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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Sentenze della Corte europea pronunciate nei confronti dell'Italia, anno 2019
Ricorso Data sentenza Esito
Zappa s.a.s.
43842/11
[testo]
04/07/2019 Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. La ricorrente gestiva, avendone acquistato la proprietà con atto notarile nel 1972, una delle valli da pesca situate nella laguna veneziana, che l’Intendenza di Finanza, a far data dal 1989, intimò di rilasciare in quanto appartenenti al demanio pubblico, chiedendo di corrispondere allo Stato una indennità per i danni causati dall’occupazione sine titulo. La Corte sulla base dei criteri fissati nel precedente Valle Pierimpiè Società agricola s.pa., ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale subito, liquidato in euro 5.000, rigettando la richiesta di danno materiale per mancanza di quantificazione da parte della ricorrente. Le spese non sono state rifuse per mancata prova.

RIZZOTTO
20983/12
[testo]

05/09/2019 Violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione. Il ricorrente lamentava di non avere beneficiato di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della misura di custodia cautelare cui era stato sottoposto nell’ambito di un procedimento penale, nonché il mancato rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi. Riferiva, in particolare, che l’istanza di riesame avverso l’ordinanza cautelare, depositata ex art. 309 c.p.p. dall’avvocato di fiducia da lui nominato, era stata dichiarata inammissibile in forza del principio di unicità del diritto all’impugnazione, essendo già stata presentata, a sua insaputa, durante il periodo in cui si era reso latitante, un’istanza simile da parte del difensore d’ufficio. La Corte ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale e delle spese.
SCERVINO E SCAGLIONI
35516/13
[testo]
05/12/2019 Violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione. Il ricorso riguardava l’irragionevole durata di un procedimento dinanzi al TAR e l’effettività del rimedio «Pinto» a seguito dell’introduzione, ad opera del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, dell’istanza di prelievo come condizione di ricevibilità del ricorso «Pinto». La Corte, ha ritenuto eccessiva la durata del procedimento in questione (tredici anni per un grado di giudizio) e ha riscontrato la violazione dell’art. 13, a causa del mancato riconoscimento del previsto indennizzo, per non aver i ricorrenti presentato istanza di prelievo davanti al TAR. La Corte ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale e delle spese.
LUZI
48322/17
[testo]
05/12/2019 Violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Il ricorrente, separato dalla moglie, lamentava che, malgrado le decisioni delle autorità giudiziarie competenti avessero stabilito le condizioni per l’esercizio da parte sua del diritto di visita della figlia, non fossero state adottate le misure idonee ad evitare che la moglie gli impedisse di mantenere un legame effettivo con la minore. La Corte ha riconosciuto l’inerzia delle autorità nazionali, poiché il ricorrente dopo nove anni dalla separazione dalla moglie non aveva ancora uno stabile rapporto con la figlia, e ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale e delle spese.
R.V. e altri
37748/13
[testo]
18/07/2019 Violazione dell’art. 8 della Convenzione Il ricorso concerneva l’allontanamento dei figli minori della ricorrente dalla residenza familiare, disposto dall’autorità giudiziaria territorialmente competente, e l’affidamento temporaneo degli stessi, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., dal 2002 al 2005 a una comunità protetta, e successivamente a una famiglia affidataria. La Corte ha ritenuto che la proroga dei suddetti provvedimenti di affidamento per oltre dieci anni non sia stata “necessaria” ai sensi dell’articolo 8 e che le autorità interne non abbiano agito sollecitamente e con l’”eccezionale diligenza” che deve essere esercitata nelle cause riguardanti il benessere di minori. Pertanto, ha condannato lo Stato al pagamento di euro 33.000, per il danno non patrimoniale, e di euro 17.000, per le spese.
VIOLA
77633/16
[testo]
13/06/2019 Violazione dell’art. 3 della Convenzione. Il ricorrente, al termine di due processi, era stato condannato dai giudici nazionali, in applicazione del regime del reato continuato, alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per due anni e due mesi, per associazione per delinquere di stampo mafioso e per altri fatti relativi alle attività criminali svolte dal clan di appartenenza. Come previsto dall’articolo 4 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975, al ricorrente sono stati negati negli anni sia permessi premio che la liberazione condizionale, per mancanza della condizione di «collaborazione con la giustizia» e della prova positiva della definitiva rottura del legame individuale con il gruppo mafioso di provenienza. La Corte ha considerato che il c.d. «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la possibilità di un riesame della pena inflitta, nella prospettiva della risocializzazione dell’interessato, e ha condannato lo Stato al pagamento della somma di euro 6.000. La richiesta di riesame della sentenza formulata dal Governo è stata respinta dal collegio dei cinque giudici della Grande Camera, con provvedimento senza motivazione.
MIDEO
19169/02
[testo]
06/06/2019 Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ricorrente era proprietario di un terreno, di cui la Comunità montana alto Tammaro, sulla base di un decreto di occupazione d’urgenza emesso nel 1990, occupò una porzione per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Il caso sottoposto alla Corte Edu ha riguardato la misura dell’indennizzo spettante per la perdita della proprietà, per effetto del principio dell’espropriazione indiretta, e la ragionevole durata del processo a livello nazionale. Quanto al primo aspetto, la Corte ha accordato una somma corrispondente alla rivalutazione monetaria del valore venale del terreno, già ottenuto dal ricorrente a livello nazionale e, per il resto, ha constatato che il procedimento principale, durato in primo grado dal 1992 al 2002, non ha rispettato l’esigenza del «termine ragionevole». Tuttavia ha respinto la domanda di equa soddisfazione, avendo il ricorrente già beneficiato del rimedio della legge Pinto a livello nazionale.
CONDOMINIO PORTA RUFINA
14346/05
[testo]
06/06/2019 Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La ricorrente era proprietaria di un terreno, di cui il Comune di Benevento, in virtù di un decreto emesso in data 7 novembre 1989, occupò d’urgenza una porzione, ai fini della costruzione di un parcheggio pubblico. Con sentenza passata in giudicato nel 2004, il Tribunale di Benevento condannò il Comune a versare alla ricorrente la somma di euro 20.916,77, da rivalutare e maggiorare di interessi a decorrere dalla data in cui l’occupazione era divenuta illegittima (13.01.1997). Il caso sottoposto alla Corte Edu ha riguardato la misura dell’indennizzo spettante per la perdita della proprietà, per effetto del principio dell’espropriazione indiretta, in assenza di un formale atto conclusivo della procedura. La Corte, richiamandosi ai principi esposti nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ha ritenuto ragionevole accordare la somma di euro 44.500 per il danno materiale e 5.000 per il danno morale subito.
ARNABOLDI
43422/07
[Testo]
07/03/2019 Violazione degli articoli 6 § 1 e 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Fattispecie in materia di mancato pagamento di indennità espropriativa da parte di società sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria e poi messa in stato di liquidazione. La Corte ha dichiarato che il rifiuto delle autorità di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Firenze, di condanna al pagamento dell’indennità di espropriazione, fondato esclusivamente sulla mancanza di risorse economiche del debitore privato, aveva leso il diritto a una protezione giudiziaria effettiva e al rispetto dei beni del ricorrente.
SALLUSTI
22350/13
[Testo]
14/02/2019 Violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Il ricorso era stato proposto da un giornalista italiano, all’epoca dei fatti direttore di un quotidiano nazionale, condannato dai giudici nazionali per omesso controllo di quanto pubblicato sul giornale dallo stesso diretto, ai sensi dell’art. 57 c.p., e per diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., in relazione ad articoli riguardanti una vicenda di aborto da parte di una minore. I giudici nazionali avevano ritenuto che il contenuto degli articoli in oggetto avesse dato al pubblico informazioni sbagliate, di cui non era stata controllata preventivamente la veridicità. La Corte, pur non discostandosi da queste conclusioni e confermando che il direttore di un giornale non può essere dispensato dall’obbligo di esercitare il controllo previsto ha rilevato che la sanzione penale inflitta al ricorrente era stata per natura e severità manifestamente sproporzionata al fine legittimo invocato, integrando, pertanto, un’ingerenza sulla libertà di espressione non “necessaria in una società democratica”.
NARJIS
57433/15
[Testo]
24/01/2019 Non violazione dell’articolo 8 della Convenzione, sotto il profilo dell’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in materia di mancato rinnovo del permesso di soggiorno e conseguente espulsione di un cittadino marocchino, residente di lunga data in Italia. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l’ingerenza era stata necessaria in uno Stato democratico al fine di salvaguardare l’ordine pubblico e prevenire la commissione di reati.
CORDELLA
AMBROGI- MELE
54414/13
54264/15
[Testo]
24/01/2019
24/01/2019
Violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione. Il ricorso era stato proposto da cittadini residenti a Taranto o nei comuni limitrofi e aveva ad oggetto gli effetti delle emissioni dello stabilimento Ilva S.p.a., specializzato nella produzione e lavorazione dell’acciaio, sull’ambiente e sulla salute della popolazione locale. La Corte, dopo aver escluso la violazione del diritto alla vita, ha dichiarato la violazione dell’art. 8, avendo le autorità nazionali omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, nonché dell’art.13, disattendo in tal modo l’eccezione del Governo italiano circa il mancato esaurimento dei rimedi interni. Sotto questo profilo, la Corte ha ravvisato la mancanza nell’ordinamento italiano di vie di ricorso utili ed effettive, tali da permettere di ottenere misure dirette al disinquinamento delle aree interessate dalle emissioni nocive dello stabilimento Ilva. Quanto alle richieste di equa soddisfazione, la Corte ha ritenuto le constatazioni di violazione della Convenzione una riparazione sufficiente per il danno morale subito dai ricorrenti e ha loro riconosciuto solo una somma a titolo di rimborso delle spese legali.

KNOX
76577/13
[Testo]

24/01/2019 Non violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale; violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale; violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) e) della Convenzione. La ricorrente ha lamentato di essere stata vittima di trattamenti inumani e degradanti durante le indagini preliminari del procedimento penale per concorso in violenza sessuale e omicidio ai danni di M.K.. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a sostegno delle circostanze addotte da A.K. e, contestualmente, ha rilevato che la ricorrente non avesse beneficiato di un’indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità in relazione agli episodi denunciati. Quanto ai profili riguardanti il diritto della ricorrente all’assistenza di un avvocato e all’equità complessiva del procedimento penale, la Corte ha dichiarato che il Governo non era riuscito a dimostrare che la limitazione dell’accesso di A.K. all’assistenza legale durante l’audizione del 6 novembre 2007 alle 5.45 non avesse pregiudicato in modo irreparabile l’equità del processo nel suo complesso. Infine ha accertato la violazione del diritto della ricorrente ai servizi gratuiti di un interprete.
AJMONE MARSAN
21925/15
[Testo]
10/01/2019 Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo (articolo 6 § 1 della Convenzione). Fattispecie relativa a un ricorso, durato 25 anni, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, volto all’annullamento della delibera n. 2443 del 29 aprile 1986 della Giunta della Regione Lazio, modificativa dell’inquadramento professionale-amministrativo dei ricorrenti, con effetti sui livelli di retribuzione.

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