La libertà religiosa in Italia è un diritto garantito dalla Costituzione
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La Chiesa cattolica:
il Concordato
L’accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha di fatto sostituito il Concordato lateranense, firmato, insieme al Trattato (c.d. Patti Lateranensi), dalla Santa Sede e dall’Italia l’11 febbraio 1929.
Confessioni religiose diverse da quella cattolica:
le intese
L’articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, sancisce che esse “…hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”, e che “i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Confessioni religiose con intesa approvata con legge:
Regime giuridico delle confessioni religiose prive di intesa e il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto
Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto
A tutt’oggi la disciplina giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, e il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico sono contenuti nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e nel relativo regolamento di attuazione, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Alle confessioni religiose, che abbiano ottenuto o meno il riconoscimento della personalità giuridica, viene comunque garantito dalle citate norme costituzionali l’esercizio della libertà religiosa.
Normativa a tutela di alcune forme di esercizio della libertà religiosa