Emblema della Repubblica
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Ufficio del cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

   

Normativa araldica

Art. 7 della Legge 3 marzo 1951, n. 178

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.
I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

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