Contenzioso europeo
Pronunce
Tipologia
La Corte europea emette decisioni di rito qualora dichiari irricevibile
un ricorso o ne ordini la cancellazione dal ruolo.
In tutti gli altri casi la Corte decide con
sentenza di merito (judgement) che deve essere
motivata, “se la sentenza non esprime in tutto
o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni
giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione
della sua opinione individuale” (c.d. dissenting
opinion - art. 45 CEDU).
La Corte laddove accolga il ricorso, accerta la
violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli da
parte dello Stato interessato e, conseguentemente, determina
a carico di quest’ultimo l’obbligo di rimuovere
gli effetti dannosi della violazione commessa, attraverso
il ripristino (dello stato quo ante) della situazione
precedente la violazione stessa.
La pronuncia della Corte diviene definitiva dopo tre
mesi dalla data in cui è stata resa la sentenza
dalla Camera se nessuna delle parti ha chiesto il rinvio
dinanzi alla Grande Camera, o prima di tale data, ove
le parti dichiarino di non avere alcuna intenzione di
avvalersi del rinvio, o, ancora, se il collegio di cinque
giudici rigetta la richiesta di rinvio; qualora, viceversa,
l’accolga, la Grande Camera si pronuncerà a
maggioranza e con sentenza definitiva.
Il giudizio della Corte può, dunque, esaurirsi
nel momento in cui essa rilevi che, a seguito della pronuncia
di accertamento della violazione della CEDU o dei suoi
Protocolli aggiuntivi, lo Stato, conformemente a quanto
previsto dall’art. 46 della Convenzione, ha eliminato
integralmente in capo alla vittima il pregiudizio derivante
dalla lesione del diritto di questa.
In caso contrario la Corte può riconoscere alla
parte lesa, che ne abbia fatto specifica richiesta, “un’equa
soddisfazione” (art. 41 CEDU), consistente nella
valutazione equitativa dei danni morali (relativi allo
stress ed agli altri turbamenti soggettivi) e dei danni
materiali causati alla vittima dalla violazione, nonchè delle
spese ed onorari di giudizio “reali necessari e
ragionevoli” affrontate. La domanda volta ad ottenere “un’equa
soddisfazione”, nella quale devono essere esposte
e quantificate le pretese del ricorrente, viene trasmessa
al Governo convenuto affinché possa produrre le
proprie osservazioni al riguardo.
La Corte europea, una volta accertata la violazione
di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai
suoi Protocolli, può pronunciarsi con la stessa
sentenza circa l’applicazione dell’art. 41
CEDU. Laddove, viceversa, ritenga la questione non ancora
matura per la decisione sull’equa soddisfazione,
la Corte si può riservare di pronunciarsi circa
il quantum dovuto alla parte lesa, fissando
il successivo procedimento.