Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune
tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni,
le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari
per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi
o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi
e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. [17]
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111. [18]
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di
un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone
a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio
da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge.
Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.