Uso delle onorificenze
I cittadini italiani non possono usare nel territorio
della Repubblica Italiana onorificenze o distinzioni
cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali
o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa
sino a L. 2.500.000 pari a € 1291,14 (legge 24 novembre
1981, n. 689).
E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni
o distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni
o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da L. 1.250.000
a L. 2.500.000 pari a € 645,57 e € 1291,14
(legge 24 novembre 1981, n. 689).
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro
è subordinato ad autorizzazione da chiedere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze - Servizio onorificenze e araldica, mentre l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta è
libero.