Contenzioso costituzionale
Presentazione
Il servizio per il contenzioso costituzionale provvede all’istruttoria
delle questioni relative ai giudizi dinanzi alla Corte
Costituzionale,
ed alla predisposizione delle determinazioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri, curando i rapporti con la Corte Costituzionale, le Amministrazioni
interessate e l’Avvocatura Generale dello Stato. Le competenze
in materia di leggi regionali e conflitti di attribuzione
tra Stato e Regioni sono delegate al Ministro per i rapporti con le
Regioni.
Nei giudizi relativi alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello
Stato, proposti in via
incidentale dall’autorità giudiziaria, il servizio riceve la notificazione
delle ordinanze di trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti
che sollevano la questione di legittimità costituzionale e, dopo
la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, sottopone
al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta
motivata di intervento o non intervento in giudizio.
Generalmente la decisione di intervenire
in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, è a
sostegno della legittimità costituzionale delle disposizioni
censurate, potendo in alcuni casi condividere i vizi
eccepiti o non intervenire, rimettendosi alla decisione della Corte
Costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, infatti, intervenire
dinanzi alla Corte Costituzionale e presentare memorie e deduzioni non
in qualità di parte, ma a tutela dell’unità giuridica
dell’ordinamento, essendo il giudizio in via incidentale un giudizio
a parti eventuali, che si svolge anche senza parti.
Nelle controversie fra Stato e Regioni il servizio cura
esclusivamente la difesa delle leggi statali nei giudizi
di legittimità proposti
in via principale dalle Regioni per violazione delle loro competenze
costituzionalmente garantite. Per tali giudizi è richiesta la
deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri sulla decisione
relativa alla difesa della legge.
A differenza del giudizio in via incidentale, quello
in via principale è qualificato a parti necessarie, le quali
conservano la disponibilità dell’azione tramite la previsione
della possibilità di rinuncia al ricorso che, se accettata da
tutte le parti, è causa di estinzione del giudizio.
Analogamente, nei conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato, per la definizione della sfera di attribuzioni
determinata da norme costituzionali, il servizio provvede
all’istruttoria
dei ricorsi che coinvolgono il Governo nella sua unità, ad esclusione
di quelli riguardanti il Ministro della giustizia o un
organo giudiziario.
In tema di giudizio di ammissibilità dei referendum ai
sensi dell’art. 75 della Costituzione, che la Corte delibera in
camera di consiglio, il servizio sottopone al Consiglio dei Ministri
le richieste referendarie per la decisione sull’eventuale costituzione
in giudizio del presidente del Consiglio dei Ministri a sostegno dell’inammissibilità dell’iniziativa
referendaria.