Emblema della Repubblica
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La Costituzione della Repubblica Italiana

NOTE

[1] (Nota all'art. 7, secondo comma).
I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

[2] (Nota all'art. 8, terzo comma).
A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516,
22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese- intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

[3] (Nota all'art. 10, quarto comma).
A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

[4] (Nota all'art. 26, secondo comma).
A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «L'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio. (Cfr. art. 10)

[5] (Nota all'art. 27, quarto comma).
Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

[6] (Nota all'art. 40).
V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).

[7] (Nota all'art. 48, terzo comma).
Comma inserito con l'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

[8] (Nota all'art. 51, primo comma, secondo periodo).
Il periodo è stato aggiunto con l'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).

[9] (Nota all’art. 56).
Articolo così sostituito dapprima con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli artt. 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. 12 febbraio 1963, n. 40) e poi modificato, nei commi secondo e quarto, con l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). Si vedano, inoltre, le disposizioni transitorie nell'art. 3 della legge n. 1 del 2001.
L'art. 56, nel testo originario e nella successiva revisione del 1963 cosi dettava:
Art. 56
«La Camera dei deputati è eletta o suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

[10] (Nota all’art. 57).
Articolo sostituito dapprima con l'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e, successivamente, modificato nel terzo comma dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise (G.U. 4 gennaio 1964, n. 3) nonché nel primo, secondo e quarto comma con l'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 recante «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero» (G.U. 24 gennaio 2001, n. 19). V., altresì, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 per l'assegnazione in via transitoria di seggi alla Regione Friuli-Venezia Giulia (G.U. 1° aprile 1961, n. 82).
Il testo dell'art. 57, nelle formulazioni originaria e anteriori alla legge costituzionale del 2001, disponeva:
«Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

«Art. 57
II Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più atti resti».

«Art. 57
II Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

[11] (Nota all’art. 60, primo comma).
Comma così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione».

Il testo originario dell'art. 60 recitava:
«Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

[12] (Nota all'art. 68).
Articolo cosi sostituito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993T n. 256).
Il testo originario dell'art. 68 recitava:
«Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

Per l'immunità dei giudici della Corte costituzionale, cfr. art. 3 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

[13] (Nota all'art. 75, quinto comma).
V. art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

[14] (Nota all’'art. 79).
Articolo così sostituito dall'art.1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (G.U. 9 marzo 1992, n. 57). Il testo originario disponeva:
«Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

[15] (Nota all'art. 88, secondo comma).
Comma così sostituito dall'art.1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262).
Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell'art. 88 recitava: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

[16] (Nota all'art. 96).
Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. V., altresì, legge 5 giugno 1989, n. 219.
Il testo originario dell'articolo disponeva:
«Art. 96
II Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni».

[17] (Nota all'art. 107, primo comma).
Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionar]»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.

[18] (Nota all'art. 111).
I primi cinque commi sono stati introdotti con l'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300).
All'art. 2, la stessa legge costituzionale così dispone:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore».

[19] (Nota al Titolo V).
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11.
«Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».
«Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I delta parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

[20] (Nota all'art. 114).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo originario era il seguente: Art. 114
«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

[21] (Nota all'art. 115).
Con l'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così recitava: Art. 115
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

[22] (Nota all'art. 116).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente: Art. 116
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d'Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

[23] (Nota all'art. 117).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
«Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

[24] (Nota all'art. 118).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 4 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente:
«Art. 118

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

[25] (Nota ali'art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente: Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».

[26] (Nota alt'art. 120).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 6 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cìt.
Il testo originario era il seguente:
Art. 120
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

[27] (Nota ali'art. 121).
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Il precedente testo recitava:
«Art. 121
"Sono organi della Regione: II Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

[28] (Nota all'art. 122).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
All'art. 5, recante "disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha così disposto:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente Legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni dì legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle Uste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consìglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».
Nella formulazione originaria, l'art. 122 così recitava:
Art. 122.
"Il sistema d'eiezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una dette Camere del Parlamento o ad un altro Consìglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delie opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
II Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

[29] (Nota alt'art. 123).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e dall'aggiunta dell'ultimo comma disposta con l'art. 7 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella precedente formulazione, l'articolo 123 recitava:
«Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna delta Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge delta Repubblica».
Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi 9 novembre 1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 (G.U. 1 febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).

[30] (Nota all'art. 124).
Con l'art. 9, comma 2, della Legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così disponeva:
«Art. 124
Un commissario dei Governo, residente nei capotuogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

[31] (Nota all'art. 125).
Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il comma abrogato era il seguente:
«Art. 125

II controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

[32] (Nota all'art. 126).
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
Nella formulazione originaria, l'art. 126 così recitava: Art. 126
«II Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti centrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente delta Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili ai Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

[33] (Nota all'art, 127).
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo nella formulazione originaria era il seguente:
«Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alia Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto dì interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

[34] (Nota all'art. 128).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:
«Art. 128

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

[35] (Nota all'art. 129).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:
«Art. 129
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».

[36] (Nota all'art. 130).
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente: «Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione».

[37] (Nota ali'art. 131).
Articolo così modificato con l'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione Molise. Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali.
Nella formulazione originaria, l'art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un'unica regione.

[38] (Nota all'art. 132).
Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall'alt. 9, comma 1, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Nella formulazione originaria esso così recitava:
«Art. 132

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.

[39] (Nota all'art. 134).
L'ultimo capoverso è stato così modificato con l'art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario di tale capoverso recitava:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata con L'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.

[40] (Nota all'art. 135).
Articolo così sostituito con l'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell'ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
V. l'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 {abrogato dalla legge n. 2 del 1967). Il precedente testo dell'art. 135 recitava:
«Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dot Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggìbili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari detta Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

[41] (Nota all'art. 135, quinto comma).
V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale.

[42] (Nota all'art. 135, sesto comma).
Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L'articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della magistratura l'incompatibilità con l'ufficio di Giudice costituzionale.

[43] (Nota alt'art. 135, settimo comma).
Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.

[44] (Nota all'art. 136, secondo comma).
Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

[45] (Nota all'art. 137, primo comma).
Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

[46] (Nota all'art. 137, secondo comma).
Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.

[47] (Nota all'art. 138).
Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

[48] (Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali).
Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

[49] (Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali).
Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l'art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:
«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione delia Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

[50] (Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali).
Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1 aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).

[51] (Nota alla XIII delle disposizioni transitorie e finali).
I termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
Detti commi disponevano quanto segue:
«XIII disp. trans, e fin.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

[52] (Nota alla XV delle disposizioni transitorie e finali).
Il decreto, emanato come «decreto legge luogotenenziale», del 25 giugno 1944, n. 151 intitolato «Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G.U. 8 luglio 1944, n. 39, serie speciale), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 25 GIUGNO 1944, N. 151
Art. 1 - «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento».
Art. 2 - «E' abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni».
Art. 3 - «I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale».
Art. 4 - «Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
"Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
"Sulla proposta di...
"Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ...».
Art. 5 - «Fino a quando resta in vigore la disposizione dell'art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/6, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
"Sentito il Consiglio dei Ministri;
"Sulla proposta di...
"Abbiamo decretato e decretiamo...».

Art. 6 - "Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso delta sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato».

[53] (Nota alla XVII delle disposizioni transitorie e finali).
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche» (G. U. 23 marzo 1946, n. 69), conteneva le seguenti disposizioni:
D.LGS.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98
Art. 1 - "Contemporaneamente alte elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)".
Art. 2 - «Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore delta Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà ie sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta tale maggioranza, basterà la maggioranza assoluta.
Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio detto Stato darà l'incarico per la formazione del nuovo Governo.
Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno delta proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio detto Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.
Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle detiberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato».
Art. 3 - "Durante il periodo della Costituente e fino alta convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.
Il Governo potrà sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per it quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.
Il Governo è responsabile verso l'Assemblea Costituente.
Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di un'apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea».
Art. 4 - «L'Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.
L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi.
Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922».
Art. 5 - "Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
Art. 6 - I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7 - «Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni dell'Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.
Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato».
Art. 8 - «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.
Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni».
Art. 9 - «II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato».

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