Contenzioso europeo
Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione
I rapporti tra la Convenzione europea e le fonti del diritto interno
Le norme della Convenzione europea non hanno una efficacia diretta
nel nostro ordinamento anche se hanno una posizione superiore
rispetto alla legge ordinaria e devono essere rispettate dal nostro
legislatore e dalle nostre autorità giurisdizionali, secondo
quanto disposto dall’articolo
117, primo comma, della Costituzione.
In questo senso si esprime la sentenza
della Corte Costituzionale n. 348 del 2007: “la Convenzione europea….non
crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme
direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile
come un trattato internazionale multilaterale …da cui derivano “obblighi” per
gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento
giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi
possano promanare norme vincolanti … per tutte le autorità interne
degli Stati membri”. Ne consegue che il giudice non ha il
potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto
con una norma CEDU, poiché “l’asserita incompatibilità tra
le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale,
per eventuale violazione dell’articolo 117, primo comma, della
Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi”.
Con riferimento alle decisioni della Corte europea, la Corte costituzionale,
con la citata sentenza, ha precisato che tra gli obblighi
internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione
e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione
alle norme di tale trattato; ciò, peraltro, non significa che
le norme CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano
la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal
controllo di legittimità costituzionale. Proprio perché si
tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono
pur sempre ad un livello subcostituzionale, è necessario che
esse siano conformi a Costituzione.
La Corte costituzionale ha poi escluso che “le
pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente
vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali.
Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra
il vincolo derivante dagli obblighi internazionali,quale imposto dall’articolo
117, primo comma, della Costituzione, e la tutela degli
interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della
Costituzione”.
Quanto ai rapporti tra le due Corti, nella sentenza
n. 349 del 2007 la Corte Costituzionale ha chiarito che “questa
Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva
ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo
di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali
dell’uomo.
L’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta
alla Corte di Strasburgo… a questa Corte … spetta, invece, accertare
il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione
datane dalla Corte di Strasburgo,
garantiscano una tutela dei diritti fondamentali
almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione
italiana”.