Legge 20 dicembre 1996, n. 637
"Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma
terzo, della Costituzione
Articolo 1
(Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516)
1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre
1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno,
che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata
con legge 22 novembre 1988, n. 516.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione
delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero,
sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre
1988, n. 516, è sostituito dal seguente:
"3. In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene
effettuata in proporzione alle scelte espresse".
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29
dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988,
n. 516, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7o GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE
1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.
Articolo 1
(Modifica dell'intesa)
1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7o giorno, considerata l'opportunità
di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre
1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma
2, della citata legge, di modificarla con le seguenti
disposizioni.
Articolo 2
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione
delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione
della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute
a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero,
sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito".
2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata
il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
"In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in
proporzione alle scelte espresse".
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29
dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della legge di approvazione
della presente intesa.
Articolo 4
(Norma finale)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito
disegno di legge di approvazione della presente intesa
ai fini dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 6 novembre 1996.
Romano Prodi
Vincenzo Mazza