Emblema della Repubblica
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Ufficio cerimoniale di Stato e per le Onorificenze

   

Normativa araldica

Regio Decreto del 7 giugno 1943, n. 652

Del presente provvedimento si riportano solo gli articoli aventi tuttora una grande rilevanza. La parte omessa è da considerare non più operante a seguito del disposto della XIV disposizione transitoria della Costituzione in base al quale i titoli nobiliari non vengono più riconosciuti.

 

Art. 1.

Le domande per i diversi provvedimenti devono essere presentate, formulate e corredate come appresso:

§ I

Per provvedimenti inerenti

a-e) ... omissis;

f) a stemmi e gonfaloni comunali:

1) istanza a firma del Podestà (in carta da bollo competente) al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

2) verbale podestarile, con la dichiarazione motivata della assunzione dello stemma e del gonfalone;

3) cenno storico giustificativo dello stemma prescelto o documenti probatori del legittimo possesso;

4) bozzetto colorato dello stemma e del gonfalone accompagnato dalla relativa descrizione araldica e con autenticità del Podestà;

5) vaglia postale (per deposito preventivo), intestato al cassiere della Consulta araldica.

Nelle concessioni di nuovi stemmi e gonfaloni occorrerà aggiungere la domanda in carta libera a S.M. il Re Imperatore.

1) istanza (in carta semplice), a firma del Podestà, a S.M. il Re Imperatore;

2) istanza (in carta da bollo competente), a firma, del Podestà, al Duce del Fascismo, Capo del Governo;

3) verbale podestarile, con la relazione motivata giustificativa dei requisiti voluti dall'art. 32 dell'Ordinamento dello stato nobiliare, per conseguire il titolo di Città;

4) vaglia (per deposito preventivo) intestato al cassiere della Consulta araldica.

Art. 5.

Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati.

Il Commissariato del Re Imperatore determina la foggia di quelli di nuova concessione, avvertendo che il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società.

Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata "Provincia di ..." "Comune di ..." "Società di ...".

La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali.

Art. 6.

I marchi di fabbrica nei quali sia figurato uno stemma, per quanto autorizzati e depositati, non valgono a provare l'uso dello stemma figurato come insegna gentilizia.

È vietato usare marchi di fabbrica riproducenti stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.

È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferentisi allo Stato, ai Comuni, alle Province e ad Enti morali diversi.

È inoltre vietato usare nei marchi di fabbrica dell'emblema nazionale del Fascio Littorio, comunque raffigurato.

Art. 34.

Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse a cittadini italiani ed a cittadini della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Province, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini della Città del Vaticano, dei prescritti documenti.

Art. 35.

Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'art. precedente per gli Ordini Equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro.

Art. 56.

Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal Regio decreto 11 aprile 1929 VII, n. 504.

I Regi Governi delle Colonie hanno un loro proprio stemma che è cimato dalla corona romana antica che è formata da un cerchio d'oro liscio sormontato da dodici punte radiate d'oro (sette visibili).

Art. 57.

Le Province, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato ma di quell'arma o simbolo del quale o avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento araldico.

Art. 66.

Nel Libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfaloni, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti province, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti.

Art. 95.

La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Art. 96.

La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrita formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 97.

La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero.

Art. 109.

I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo".


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