Normativa araldica
Art. 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178
I cittadini italiani non possono usare nel territorio
della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche
loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri,
se non sono autorizzati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa
sino a lire 2.500.000.
L'uso delle onorificenze, decorazioni
e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato
dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore
per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.