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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Comunicato stampa

Comunicato stampa del 9 ottobre 2013 della Corte costituzionale sulla decisione relativa alle questioni di legittimità costituzionale 147 del codice penale, sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

La Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2013 ha dichiarato inammissibili le questioni dirette a consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell’esecuzione della pena previsto dall’art. 147 del codice penale anche nel caso in cui la stessa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità per il sovraffollamento carcerario.

“La Corte ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile.

Nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.

La decisione non è stata ancora pubblicata.

 

 

 

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