L. 5 ottobre 1993, n. 409
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana
e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione.
[ Aggiornata al 5.08.2002]
Art.1.
Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.
1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni
degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata
il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che
integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata
in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto
1984, n. 449
Art. 2.
Integrazione dell'intesa 1984.
1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato
che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio
1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449 (2),
ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti
fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei
deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno
n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa
l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per
la sua attuazione è necessario procedere a modificazione
della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo
comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di
integrarla con le seguenti disposizioni.
Art. 3.
Deduzione agli effetti dell'IRPEF.
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento
del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente
a mezzo di offerte volontarie.
2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali
in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore
della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e
beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini
delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento
valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola
valdese.
Art. 4.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese
concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli
47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , 30 della legge
22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre
1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno analoghi
accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per
mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà
le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente
per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali
in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli
enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale
e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui
modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno
indicate con la denominazione "Chiesa evangelica
valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della
quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi
in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza
dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma
risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli
uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione
alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro
dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione
delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde
adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare
gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i
soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati
eventualmente operati, con specificazione delle somme
attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia,
con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle
finanze
Art. 5.
Commissione paritetica.
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione
paritetica nominata dall'autorità governativa e
dalla Tavola valdese.
Art. 6.
Norma di copertura.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue
lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni
1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato .
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana
e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, comma
terzo, della Costituzione
Articolo 1
Integrazione dell'intesa 1984
La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato
che dopo la stipulazione dell'intesa 21 febbraio 1984,
approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito
delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato
e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha
approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3,
inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento
giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione
è necessario procedere a modificazione della predetta
intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della
legge di approvazione, convengono di integrarla con le
seguenti disposizioni.
Articolo 2
Deduzione agli effetti dell'IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate
dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento
del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente
a mezzo di offerte volontarie.
2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di
approvazione della presente intesa, le persone fisiche
possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini
di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri
e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi
parte nell'ordinamento valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola
valdese.
Articolo 3
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di approvazione della
presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato,
con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988,
n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con
gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La
Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale
titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia
e all'estero e ciò sia direttamente, attraverso
gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso
organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale
e internazionale.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene
effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui
modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno
indicate con la denominazione "Chiesa evangelica
valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota
relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito.
Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui
al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente,
entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma
risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli
uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione
alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno
successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro
dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione
delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde
adeguata informazione.
6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso
i quali tali interventi siano stati eventualmente operati
con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette
copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e
delle finanze.
Articolo 4
Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione
dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota
IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita
commissione paritetica nominata dall'autorità governativa
e dalla Tavola valdese.
Articolo 5
Norma finale
Il Governo presenterà al Parlamento
apposito disegno di legge di approvazione della presente
intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.