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Dipartimento Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Contenzioso europeo

Controllo esecuzione sentenze e loro attuazione

 

I rapporti tra la Convenzione europea e le fonti del diritto interno

Le norme della Convenzione europea non hanno una efficacia diretta nel nostro ordinamento anche se hanno una posizione superiore rispetto alla legge ordinaria e devono essere rispettate dal nostro legislatore e dalle nostre autorità giurisdizionali, secondo quanto disposto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

In questo senso si esprime la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007: “la Convenzione europea….non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale …da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti … per tutte le autorità interne degli Stati membri”. Ne consegue che il giudice non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché “l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi”.

Con riferimento alle decisioni della Corte europea, la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha precisato che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato; ciò, peraltro, non significa che le norme CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione.

La Corte costituzionale ha poi escluso che “le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali,quale imposto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione”.

Quanto ai rapporti tra le due Corti, nella sentenza n. 349 del 2007 la Corte Costituzionale ha chiarito che “questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell’uomo.
L’interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo… a questa Corte … spetta, invece, accertare il contrasto e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, garantiscano una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana”.

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