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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Caso Scoppola c/Italia (ricorso n. 126/05)

22/05/2012 – Con sentenza definitiva resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in composizione di Grande Camera, è stato totalmente riformato l’esito della pronuncia intervenuta in data 18 gennaio 2011, con la quale l’Italia era stata condannata per la violazione dell’articolo 3, Protocollo 1. La Corte aveva dichiarato che la legislazione italiana, secondo il combinato disposto degli articoli 28 e 29 del codice penale e del d.P.R. n. 223 del 1967, nel far discendere la perdita dell’elettorato attivo, in via automatica, dall’aver riportato una condanna a una pena detentiva superiore a un certo numero di anni, senza che venisse consentita una valutazione in concreto dell’indegnità del soggetto ad esercitare il diritto di voto, rappresentava una lesione del diritto. I giudici della sezione allargata della Grande Camera, in accoglimento delle tesi difensive del Governo, hanno preso atto, invece, che il sistema italiano è più complesso e garantistico e si muove nell’ambito del margine di apprezzamento concesso agli Stati per la limitazione del diritto, in conformità del citato articolo 3 del Protocollo 1, incidendo in maniera equilibrata e non indifferenziata, attraverso il collegamento al particolare reato quando è espressamente previsto, oppure alla pena in concreto inflitta che supera la soglia di gravità predeterminata, permettendo comunque alla persona, dopo l’espiazione della pena principale, di riacquistare il diritto per effetto dell’istituto della riabilitazione.

La sentenza

 

 

 

 

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