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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Sentenze della Corte europea pronunciate nei confronti dell'Italia, anno 2021
Ricorso Data sentenza Esito
43887/04 D’Addona
[testo]
16.12.2021 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ricorso riguardava la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali che avevano riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni, in relazione alla procedura espropriativa del terreno di sua proprietà per pubblica utilità da parte del comune di Casalduni. La Corte Edu ha riscontrato che le autorità non avevano compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire la piena e tempestiva esecuzione della decisione giudiziaria a favore della ricorrente e ha, pertanto, condannato lo Stato pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali.
17607/08 65438/09 25185/10 3331/11 81606/12 Croce e altri
[testo]
16.12.2021 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, con riferimento ai ricorsi nn.17607/08 e 25185/10. La Corte Edu ha deciso di radiare dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1, lettera a), della Convenzione, il ricorso n. 3331/11, per mancanza di interesse del ricorrente alla prosecuzione. I ricorsi nn. 65438/09 e 81606/12 sono stati dichiarati irricevibili ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione, per mancanza di qualità di vittima. I restanti ricorsi riuniti riguardavano la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali che avevano riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento dei danni, in relazione a procedure espropriative d’urgenza per la realizzazione di opere pubbliche da parte di consorzi privati delegati dallo Stato. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha, pertanto, condannato lo Stato pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali.
70617/13 5077/14 5134/14 62020/15 62166/15 4777/16 Ferrara e altri
[testo]
16.12.2021 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. I ricorsi riuniti riguardavano la mancata o tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali adottate a beneficio dei ricorrenti, tutti avvocati, per i servizi professionali da essi resi per conto di un ente regionale, il Consorzio di bonifica per il risanamento della Valle Telesina in Campania. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha, pertanto, condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali. La Corte Edu ha deciso di radiare dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1, lettera a), della Convenzione, per mancanza di interesse del ricorrente alla prosecuzione i ricorsi nn. 70617/13 e 4777/16.
77419/16 Biancardi
[testo]
25.11.2021 NON violazione dell'articolo 10 della Convenzione. Il ricorso riguardava la violazione della libertà di espressione lamentata dal ricorrente, caporedattore di un giornale online, in relazione alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni alla reputazione e alla riservatezza di terzi, per aver mantenuto sul sito web del suo giornale, nonostante una formale richiesta di rimozione da parte delle persone interessate, un articolo facilmente accessibile tramite il motore di ricerca internet. La Corte Edu, nel caso di specie, ha ritenuto che le autorità nazionali avevano provveduto al bilanciamento tra la libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 e diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'articolo 8, conformemente ai criteri stabiliti nei suoi precedenti su casi simili, escludendo la violazione della Convenzione.
27801/12 Marinoni
[testo]
18.11.2021 NON violazione degli articoli 6 § 2 e 10 della Convenzione. Il ricorso riguardava la violazione del principio di presunzione d’innocenza lamentata dal ricorrente, il quale, assolto per il reato di diffamazione in relazione ad alcune espressioni utilizzate nei confronti di terzi nel libro di cui è autore, è stato condannato, per le medesime espressioni, al risarcimento dei danni all’onorabilità a favore degli stessi, costituitisi parti civili nel processo penale. Il ricorrente lamentava, inoltre, che le decisioni dei giudici nazionali da cui era stato dichiarato civilmente responsabile avevano violato il suo diritto alla libertà di espressione, in particolare l'esercizio del suo diritto di cronaca e di critica storica. La Corte Edu ha ritenuto che i giudici civili, al fine di pronunciare la condanna al risarcimento del danno, si erano limitati ad una valutazione in astratto degli elementi costitutivi del reato e non avevano utilizzato termini idonei a rimettere in discussione l'assoluzione del ricorrente. La Corte ha altresì escluso che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente sia stata sproporzionata.
55064/11 37781/13 26049/14 Succi e altri
[testo]
28.10.2021 Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso n. 55064/11. NON violazione, per quanto riguarda i ricorsi nn. 37781/13 e 26049/14. I ricorsi riuniti riguardavano la violazione del diritto ad un tribunale, in relazione al rigetto, da parte della Corte di cassazione, delle impugnazioni proposte dai ricorrenti, a causa dell’interpretazione eccessivamente formalistica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte Edu ha osservato che il principio di autosufficienza permette alla Corte di cassazione di circoscrivere la portata della valutazione che le viene richiesta alla sola lettura del ricorso. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto, con riguardo al caso oggetto del ricorso n. 55064/11, che la lettura del ricorso per cassazione permetteva di comprendere l’oggetto e i motivi alla base del ricorso. Pertanto, ha ritenuto che l’esame dell’istanza del ricorrente fosse stato escluso dalla Corte di cassazione in violazione dei principi della Convenzione e ha condannato lo Stato dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
21844/10 Rossi
[testo]
14.10.2021 Violazione dell’articolo 6 della Convenzione. Il ricorso concerneva la lesione del diritto a un equo processo in relazione alla promulgazione della legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, in pendenza di un procedimento giudiziario. In particolare, il marito della ricorrente si era rivolto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) affinché riliquidasse la sua pensione tenendo conto dei contributi versati in Svizzera per il lavoro ivi svolto. Ritenendo di aver subito, a causa del criterio di calcolo utilizzato dall'INPS, basato su una retribuzione teorica anziché su quella effettiva, la decurtazione del trattamento economico spettante, il ricorrente instaurava un contenzioso a livello nazionale. Mentre il procedimento era in corso, entrava in vigore l'art 5 co. 6 della citata legge, sulla valutazione del periodo di lavoro svolto in Svizzera, che confermava il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile in senso sfavorevole al ricorrente e comportava il respingimento della domanda. La Corte Edu, richiamando i suoi precedenti in casi simili, ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione, pertanto ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniali e non, oltre le spese legali.
29786/19 T.M.
[testo]
7.10.2021 Violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Il ricorso riguardava la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, in relazione all'asserita impossibilità di esercitare il diritto di visita della figlia, a seguito della separazione dalla madre della minore, a causa dell’atteggiamento ostruzionistico di quest’ultima. La Corte Edu ha ritenuto che, nel caso di specie, le autorità italiane non avevano esercitato la diligenza richiesta. In particolare, i giudici nazionali, limitandosi ad adottare una serie di misure automatiche e stereotipate, non avevano favorito le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre. I servizi sociali, da parte loro, avevano agito in ritardo e non avevano eseguito correttamente le decisioni giudiziarie. Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
42488/12 A.C.
[testo]
7.10.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
51623/19 Ciaffardini
[testo]
16.09.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
20002/13 Associazione politica nazionale lista Marco Pannella e radicali italiani
[testo]
31.08.2021 NON violazione dell'articolo 10 e violazione dell’articolo 13 della Convenzione con riferimento al primo ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile nella parte relativa al secondo ricorrente, per carenza della qualità di vittima. Il ricorso riguardava la presunta lesione della libertà di espressione delle associazioni ricorrenti, in relazione alla mancata programmazione sulla televisione pubblica, fino al 15 aprile 2008, in occasione della tornata elettorale, di tribune politiche e l’assenza nell’ordinamento di rimedi efficaci per reagire a tale scelta politica, sostenuta secondo la tesi delle parti, dalla volontà delle autorità responsabili di privilegiare altri tipi di programmi di informazione politica, che favoriscono le forze politiche più popolari. La Corte ha rilevato che l'abbandono del format delle tribune politiche, inquadrato nel contesto dello sviluppo del sistema radiotelevisivo pubblico, non ha privato la prima ricorrente della possibilità di diffondere le sue opinioni; tuttavia ha riconosciuto che la prima ricorrente non disponesse di un ricorso che consentisse di denunciare alle autorità nazionali l'asserita violazione del suo diritto alla libertà di espressione. La Corte ha ritenuto che l'accertamento di una violazione forniva di per sé una sufficiente giusta soddisfazione per il danno non patrimoniale subito dal primo ricorrente e ha condannato lo Stato al pagamento delle sole spese.
66984/14 Associazione politica nazionale lista Marco Pannella
[testo]
31.08.2021 Violazione dell'articolo 10 della Convenzione. Il ricorso riguardava la lesione della libertà di comunicare opinioni e idee politiche che l’associazione ricorrente lamentava di aver subito, nel periodo tra aprile e giugno 2010, a causa del denunciato squilibrio di copertura mediatica nei principali notiziari della televisione pubblica, con conseguente violazione degli obblighi di imparzialità e pluralismo dell'informazione. In particolare, la ricorrente sosteneva che i predetti notiziari televisivi non avessero sufficientemente riferito sulle iniziative e sulle campagne di sensibilizzazione da essa avviate, lamentando che i suoi rappresentanti non fossero stati invitati ai più importanti talk show trasmessi sui tre canali pubblici. La Corte Edu ha osservato che le misure adottate dalle autorità nazionali, per riequilibrare la situazione che aveva avuto l'effetto di escludere l'associazione ricorrente dal dibattito politico, erano insufficienti. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
40931/15 C.A. e altri
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione con riferimento alla posizione del ricorrente M.G., condannando lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali. La Corte ha radiato dal ruolo le posizioni degli altri ricorrenti, prendendo atto dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali intervenuti, o perché i ricorrenti si erano già avvalsi del rimedio previsto dall'articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014.
54645/15 A.C. e altri
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
56541/16 G.V. e V.M.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
61639/16 G.D.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
62997/16 G.D.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
43285/17 A.D.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
3204/18 Cirigliano
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
39361/18 F.M.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
49511/18 G.T.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
8314/15
C.A.
[testo]
22.07.2021 Violazione dell'articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto procedurale. Il ricorso riguardava l'eccessiva durata del procedimento nazionale, avviato al fine di ottenere il risarcimento del danno alla salute subito a causa di infezioni post-trasfusionali. La Corte Edu ha riscontrato la violazione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
20903/15 20973/15 20980/15 24505/15 Maestri e altri
[testo]
08.07.2021 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ricorso riguardava la condanna in appello dei ricorrenti, per reati in relazione ai quali erano stati assolti in primo grado, senza che venissero riascoltati né i testimoni nè i ricorrenti. La Corte Edu ha osservato che la Corte d'appello, dichiarando i ricorrenti colpevoli, sulla base di una nuova interpretazione delle dichiarazioni agli atti, ma senza procedere alla rinnovazione delle testimonianze, ha violato in modo significativo il diritto di difesa dei ricorrenti. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dei danni non patrimoniali e delle spese legali.
14833/16
D.S.
[testo]
24/06/2021

Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo 1.
Il ricorso riguardava l'esecuzione tardiva di una decisione nazionale definitiva che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito a causa di un'infezione contratta in seguito a una trasfusione.
La Corte Edu ha riscontrato la violazione dei principi della Convenzione e ha condannato lo Stato al pagamento del danno morale, oltre le spese legali.

12205/16
Mastroianni e Toscano
[testo]
24/06/2021

Violazione degli articoli 6 § 1, 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo 1.
Il ricorso riguardava la mancata esecuzione di una decisione nazionale passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento per l'infezione contratta a seguito di trasfusione.
La Corte Edu ha riscontrato la violazione dei principi della Convenzione e ha condannato lo Stato al pagamento dei danni patrimoniale e morale, oltre le spese legali.

40910/19
A.T.
[testo]
24/06/2021

Violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la dedotta impossibilità per il ricorrente di esercitare il suo diritto di visita nei confronti del figlio, alle condizioni stabilite dai giudici, a causa dell’atteggiamento di opposizione da parte della madre del bambino.
La Corte ha osservato che una mancanza di collaborazione fra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto qualsiasi mezzo idoneo a permettere di mantenere il legame familiare e, nel caso di specie, ha ritenuto che le autorità non abbiano utilizzato gli strumenti giuridici esistenti per rendere effettivo tale diritto.
Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali.

55093/13  
Miniscalco
[testo]

17/06/2021

Non violazione dell’art. 3 del Protocollo 1 della Convenzione.
Il ricorso riguardava il divieto per il ricorrente di candidarsi alle elezioni regionali, in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n.   235/2012, avendo egli riportato una condanna definitiva per il reato di abuso di potere.
Il ricorrente ha lamentato l’illegittima limitazione del suo diritto di elettorato passivo invocando il rispetto dell’art. 3 della Convenzione, che tutela il diritto a libere elezioni.
La Corte Edu ha ritenuto che l’ingerenza nei diritti del ricorrente da parte del legislatore abbia perseguito, nel caso di specie, uno scopo legittimo e proporzionato all'obiettivo di combattere la corruzione e la criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione.

La Corte Edu ha ritenuto il divieto di candidarsi previsto dal d.lgs 235/2012 non equiparabile a una sanzione penale ai sensi dell’art.7 della Convenzione e ha respinto il ricorso, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione, per incompatibilità ratione materiae.
67024/13
Morzenti
[testo]
17/06/2021 Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la condanna in appello del ricorrente, assolto in primo grado.
La Corte Edu ha osservato che la Corte d'appello ha dichiarato il ricorrente colpevole, in relazione a fatti per i quali era stato assolto in primo grado, basando il suo verdetto su una nuova interpretazione delle dichiarazioni della vittima del reato, che i giudici di prime cure avevano ritenuto insufficienti, senza però procedere alla rinnovazione della testimonianza.
Pertanto, ritenendo violato in modo significativo il diritto di difesa, ha condannato lo Stato al pagamento del danni non patrimoniali e delle spese legali.
53729/15
Di Febo
[testo]
17/06/2021

Violazione dell'articolo 6 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la condanna in appello del ricorrente, assolto in primo grado dall’accusa di aver aggredito sessualmente una studentessa tredicenne.
Il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello ha ribaltato la sentenza del tribunale a lui favorevole, basando il proprio verdetto di colpevolezza sulle dichiarazioni di un testimone ritenuto non credibile dai giudici di prime cure, senza ascoltarlo direttamente.
La Corte Edu ha ritenuto che, sebbene ai giudici spettasse valutare i vari elementi di prova raccolti e nonostante l'accusa fosse corroborata anche dalle intercettazioni telefoniche, tuttavia, la Corte d'appello ha accolto una nuova interpretazione delle dichiarazioni rese dal testimone in discorso senza averlo sentito nuovamente, privando così il ricorrente del suo diritto ad un processo equo.
Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese legali.

5671/16 
J.L.
[testo]
27/05/2021 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava il procedimento penale svoltosi a seguito della denuncia per violenza sessuale di gruppo presentata dalla ricorrente. La ricorrente ha sostenuto che le modalità con le quali erano stati condotti l'indagine e il processo sono state traumatiche per lei, e che l'atteggiamento delle autorità nei suoi confronti ha leso la sua integrità personale. La ricorrente ha lamentato, in particolare, le condizioni in cui è stata interrogata e ha contestato le argomentazioni sulle quali si sono fondati i giudici per emettere la decisione di assoluzione nel caso di specie.
La Corte Edu ha ritenuto che il linguaggio e gli argomenti utilizzati, in particolare, dalla Corte d'appello, abbiano veicolato pregiudizi sul ruolo della donna e riprodotto stereotipi sessisti che possono ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente.
Pertanto ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese.
54978/17
Marchi Jessica
[testo]
27/05/2021

Non violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava la presunta impossibilità per la ricorrente di opporsi alla decisione con la quale il tribunale, a seguito dell'avvio di un'indagine penale contro il coniuge della ricorrente, ha dato in affidamento preadottivo a un'altra famiglia il minore affidato alla ricorrente da un anno. Nell’ambito di tale procedimento le sarebbe stato, inoltre, precluso l’accesso agli atti.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non fossero soddisfatte le condizioni per poter parlare di una vita famigliare de facto e che le misure adottate dalle autorità rappresentassero un’ingerenza nella vita privata della ricorrente legittima e proporzionata.

La Corte ha osservato, inoltre, che la ricorrente aveva potuto prendere parte al processo decisionale riguardante la revoca dell'affidamento del minore.
5312/11
Beg S.P.A.
[testo]
20/05/2021

Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Il ricorso riguardava l’asserito difetto di imparzialità di uno dei componenti il collegio arbitrale che ha deciso una controversia tra la società ricorrente e Enelpower s.p.a., avente ad oggetto l’esecuzione di un accordo di collaborazione che prevedeva la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.
La Corte Edu ha constatato che la ricorrente, optando per la giurisdizione del collegio arbitrale, non ha rinunciato ai diritti garantiti dalla Convenzione, in particolare al diritto a un equo processo, e ha ritenuto che l’imparzialità di uno degli arbitri fosse, o almeno potesse apparire, suscettibile di dubbi, poiché in passato aveva rivestito l’incarico di Vice-Presidente e componente del Consiglio di amministrazione di Enel ed era stato avvocato della medesima società in almeno una vertenza che si era sovrapposta al procedimento arbitrale.

Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento del danno non patrimoniale e delle spese.
44166/15
Penati
[testo]
11/05/2021 Non violazione dell’art. 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.
Il ricorso riguardava l’infanticidio del figlio della ricorrente, commesso dal padre del minore nel corso di un incontro protetto presso gli uffici della ASL cui il bambino, pur rimanendo collocato presso la madre, era stato affidato dal Tribunale per i minorenni, al fine di predisporre idonei sostegni educativi e per regolamentare i rapporti fra il minore e il padre.
Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 2 della Convenzione sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. La Corte Edu ha ritenuto il ricorso irricevibile per quanto concerne il profilo materiale, per mancanza di qualità della vittima, avendo la ricorrente accettato, a titolo di composizione amichevole della causa civile intentata a livello nazionale, un risarcimento con contestuale rinuncia al proseguimento della causa.
Sotto l’aspetto procedurale dell’art. 2 la ricorrente ha sostenuto che lo Stato italiano avrebbe omesso di svolgere un'indagine approfondita al fine di ricostruire l'accaduto e di
identificare le responsabilità individuali della morte del minore.
Tuttavia, la Corte Edu ha rilevato che l'articolo 2 della Convenzione nella sua parte procedurale non è stato violato nel caso di specie.

41382/19
R.B. e M.
[testo]
22/04/2021

Violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava l’impossibilità di un padre di esercitare il suo diritto di visita del figlio minore alle condizioni stabilite dai giudici, a causa dell'opposizione della madre, iniziata al momento della separazione della coppia, nel 2013, e l’inadeguatezza degli sforzi compiuti dalle autorità nazionali per garantire tale diritto.
La Corte Edu ha ricordato che la mancanza di cooperazione tra genitori separati non può esonerare le autorità competenti dall’attuare tutti i mezzi atti a consentire il mantenimento del legame familiare e, pur riconoscendo la complessità del caso di specie, ha constatato che è mancata una reazione rapida alla situazione denunciata dal ricorrente, venendo tollerato che per circa sette anni la madre impedisse l'instaurazione di un vero rapporto tra il padre e il figlio.
Pertanto, ha condannato lo Stato a risarcire il danno morale liquidato separatamente per ciascuno dei due ricorrenti, padre e figlio, oltre le spese legali.

70896/17
A.I.
[testo]
01/04/2021

Violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Il ricorso riguardava l'impossibilità per la ricorrente, madre di due figlie, di esercitare il suo diritto di visita, a causa del divieto di contatti disposto nel 2017 dal Tribunale di Roma, con la decisione che ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza d’appello confermativa della pronuncia del tribunale, rinviando la causa a un'altra sezione e rammentando che l'interruzione dei rapporti tra il genitore biologico e il minore deve essere conseguenza del provvedimento di adozione e non della dichiarazione di adottabilità, che pone il minore in stato di affidamento preadottivo.
Nel caso di specie, la Corte Edu ha rilevato che sebbene non vi fossero indizi di violenza o di abusi commessi sulle figlie, la ricorrente è stata privata del diritto di visita già nella fase della procedura di adottabilità. Inoltre, la Corte ha osservato che i giudici, senza motivare particolarmente le loro decisioni su questo punto, hanno collocato le minori in due famiglie diverse, ostacolando il mantenimento dei legami tra le sorelle, in contrasto con l'interesse superiore delle minori.
La Corte Edu ha concluso che il procedimento che ha portato all'interruzione dei contatti tra la ricorrente e le sue figlie non ha presentato garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento dell’equa soddisfazione, oltre le spese.

15931/15
16459/15
Di Martino e Molinari
[testo]

25/03/2021 Non violazione dell’art. 6 della Convenzione.
I ricorsi riuniti riguardano la mancata audizione diretta di testimoni a carico dei ricorrenti da parte del giudice di appello, prima di procedere a riformare in peius il verdetto di assoluzione emesso in esito al procedimento di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato disciplinato dagli artt. 438 – 443 del codice di procedura penale.
La Corte Edu ha considerato che, chiedendo l'applicazione del giudizio abbreviato, i ricorrenti hanno accettato, in modo consapevole e informato, di fondare la loro difesa sui documenti raccolti durante le indagini preliminari, di cui avevano preso visione, rinunciando inequivocabilmente al diritto di ottenere la convocazione e l'audizione di testimoni al processo.
In conclusione, la Corte ha accertato che il procedimento penale a carico dei ricorrenti, considerato nella sua globalità, è stato equo.
24340/07
Petrella
[testo]
28/03/2021

All’unanimità: violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della durata eccessiva del procedimento;
con cinque voti contro due: violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sotto il profilo del diritto di accesso del ricorrente a un tribunale;
all’unanimità: violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
Il ricorso riguarda l’eccessiva durata delle indagini preliminari avviate a seguito della denuncia da parte del ricorrente di un episodio di diffamazione a mezzo stampa. Nel presentare la denuncia il ricorrente aveva manifestato la volontà di costituirsi parte civile, chiedendo di essere informato circa l’eventuale archiviazione del caso.
Tuttavia, prima che il procedimento potesse arrivare all’udienza preliminare, momento in cui l’ordinamento consente la costituzione di parte civile è intervenuta la prescrizione del reato.
Il ricorrente ha lamentato, altresì, l'assenza di uno strumento effettivo per presentare doglianze a tale riguardo, poiché il rimedio «Pinto», per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, non è accessibile alla parte lesa che non si sia costituita parte civile.
La Corte ha constatato che il procedimento contestato, benché non fosse particolarmente complesso, è durato circa cinque anni e sei mesi per la sola fase delle indagini preliminari, privando il ricorrente del diritto a far esaminare da un giudice le sue richieste di carattere civile.
La Corte ha concluso che, nel caso di specie, vi è stata violazione dell’art. 6 della Convenzione, nonché dell’articolo 13 della Convenzione e ha condannato lo Stato a risarcire il danno morale, oltre le spese.

48933
Casarin
[testo]
11/02/2021

Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
La ricorrente era una dipendente del Ministero dell’Istruzione trasferita all'INPS nel 1998, a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale, con diritto alla conservazione della retribuzione in godimento, grazie alla corresponsione di un assegno ad personam, a compensazione della differenza economica tra il vecchio e il nuovo stipendio.
Nel 2004 l’INPS aveva interrotto i versamenti operati a tale titolo e, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, aveva chiesto la ripetizione delle somme versate a partire dal 1998.
Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato che la condanna a rimborsare somme ormai facenti parte integrante del suo patrimonio, inflittale dai giudizi nazionali, ha comportato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
La Corte Edu ha ritenuto che l’ingerenza subita dalla ricorrente sia stata effettivamente sproporzionata, in quanto la ricorrente ha dovuto da sola sostenere l'onere dell’iniziale errore di valutazione commesso dall’INPS. Pertanto, ha condannato lo Stato a risarcire il danno materiale e morale, oltre le spese.

21052/18
Terna
[testo]
14/01/2021 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione; non violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.
La ricorrente è la nonna di una minore, appartenente alla comunità Rom, della quale si è occupata dal momento della nascita fino al 2016, quando il giudice tutelare ne ha disposto il collocamento in comunità, stabilendo le modalità per l’esercizio del diritto di visita.
Il competente Tribunale, nel 2018, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore, sospendendo il diritto di visita della ricorrente.
Dinanzi alla Corte Edu la ricorrente ha lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sostenendo di aver subito un trattamento discriminatorio, dovuto alla stigmatizzazione della famiglia rom della minore.

La Corte Edu ha ritenuto che le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita della ricorrente, ma che le decisioni dei giudici non siano state dettate dall'origine etnica della bambina e della sua famiglia. Pertanto, ha condannato lo Stato a risarcire il danno morale, oltre le spese.

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