Contenzioso europeo
Procedimento contenzioso dinanzi alla Corte
Procedura relativa al merito
Laddove il ricorso superi il vaglio preliminare sulla ricevibilità,
la Corte procede all’esame di merito del caso, invitando le parti
a presentare elementi di prova od osservazioni scritte
complementari, compresa, per quanto concerne la parte ricorrente, un’eventuale
richiesta di equa soddisfazione, entro un termine di
inoltro identico per ciascuna delle parti.
Il presidente della camera può, nell’interesse della buona
amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare qualunque Stato
contraente, che non sia parte in causa, o qualunque persona interessata
diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o, in
circostanze eccezionali, a partecipare all’udienza (art. 36, par.
2, Convenzione).
Durante la procedura relativa al merito, possono essere condotti,
con la mediazione del cancelliere, dei negoziati finalizzati alla conclusione
di un componimento bonario (regolamento amichevole). Tali negoziati
sono riservati (art. 38 Convenzione).