Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all'Autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni
o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di riti contrari
al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non
sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici. [4]
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [5]
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.