Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età
e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera
dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine
previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
[15]
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.