Concessione delle Onorificenze
La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente
il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana)
e il 27 dicembre (promulgazione della Costituzione Italiana).
Soltanto le concessioni disposte direttamente dal Presidente
della Repubblica ai sensi dall'articolo 2, quelle concesse
a stranieri e quelle concesse a dipendenti pubblici che
cessano dal servizio ai sensi dell'articolo 7, comma
2, dello Statuto dell' Ordine, possono avvenire in qualunque
data.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
al Cancelliere dell'Ordine le proposte cui intende dar
corso, perché sia sentita la Giunta dell'Ordine
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
3 marzo 1951, n. 178. I decreti del Capo dello Stato
concessori delle onorificenze, controfirmati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, vengono inviati al Cancelliere
dell'Ordine per la registrazione nell'albo.
Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione
soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione.