Contenzioso europeo
Documentazione
Proposta di legge A.C. n. 3137
Misure
per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata
dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione
e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Approvata in prima lettura dall’Assemblea del Senato il 20 gennaio
2010, la proposta di legge, ora all’esame della Camera dei deputati,
costituisce un’anticipazione dell’A.S. 1440, sulla riforma
del processo civile e penale.
Questi i contenuti principali del testo licenziato dal Senato.
Ragionevole durata del processo ed equa riparazione
Si considerano irragionevoli i periodi del processo che eccedono la
durata di 2 anni per il primo grado, di 2 anni per il grado di appello
e di ulteriori 2 anni per il giudizio di legittimità, nonché di
un altro anno per ogni successivo grado nel caso di giudizio di rinvio.
In relazione alla complessità del caso, il giudice può aumentare
fino alla metà i termini previsti.
La domanda di equa riparazione viene considerata priva di interesse
se la parte non procede alla presentazione di un’istanza di sollecita
definizione del giudizio entro il termine di 6 mesi precedenti la scadenza
dei periodi di durata ragionevole del processo. Ove la domanda sia presentata
successivamente, l’interesse ad agire si considera sussistente
limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nei processi
dinanzi alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente
il deposito di una nuova istanza di fissazione dell’udienza.
Sulla domanda, il magistrato provvede entro quattro mesi con decreto
motivato: ove il ricorso sia accolto, il decreto deve essere notificato
a cura del ricorrente all’amministrazione convenuta che, entro
i successivi 120 giorni, effettua il pagamento.
Estinzione del processo
Limiti di durata del giudizio penale.
La pronuncia di sentenza di non doversi procedere, per i reati per
i quali è prevista una pena pecuniaria o detentiva inferiore,
al massimo, a dieci anni, sia sola o congiunta alla pena pecuniaria,
si ha quando:
- dal provvedimento
con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale in primo
grado sono decorsi più di 3 anni senza che sia stata pronunciata
sentenza di primo grado;
- dalla sentenza
di primo grado sono decorsi più di 2 anni senza che si sia
avuta pronuncia in grado di appello;
- sono decorsi
più di 1 anno e 6 mesi senza che sia intervenuta sentenza da
parte della Corte di Cassazione.
In caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva pari
o superiore a dieci anni, i termini di durata massima del giudizio non
possono superare i 4 anni in primo grado, i 2 anni in grado di appello
e 1 anno e 6 mesi in Cassazione. In caso di annullamento da parte della
Cassazione con rinvio al Tribunale o alla Corte di appello, il limite è fissato
in 1 anno per ogni grado di giudizio.
Per i reati di mafia o di terrorismo, i termini di durata massima del
giudizio non possono superare i 5 anni in primo grado, i 3 anni in secondo
grado e 2 anni in Cassazione. In caso di annullamento della Cassazione
con rinvio, il tetto è fissato in 1 anno e 6 mesi per ogni
grado di giudizio. In considerazione della complessità del processo
o in presenza di un numero elevato di imputati, il giudice ha facoltà di
prorogare i termini di un terzo per ciascun grado di giudizio.
E’ possibile la sospensione dei termini per particolari condizioni,
che riprendono il loro corso nel momento in cui cessa la causa dell’interruzione.
Le norme sull’estinzione del processo non si applicano ai processi
in corso alla data di entrata in vigore della legge, tranne che per
i processi relativi a reati con pene al di sotto di dieci anni commessi
prima del 2 maggio 2006.
Limiti di durata del giudizio di responsabilità contabile
Nel giudizio di responsabilità contabile davanti alla Corte
dei conti, il processo è estinto quando sono decorsi più di
3 anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il
giudizio di primo grado e più di 2 anni dalla notifica
o pubblicazione della sentenza di primo grado, in sede di appello.
Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge, quando dal deposito della citazione
a giudizio sono trascorsi almeno 5 anni e non si è concluso il
giudizio di primo grado.
Allegato