Contenzioso costituzionale
Atti di promovimento - Ordinanze
Ambiente
- Ordinanza
del Tar del Piemonte del 3 settembre 2009
Reg. ord. 297 del 2009
- Argomento: Codice dell’ambiente. Concessione infrastrutture
idriche. Gratuità della concessione. Alterazione regole di
autofinanziamento degli enti locali. Testi Unici.
Parere
obbligatorio del Consiglio di Stato su schema di decreto legislativo.
Mancata acquisizione.
Norme impugnate: tutto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
(cd. Codice dell’ambiente) ed in particolare l’art. 153.
Parametri costituzionali: Artt. 3, 76 e 119
Cost.
Esito: La Corte Costituzionale, con ordinanza
n. 144 del 14/4/2010, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale
- Ordinanza
del Tribunale di Salerno dell’ 11 maggio 2009
Reg. ord. n. 43 del 2010 pubblicata in G.U. del 03/03/2010, n. 9
- Argomento: Ambiente. Rifiuti. Giustizia amministrativa. Giurisdizione
esclusiva. Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie "comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti"
Norme impugnate: Artt., 4 comma 2, e 9, comma 1, del decreto legge
n. 90 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2008
Parametri costituzionali: Artt. 2, 3, 9, 24, 32, da 100 a 104, 111,
113, 114, 117 e 118 Cost.
- Ordinanza
del Tribunale di Venezia - Sezione Dolo del 13 ottobre 2008
- Argomento: Codice dell’ambiente.
Concessione infrastrutture idriche. Gratuità della
concessione. Alterazione regole di autofinanziamento
degli enti locali. Testi Unici. Parere obbligatorio
del Consiglio di Stato su schema di decreto legislativo.
Mancata acquisizione.
Norme impugnate: tutto il D.Lgs. 3 aprile
2006 n. 152 (cd. Codice dell’ambiente)
ed in particolare l’art. 153.
Parametri costituzionali: Artt. 3, 76 e 119
Cost.
Esito: La Corte Costituzionale, con sentenza
28/2010 del 12/1/2010, depositata il 28/1/2010 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.
183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art.
2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano
altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro,
provenienti dal processo di arrostimento del minerale
noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione
di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso
stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali
e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica
o di ripristino ambientale.
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