Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO V [19]
LE REGIONI, LE PROVINCE,
I COMUNI
Art. 114 [20]
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge
dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato) [21]
Art. 116 [22]
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati
con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato
e la Regione interessata.
Art. 117 [23]
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di
asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare
e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari
e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,
che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Art. 118 [24]
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Art. 119 [25]
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120 [26]
La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che
i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art. 121 [27]
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga
le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122 [28]
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca
i componenti della Giunta.
Art. 123 [29]
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato) [30]
Art. 125[31]
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126 [32]
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale
e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127 [33]
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato) [34]
Art. 129
(abrogato) [35]
Art. 130
(abrogato) [36]
Art. 131 [37]
Sono costituite le seguenti Regioni: