Contenzioso europeo
Procedimento contenzioso dinanzi alla Corte
Ricevibilità dei ricorsi
Il ricorso individuale perviene all’esame di merito della Corte
solo dopo aver superato una preliminare delibazione sulla ricevibilità,
tesa a verificare che siano state esaurite tutte le vie di ricorso interne,
e che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della decisione
interna definitiva. Le decisioni delle Camere sulla ricevibilità devono
essere adottate a maggioranza, devono essere motivate e rese pubbliche
(art. 56 Regolamento della Corte europea).
Un ricorso può essere, all’unanimità, dichiarato
irricevibile o cancellato dal ruolo della Corte, allorquando siffatta
decisione possa essere presa senza che vi sia la necessità di
procedere ad un esame più approfondito.
La Corte può anche procedere ad un esame congiunto della ricevibilità e
del merito dei ricorsi. In casi del genere le parti sono invitate a
produrre le proprie osservazioni sulla questione dell’ “equa
soddisfazione” e, all’occorrenza, ad includervi le loro
proposte nella prospettiva di una composizione transattiva della
controversia. Se le parti non pervengono ad un “regolamento amichevole” o
ad altra soluzione e la Corte ritiene che la causa sia ricevibile e
matura per il giudizio, essa pronuncia immediatamente una sentenza che
comprende la decisione sulla ricevibilità e sul merito.