Emblema della Repubblica
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Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

   

Araldica, normativa

Emblemi Araldici
(d.P.C.M 28 gennaio 2011)

In conformità al d.P.C.M 28 gennaio 2011 gli enti, territoriali e giuridici, che intendano conseguire ufficialmente emblemi araldici, debbono rivolgersi al settore “araldica pubblica” nell’ambito del Servizio onorificenze e araldica.

L'odierno ordinamento riconosce valore solamente agli emblemi araldici (stemmi, gonfaloni e bandiere e sigilli) delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità isolane, dei consorzi, delle unioni di comuni, degli enti con personalità giuridica, delle banche, delle fondazioni, delle università, delle società, delle associazioni, delle Forze armate ed dei Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.

La concessione di essi, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'istruttoria è curata dal Servizio che garantisce la congruità, la correttezza araldica e l'omogeneità dei criteri e della simbologia su tutto il territorio nazionale.

Autorizzazioni all'uso delle onorificenze straniere
(art. 7 Legge 3 marzo 1951, n. 178);
artt. 6 e 7 d.P.C.M 28 gennaio 2011)

Per quanto concerne l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro, l'autorizzazione viene concessa a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura del Servizio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura della documentazione prevista (artt. 6 e 7 del dpcm del 28/01/2011)
A seguito della avvenuta autorizzazione, il richiedente riceverà, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo di residenza, un attestato in cui è trascritto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione.

Decorazioni non soggette ad autorizzazione

La croce Pro Ecclesia et Pontifice e la Palma del Pellegrino, elargite dalla Santa Sede, non avendo un profilo strettamente cavalleresco, devono essere considerate quali distintivi d’onore, e in quanto tali il loro uso non necessita di alcuna autorizzazione.
Non ha bisogno di autorizzazioni neanche l'uso di onorificenze elargite dal Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto questi ha profilo internazionale e come dice l’appellativo, sovrano (art. 7 della legge 3 marzo 1951, n.178) .

 

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