Notizia
31/05/2013 - Notizia: si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2013 in materia di contribuzioni di malattia dovute dal datore di lavoro all’INPS e norme di interpretazione autentica.
Norme impugnate: Art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Dispositivo: illegittimità costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge n. 133 del 2008, promosso dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 28 giugno 2011, iscritta al n. 261 del ruolo 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto, n. 133, nel testo originario; in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 20, comma 1, secondo periodo, nel testo modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
L’art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie e, da un lato, prevede, in via di interpretazione autentica dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione del predetto trattamento, non sono tenuti al versamento allo stesso istituto previdenziale della relativa contribuzione, dall’altro, dispone che resta ferma l’acquisizione all’INPS delle contribuzioni comunque versate per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
A giudizio del remittente la disposizione censurata introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro, discriminando coloro che per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 hanno comunque versato la contribuzione rispetto a coloro che non hanno adempiuto al versamento e che, per effetto della norma in esame, non hanno più l’obbligo di contribuzione.
Sull’illegittimità dell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, la Corte costituzionale ha ribadito quanto già affermato sulla illegittimità, per violazione del principio di uguaglianza, delle disposizioni che, posta la non debenza di una determinata prestazione patrimoniale, prevedano l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione (cfr. sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 320 del 2005, n. 416 del 2000).
Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, l’art. 18, comma 16, lett. b), del decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge n. 111 del 2011, ha modificato l’art. 20 in esame, reintroducendo, a decorrere dal 1° maggio 2011, l’obbligo della contribuzione di malattia anche per i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia e stabilendo che restano acquisite alla gestione dell’INPS le contribuzioni versate per i periodi anteriori, non più al 1° gennaio 2009, bensì al 1° maggio 2011.
Per effetto di questo intervento, quindi, ferma restando la norma di interpretazione autentica che escludeva l’obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi se avessero provveduto a pagare il trattamento economico di malattia, tale obbligo è stato reintrodotto a partire dal 1° maggio 2011 e, contestualmente, è stato esteso fino al 30 aprile 2011 il periodo in cui i contributi già versati restano definitivamente acquisiti alle casse dell’INPS.
Tuttavia, in base all’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa all’art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 nel testo modificato dall’art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011. Infatti tale norma, spostando dal 31 dicembre 2008 al 30 aprile 2011 il termine finale del periodo di tempo al quale si riferiscono i contributi i cui versamenti, seppur non dovuti, restano comunque acquisiti all’INPS, si pone in un rapporto di inscindibile connessione con quella oggetto dell’ordinanza di rimessione ed è affetta dai medesimi vizi di legittimità costituzionale.