Notizia
27/05/2013 - Notizia: si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2013, in materia di procedura di alienazione straordinaria di veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca, contenimento delle spese di custodia ed efficacia delle norme retroattive che incidono sui rapporti di durata.
La Corte costituzionale ribadisce i limiti costituzionali delle norme retroattive, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale”, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Norme impugnate: Art. 38, commi 2, 3, 4 6 e 10 del decreto-legge n. 269 del 2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003.
Dispositivo: illegittimità costituzionale.
Link sintesi
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 2, 3, 4 6 e 10 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003, promosso dalla Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 13 dicembre 2011(n. ruolo 133 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU a tutela del diritto di proprietà, nella parte in cui disciplina l’alienazione dei veicoli giacenti presso i depositi giudiziari a favore del custode, con il conseguente riconoscimento al custode-acquirente, con effetto retroattivo, di compensi inferiori rispetto a quelli previgenti la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in relazione all’art. 3 Cost., con assorbimento delle altre censure.
L’art. 38 in esame detta norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli prevedendo che: i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal Codice della strada, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione mediante cessione al soggetto titolare del deposito (comma 1); l’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione (comma 2); il corrispettivo dell’alienazione è determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione (comma 4); al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982, un importo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa inferiore a 3,5 tonnellate, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli e di rimorchi di massa superiore a 30,00 tonnellate (comma 6); nelle procedure di alienazione o rottamazione straordinaria non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge i compensi dovuti ai custodi non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6 (comma 10). Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria, già avviate prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003) e non ancora concluse sono soggette alla nuova disciplina e i compensi dovuti ai custodi, se non già liquidati, devono essere determinati secondo i nuovi criteri.-
A giudizio del remittente l’efficacia retroattiva della normativa censurata viola i principi costituzionali evocati in riferimento al principio del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, per irragionevole compressione del diritto di proprietà, comprimibile solo alle condizioni previste dalla legge per causa di pubblica utilità, nonché dei diritti di credito i quali, anche se non esigibili, sono già acquisiti al patrimonio del custode.
La Corte, ribadito che la Costituzione non vieta al legislatore di approvare norme che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, purché tali modifiche non si traducano in un regolamento irrazionale o arbitrario delle situazioni giuridiche previste dalle disposizioni precedenti (cfr. Corte Costituzionale n. 166 del 2012, n. 302 del 2010), ha esaminato gli effetti pregiudizievoli sui rapporti contrattuali non definiti della disciplina censurata, volta all’esigenza del contenimento delle spese di custodia dei veicoli sottoposti a misure di fermo o sequestro e successivamente a confisca, in relazione al bilanciamento degli interessi dell’Erario con gli interessi dei custodi.
Nel caso di specie, lo scrutinio è stato effettuato sul terreno della ragionevolezza “complessiva” della “trasformazione” alla quale sono stati assoggettati i rapporti negoziali basati sull’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto, inteso come specifico affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture.
Quanto al concreto contenuto dell’accordo e dei reciproci e specifici impegni assunti dalle parti al momento della stipula della convenzione di deposito, la Corte ha affermato che “il rapporto tra depositario e amministrazione è risultato, in itinere, stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali, al di fuori, peraltro, della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo e, anzi, con l’imposizione di oneri non previsti né prevedibili, né all’origine né in costanza del rapporto medesimo; al punto da potersi escludere che, al di là delle reali intenzioni del legislatore, sia stato operato un effettivo e adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte. Senza trascurare la portata discriminatoria della norma denunciata anche nel quadro dei rapporti non definiti, posto che restano assoggettate al previgente sistema (anche tariffario) situazioni di custodia di veicoli immatricolati in tempi più recenti o custoditi da meno tempo, mentre vengono, invece, sottoposti al nuovo regime rapporti di custodia già esauriti ma non ancora liquidati”.
In mancanza di una “causa” normativa adeguata della disciplina retroattiva, intendendosi per tale una funzione della norma che renda “accettabilmente” penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso “contropartite” intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 censurato.