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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Notizia

Incostituzionalità dell’articolo 19 lett. b) dello “Statuto dei lavoratori”

04/07/2013

La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 3 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’19, lett. b) della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, lett. b), della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui dispone che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva, era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 Cost., dai Tribunali di Modena, di Vercelli e di Torino, nel corso di giudizi promossi da FIOM-CGL, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, per comportamento antisindacale del datore di lavoro, a seguito del rifiuto di riconoscere efficacia alla nomina dei dirigenti della rappresentanza sindacale FIOM e di concedere loro l’esercizio dei diritti sindacali previsti dall’art. 27 (locali delle rappresentanze aziendali) e dall’art. 30 (permessi per i dirigenti nazionali e provinciali) dello Statuto dei lavoratori.
A giudizio dei remittenti il criterio che limita alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, titolari dei diritti attribuiti dallo Statuto dei lavoratori, sarebbe stato inidoneo ad evidenziare l’effettiva rappresentatività dei sindacati, in contrasto con la finalità dell’art. 19 medesimo, consistente nell’attribuire una finalità promozionale all’attività del sindacato quale rappresentante del maggior numero dei lavoratori.
Le dedotte censure di incostituzionalità sono state eccepite con riferimento alla situazione di quei sindacati che, pur essendo largamente presenti o addirittura predominanti in ambito territoriale o aziendale, non sono stati legittimati alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali solo perché non annoverabili tra i firmatari di contratti collettivi. Il requisito per il riconoscimento della rappresentatività sarebbe solo lo strumento negoziale, allargato alla contrattazione aziendale, così che il riconoscimento dipenderebbe esclusivamente dal poteri di accreditamento del datore di lavoro.

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