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Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Il Protocollo 14 bis

Uno strumento per accrescere la capacità della Corte di esaminare i ricorsi nel breve periodo.

In attesa dell’ultima ratifica da parte della Russia che consenta l’entrata in vigore del Protocollo n. 14, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nella sessione tenutasi il 12 maggio 2009 a Madrid, ha adottato il Protocollo 14 bis alla Convenzione europea.

Il Protocollo, aperto alla firma il 27 maggio 2009 è entrato in vigore il 1° ottobre 2009, essendo stata sufficiente la ratifica da parte di tre Stati membri.
Esso permette l’applicazione immediata e provvisoria di due elementi procedurali del Protocollo 14 da parte degli Stati che hanno espresso il proprio consenso:

  • un giudice unico potrà respingere i ricorsi palesemente irricevibili (in luogo del comitato composto da tre giudici);
  • i comitati dei tre giudici possono dichiarare ricevibili i ricorsi e pronunciarsi sul merito in caso di ricorsi palesemente fondati e di casi ripetitivi, in presenza di una riconosciuta giurisprudenza della Corte in materia. Tali ricorsi sono oggi esaminati da camere composte da sette giudici.

Ad oggi sette Stati (Danimarca, Georgia, Islanda, Irlanda, Monaco, Norvegia e Slovenia) hanno ratificato il Protocollo 14-bis, mentre altri nove Stati ( Albania, Belgio, Estonia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Svizzera e Regno Unito) utilizzando una procedura alternativa, hanno accettato – mediante una dichiarazione - che le disposizioni corrispondenti enunciate nel Protocollo n. 14 siano applicate a titolo temporaneo ai ricorsi presentati nei loro confronti.

Lo Stato italiano non è tra i Paesi firmatari del Protocollo.

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