DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori
e che:
- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri
o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto
Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori
si può rinunciare prima della firma del decreto
di nomina. L'accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di
nomina a senatore.
IV [48]
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all'articolo 111.
VII [49]
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto
al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento.
Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con
l'art. 6.
XI [50]
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anchesenza
il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo
di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo
48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII [51]
I beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati
di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono
come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge. La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV [52]
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per
convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII [53]
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare
al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo
o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica.
La Costituzione
dovrà essere fedelmente osservata come Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini
e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE
NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI
V:Il Guardasigilli GRASSI