
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e L'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi
ai principi di libertà religiosa sanciti dalla
Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza
e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive
integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi
ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti
civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre
1977, n. 881, considerato che in forza dell'articolo 8,
commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni
religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930
non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta
l'opportunità di addivenire a tale intesa; convengono
che la legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione, della presente intesa sostituisce
ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese
cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti
ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana
prende atto che:
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la
validità dei valori del separatismo ai quali la
presente intesa si ispira;
l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione
che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della
gioventù sono di specifica competenza delle famiglie
e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole
gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti
fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento
di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.
Articolo 1
Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno
1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli
istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e
persone che le costituiscono.
Articolo 2
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle
Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo
i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti.
Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre
organizzazioni facenti parte della Conferenza generale
degli avventisti del 7° giorno.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili
dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che
le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria
e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito
delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna
ingerenza statale.
Articolo 3
La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane
avventiste la piena libertà di svolgere la loro
missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
È garantita ai cristiani avventisti e alle loro
organizzazioni ed associazioni la piena libertà
di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola,
lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
Articolo 4
La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana
avventista è per motivi di fede contraria all'uso
delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo
del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta
e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza,
al servizio sostitutivo civile.
In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano
prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta,
al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non
armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze
di servizio.
I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista
hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati
dal servizio militare o di essere assegnati al servizio
sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta
ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di
mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto
senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo
civile o ai servizi sanitari.
Articolo 5
I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste
hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate,
alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste
che si svolgono nelle località dove essi si trovano
per ragioni del loro servizio militare.
Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo
ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere,
nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso
di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito
provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici
competenti.
In caso di decesso in servizio di militari appartenenti
alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare
competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto,
le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano
celebrate da un ministro di culto avventista.
Articolo 6
L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che
ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle
case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri
di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno.
L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è
a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso
è altresì consentito ai diaconi muniti delle
necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti
dell'Unione.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare
ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti
per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati.
Articolo 7
Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza
spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste.
A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente
l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti
dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale
negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione
territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare
autorizzazione.
L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei
detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri
di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore
dell'istituto penitenziario.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente
dai detenuti il ministro di culto responsabile competente
per territorio.
Articolo 8
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico
dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Articolo 9
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà
di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole
pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato
ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro
cui compete la potestà su di essi.
Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto,
l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano
previste forme di insegnamento religioso diffuso nello
svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni
caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche
religiose o atti di culto.
Articolo 10
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista
della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere
ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle
loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali
attività si inseriscono nell'ambito delle attività
culturali previste dall'ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
Articolo 11
La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce
alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di
educazione.
A tali scuole, che ottengano la parità, è
assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per
quanto concerne l'esame di Stato.
Articolo 12
Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica
rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine
di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo
di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto
avventista di cultura biblica.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono
comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti
delle scuole universitarie di pari durata.
La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché
la nomina del personale insegnante, spettano agli organi
competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Articolo 13
Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione
delle Chiese cristiane avventiste è assicurato
il libero esercizio del ministero.
È altresì assicurato ai missionari avventisti,
alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione,
il libero svolgimento delle attività dirette a
fini di religione o di culto di cui all'articolo 21.
Articolo 14
È assicurata ai colportori evangelisti la libera
diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso
la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge
hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali
dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto
ai limiti fissati dai Comuni.
Articolo 15
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10,
13, 14, 16 e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste
rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei
soggetti indicati.
Articolo 16
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai
matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle
Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana,
a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso
la casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo
le previsioni del precedente comma comunicano tale intento
all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le
pubblicazioni.
L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle
pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di
legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato
in duplice originale ai nubendi.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale
seguirà secondo la previsione del primo comma e
nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad
essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti
e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli
del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice
originale, subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione è fatta dal ministro di culto,
davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale
dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque
giorni dalla celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità
dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive
al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine
prescritto.
Articolo 17
La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle
Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il
riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del
venerdì al tramonto del sabato.
Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici
o da privati o che esercitano attività autonoma,
o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile
sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta,
del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto
è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative
non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in
altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso
straordinario.
Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi
essenziali previsti dall'ordinamento.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti
dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori
o dell'alunno se maggiorenne.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche
competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire
ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere
in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Articolo 18
Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente
patrimoniale dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente
della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica
italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
Articolo 19
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio
dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli
enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti
relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione della presente intesa, sono esenti da
ogni tributo e onere.
Articolo 20
Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane
avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine
di religione o di culto, possono essere riconosciuti come
persone giuridiche agli effetti civili con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio
di Stato.
Il fine di religione o di culto è accertato di
volta in volta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 21.
Articolo 21
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e
di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di
culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Articolo 22
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti
civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di
culto, come pure le attività dirette a tali scopi,
sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o
di istruzione.
Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti,
possono svolgere attività diverse da quelle di
religione o di culto.
Le attività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto
della struttura e della finalità di tali enti,
alle leggi, dello Stato concernenti tali attività
e al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 23
Il riconoscimento della personalità giuridica ad
un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso
su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti
e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno.
L'ente non può essere riconosciuto se non è
rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino
italiano avente domicilio in Italia.
Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste,
che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento
dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici
avventisti civilmente riconosciuti.
Articolo 24
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione
degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità
ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni
delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 25
Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli
33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di
funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza
dell'ente.
L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto
avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione
nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle
presenti norme.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti
ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici
solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 26
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione
del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico
avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia
civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente
della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei
requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento
stesso è revocato con decreto del Presidente della
Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di
un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane
avventiste determina la cessazione, con provvedimento
statale, della personalità giuridica dell'ente
stesso.
La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto
avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione,
salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in
caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative
agli acquisti delle persone giuridiche.
Articolo 27
Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono
essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se
non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica
non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso
accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose
delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto
concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
Articolo 28
La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane
avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e
la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico
e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.
Articolo 29
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati
relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese
facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto
e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette
raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate
senza autorizzazione né ingerenza da parte degli
organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa
ai princìpi di libertà di manifestazione
del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione,
nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si
terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti
gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti
in ambito locale, relative alla disponibilità di
bacini di utenza idonei a favorire l'economicità
della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti
in conformità della disciplina del settore.
Articolo 30
La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente
con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono
nelle decime e nelle offerte.
A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane
avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di
culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto
e di evangelizzazione.
Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze.
Articolo 31
A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle
Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero,
sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in
proporzione alle scelte espresse.
A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde
annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma
di cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative
al terzo periodo di imposta precedente con destinazione
all'Unione medesima.
La quota di cui al primo comma è quella determinata
nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Articolo 32
Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità
governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste,
procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla
valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli
articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Articolo 33
Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane
avventiste per il sostentamento totale o parziale dei
ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo
13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da
lavoro dipendente.
L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute
fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai
fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto
e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali previsti
dalle leggi vigenti.
Articolo 34
L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente
al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva
utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31
e ne diffonde adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a
cui è stata assicurata l'intera remunerazione e
di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo
30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e
dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute
fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali
operati ai sensi dell'articolo 33;
c) gli interventi operati per le altre finalità
previste agli articoli 30 e 31.
Articolo 35
Le autorità competenti, nell'emanare le norme di
attuazione della legge di approvazione della presente
intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti
dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno,
se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 36
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di
avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere
che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono,
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione,
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa
stessa.
Articolo 37
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della
presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata
in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità
di modifiche al testo della presente intesa, le parti
torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si
procederà con la stipulazione di una nuova intesa
e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione.
La disposizione di cui all'articolo 12 potrà essere
sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle
Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza
del termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che
coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione
delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno
promosse previamente, in conformità all'articolo
8 della Costituzione, le intese del caso.
Articolo 38
L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo
19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla
società Nuova Aurora e dalla Sociètè
philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante
donazione autorizzata con decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme
già percette dall'amministrazione finanziaria.
Articolo 39
Il Governo della Repubblica italiana presenterà
al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione
della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della
Costituzione.
Roma, 29 dicembre 1986.
Bettino CRAXI
Enrico LONG