Emblema della Repubblica
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Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

   

Uso delle onorificenze

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica Italiana onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a L. 2.500.000 pari a € 1291,14 (legge 24 novembre 1981, n. 689).

E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da L. 1.250.000 a L. 2.500.000 pari a € 645,57 e € 1291,14 (legge 24 novembre 1981, n. 689).

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro è subordinato ad autorizzazione da chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze - Servizio onorificenze e araldica, mentre l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta è libero.

 

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