Contenzioso europeo
Soluzioni extragiudiziali
Nel caso in cui la Corte di Strasburgo dichiari un ricorso ricevibile, «si
mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento
amichevole della controversia» (art. 38 CEDU). Infatti, le parti
in qualunque momento successivo alla dichiarazione di ricevibilità possono
decidere di pervenire ad una soluzione “amichevole” della
controversia. È il Greffier della Corte, in simili casi, a svolgere
un ruolo cruciale in questa direzione, cercando di favorire l’avvicinamento
delle posizioni delle parti alle quali sottopone le rispettive proposte
transattive.
Le trattative condotte a tal fine sono riservate. Nessuna comunicazione scritta
od orale, nessuna proposta o concessione intervenute nel corso delle trattative
possono essere menzionate o invocate nell’ambito del procedimento contenzioso.
Se le parti addivengono ad una soluzione transattiva della controversia, la Corte,
accertato che questa sia compatibile con i diritti dell’uomo così come
garantiti dalla Convenzione europea e dai suoi Protocolli, cancella la causa
dal ruolo.
Talvolta, nella prassi giudiziale della Corte assume rilievo quale mezzo di risoluzione
stragiudiziale della causa, dal quale discende parimenti la sua cancellazione
dal ruolo, l’offerta unilaterale di risarcimento formulata dallo Stato
convenuto, laddove – sebbene non accettata dalla parte ricorrente – sia
ritenuta soddisfacente dalla Corte.