OMRI - Ordine al Merito della Repubblica Italiana
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI,
8 agosto 2002
Conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al
Merito della Repubblica Italiana"
Ai Ministeri
Ufficio di Gabinetto
OGGETTO: Conferimento delle onorificenze dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana".
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Dicasteri
sul valore e la funzione delle onorificenze dell'Ordine
"Al Merito della Repubblica Italiana" ed in
particolar modo sul dettato dell'articolo 1 dello statuto
del medesimo Ordine:
"L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana",
secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n.
178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare
benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, della economia e nel
disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte
ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché
per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e
militari".
Già con nota del 10 novembre 1971, n. protocollo
20/8, questa Presidenza individuò le linee guida
per la segnalazione dei potenziali destinatari di tali
onorificenze. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso,
appare necessaria una ricognizione su tali criteri ed
un loro adeguamento al mutato ordinamento dei dipendenti
pubblici ed alle esigenze di valutazione meritocratica,
in linea con lo spirito e le finalità della normativa
istitutiva del conferimento.
A tal proposito, in occasione del 50° anniversario
dell'istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica
Italiana", lo stesso Presidente della Repubblica,
Capo dell'Ordine, ha ritenuto di dare un nuovo e forte
impulso al dettato dell'articolo 1 dello Statuto, sottolineando
il valore del Merito riconosciuto come uno dei principi
fondanti del comportamento dello Stato, della Pubblica
Amministrazione e delle istituzioni di governo, centrali
e locali. Allo stesso tempo il Capo dello Stato ha individuato
nel volontariato e nell'impegno sociale ulteriori elementi
di valutazione.
Al fine di preservare il prestigio dell'Ordine si è
inoltre provveduto ad una riduzione del numero di onorificenze
conferibili, rideterminando il relativo contingente annuo.
Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dicasteri a formulare
le segnalazioni di persone benemerite nel campo di attività
che rientrano nelle rispettive competenze, limitatamente
a casi che meritino particolare considerazione, attestata
da approfondita ed adeguata istruttoria, che consenta
di accertare la sussistenza dei requisiti necessari e
l'assenza di cause di indegnità. Le segnalazioni
di conferimento dovranno prescindere dal criterio dell'automatismo
legato all'anzianità, all'appartenenza a categorie
sociali, carriere e gradi onorifici e privilegiare il
merito personale e sociale.
A tal fine le proposte dovranno essere sostenute con motivazioni
congrue ed adeguate al grado onorifico richiesto. Non
è pertanto sufficiente che la proposta sia accompagnata
da un generico riferimento a "speciali benemerenze
verso la Nazione", ma è necessario che la
motivazione illustri in termini precisi i meriti che contraddistinguono
la persona da insignire. Il conferimento dell'onorificenza
costituisce un attestato di gratitudine, un segno tangibile
di riconoscimento, che pertanto deve essere adeguatamente
giustificato.
Particolare riconoscimento spetterà a coloro che
con spirito di dedizione e disinteresse contribuiscano:
alla promozione ed alla salvaguardia della cultura, dell'ambiente,
delle biodiversità e della salute umana; alla promozione
dei settori della vita sociale inerenti alla famiglia,
alla scuola ed al lavoro; allo sviluppo economico con
il loro apporto professionale e/o imprenditoriale.
Nel caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
l'onorificenza verrà riconosciuta a coloro i quali,
previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti
professionali e culturali, abbiano svolto il proprio servizio
con cura e dedizione, nell'intento di migliorare l'istituzione
in cui operano e di fornire un servizio disinteressato
alla collettività, meritando la gratitudine della
Repubblica. Andranno inoltre individuati, con l'aiuto
delle Autorità che operano sul territorio, i dipendenti
che svolgono attività assistenziale e di volontariato
e che si prodigano operando con sensibilità, generosità
ed impegno eccezionali. Non sarà pertanto possibile
procedere alla segnalazione di dipendenti che abbiano
riportato note di demerito o sanzioni disciplinari.
Resta fermo che le onorificenze potranno essere conferite
soltanto a coloro che abbiano compiuto il 35° anno
di età; che per la prima volta non può esser
conferita onorificenza di grado superiore a quella di
cavaliere; che per la promozione nei vari gradi è
richiesta una permanenza di tre anni nel grado inferiore.
In quest'ultimo caso la promozione è comunque subordinata
alla sussistenza di benemerenze diverse da quelle che
hanno determinato il conferimento dell'onorificenza di
classe inferiore. Per quanto non espressamente previsto,
si rinvia alle disposizioni ed ai criteri determinati
nelle circolari pregresse, che dovranno essere interpretate
con maggiore flessibilità.
Al fine di agevolare il procedimento concessorio e nel
rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti
vigenti in materia, si richiama infine l'attenzione di
codesti Dicasteri ad inoltrare le segnalazioni nel rispetto
dei termini prescritti dall'articolo 4 del D.P.R. 13 maggio
1952, n. 458. Le segnalazioni dovranno essere corredate
di tutte le informazioni raccolte sulla persona, sui suoi
meriti e sulle eventuali onorificenze già conferite,
di modo che le singole pratiche siano complete per ogni
richiesta che ne possa fare questa Presidenza o la Giunta
dell'Ordine.
I dati personali raccolti dovranno essere utilizzati esclusivamente
per l'istruttoria necessaria al conferimento dell'onorificenza
ed in conformità degli articoli 10, comma 1, e
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ciò premesso, nel richiamare l'attenzione dei Dicasteri
in indirizzo sulla necessità di una scrupolosa
applicazione delle disposizioni impartite, corre l'obbligo
di far presente, ancora una volta, che questa Presidenza
sarà costretta a non dare corso alle proposte non
regolarmente compilate.
Il Sottosegretario di Stato
(Letta)