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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso costituzionale

Presentazione

Il servizio per il contenzioso costituzionale provvede all’istruttoria delle questioni relative ai giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, ed alla predisposizione delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando i rapporti con la Corte Costituzionale, le Amministrazioni interessate e l’Avvocatura Generale dello Stato. Le competenze in materia di leggi regionali e conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni sono delegate al Ministro per i rapporti con le Regioni.

Nei giudizi relativi alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, proposti in via incidentale dall’autorità giudiziaria, il servizio riceve la notificazione delle ordinanze di trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti che sollevano la questione di legittimità costituzionale e, dopo la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta motivata di intervento o non intervento in giudizio. Generalmente la decisione di intervenire in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, è a sostegno della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, potendo in alcuni casi condividere i vizi eccepiti o non intervenire, rimettendosi alla decisione della Corte Costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, infatti, intervenire dinanzi alla Corte Costituzionale e presentare memorie e deduzioni non in qualità di parte, ma a tutela dell’unità giuridica dell’ordinamento, essendo il giudizio in via incidentale un giudizio a parti eventuali, che si svolge anche senza parti.

Nelle controversie fra Stato e Regioni il servizio cura esclusivamente la difesa delle leggi statali nei giudizi di legittimità proposti in via principale dalle Regioni per violazione delle loro competenze costituzionalmente garantite. Per tali giudizi è richiesta la deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri sulla decisione relativa alla difesa della legge.

A differenza del giudizio in via incidentale, quello in via principale è qualificato a parti necessarie, le quali conservano la disponibilità dell’azione tramite la previsione della possibilità di rinuncia al ricorso che, se accettata da tutte le parti, è causa di estinzione del giudizio.

Analogamente, nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, per la definizione della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, il servizio provvede all’istruttoria dei ricorsi che coinvolgono il Governo nella sua unità, ad esclusione di quelli riguardanti il Ministro della giustizia o un organo giudiziario.

In tema di giudizio di ammissibilità dei referendum ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, che la Corte delibera in camera di consiglio, il servizio sottopone al Consiglio dei Ministri le richieste referendarie per la decisione sull’eventuale costituzione in giudizio del presidente del Consiglio dei Ministri a sostegno dell’inammissibilità dell’iniziativa referendaria.

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