Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato
e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra
le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica, a norma della Costituzione.[39]
Art. 135. [40]
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un
terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi
in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
[41]
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. [42]
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari. [43]
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali. [44]
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,
le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.[45]
Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.[46]
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi
costituzionali
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[47]
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.