Accordo tra l'Italia e la Santa Sede e le successive
intese di attuazione
Accordo tra la Repubblica Italiana
e la Santa Sede del 18 febbraio 1984
L'Accordo del 1984 ha concluso una lunga e laboriosa
trattativa iniziata nell'ottobre del 1976 dal Presidente
del Consiglio dei Ministri pro tempore, che avocò
alla Presidenza del Consiglio tutta la materia delle relazioni
tra Stato e Confessioni religiose. Obiettivo dell'Accordo
è essenzialmente l'adeguamento del regolamento
dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi
della Costituzione repubblicana, attraverso l'applicazione
del procedimento di revisione bilaterale di cui all'articolo
7, secondo comma, della stessa Costituzione
Con l'Accordo del 1984 vengono introdotte molteplici
e sostanziali innovazioni al Concordato del 1929, il quale
viene integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.
Il nuovo Concordato si configura come un "accordo-quadro"
di principi fondamentali che regolano l'indipendenza dei
rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, individuando
gli specifici capisaldi costituzionali, sui quali ricostruire
il sistema dei loro rapporti con l'articolato rinvio ad
ulteriori intese su specifiche questioni, da stipulare
successivamente tra autorità statali ed ecclesiastiche
competenti. La prima di tali intese è stata quella
sulla riforma degli enti e beni ecclesiastici e del sistema
di sostentamento del clero, a cui sono seguite quelle
sulla nomina dei titolari di uffici ecclesiastici, sulle
festività religiose riconosciute agli effetti civili,
sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole,
sul riconoscimento dei titoli accademici delle facoltà
approvate dalla Santa Sede, sull'assistenza spirituale
alla Polizia di Stato, sulla tutela dei beni culturali
di interesse religioso e degli archivi e biblioteche ecclesiastiche.
Il testo dell'Accordo
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Articolo 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che
lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno
rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del
Paese.
Articolo 2
1.La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica
la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale,
educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione.
In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà
di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di
esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché
della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà
di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede,
la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così
come la libertà di pubblicazione e diffusione degli
atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni
e organizzazioni la piena libertà di riunione e
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione. 4. La Repubblica italiana
riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile
del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.
Articolo 3
1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie
è liberamente determinata dall'autorità
ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere
alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la
cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è
liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica.
Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità
civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani,
dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione
territoriale, così come dei Parroci e dei titolari
degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento
dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie,
non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo,
ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
Articolo 4
1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso
i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta,
di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati
al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici
non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare
il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente,
assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due
anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti
di vita consacrata e delle società di vita apostolica
possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare
accordati agli studenti delle università italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati
o ad altra autorità informazioni su persone o materie
di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro
ministero.
Articolo 5
1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti,
occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni
e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza
pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle
sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne
dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.
3. l'autorità civile terrà conto delle
esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla
competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne
la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle
pertinenti opere parrocchiali.
Articolo 6
La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi
tutte le domeniche e le altre festività religiose
determinate d'intesa fra le Parti.
Articolo 7
1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio
enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma
che il carattere ecclesiastico e il fine di religione
o di culto di una associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli
enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti,
la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità
ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà
a riconoscere la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati
secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano
finalità di religione o di culto. Analogamente
si procederà per il riconoscimento agli effetti
civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi
fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi
fine di beneficenza o di istruzione. Le attività
diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli
enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della
struttura e della finalità di tali enti, alle leggi
dello Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di
atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici
di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei
predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al
regime vigente.
5. l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti
ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti
dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono
però soggetti anche ai controlli previsti dalle
leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti
istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione
delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici
e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato
italiano e degli interventi del medesimo nella gestione
patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria
e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano
applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e
30 del precedente testo concordatario.
Articolo 8
1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni
contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione
che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello
stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato
spiegherà ai contraenti gli effetti civili del
matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà
quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel
quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà
avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della
legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che
la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo
la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento
non potrebbe essere più proposta. La richiesta
di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco
del luogo dove il matrimonio è stato celebrato,
non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. l'ufficiale
dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la
trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento
dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio
ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche
se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione,
abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.
La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente
su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi,
con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre
che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta
di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente
acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate
dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto
di esecutività del superiore organo ecclesiastico
di controllo, sono, su domanda della parti o di una di
esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con
sentenza della corte d'appello competente, quando questa
accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente
a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato
in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici
è stato assicurato alle parti il diritto di agire
e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi
fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla
legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia
delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa
a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti
economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui
matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti
al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento della materia
matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare
il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio
e la sollecitudine della Chiesa per la dignità
ed i valori della famiglia, fondamento della società.
Articolo 9
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio
della libertà della scuola e dell'insegnamento
e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce
alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente
scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è
assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali,
anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà
di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità
scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione.
Articolo 10
1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie,
i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi
o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti
secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline
ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti
dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono
riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti
i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia,
diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate
al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
Articolo 11
1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza
alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati,
la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche,
la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio
della libertà religiosa e nell'adempimento delle
pratiche di culto dei cattolici.
2. l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata
da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane
competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica
e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità
stabiliti d'intesa fra tali autorità.
Articolo 12
1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo
ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico
ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della
legge italiana con le esigenze di carattere religioso,
gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune
disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e
il godimento dei beni culturali d'interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La
conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse
storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni
saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra
i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle
catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente
della custodia, della manutenzione e della conservazione,
rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.
Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi
gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può
procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle
sacre reliquie.
Articolo 13
1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni
del Concordato lateranense accettate dalle due Parti,
ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo
7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte
nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza
di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno
essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti
sia con intese tra le competenti autorità dello
Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo 14
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione
o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa
Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di
un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica
da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
Il protocollo addizionale
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni
al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica
italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni
la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle
convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà
di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'articolo 1
Si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della
religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In relazione all'articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime
gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori
di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti
ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo
11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità
giudiziaria darà comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti
penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione
del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo,
senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione
che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo
comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli
effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati
da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione,
vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente
garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà
escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere
alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi
di volta in volta tra le competenti autorità governative
ed di volta in volta tra le competenti autorità
governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari
ragioni.
b) la Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà
terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla
firma del presente Accordo.
4. In relazione all'articolo 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si
intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità
di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio
valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità
in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione
degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura
civile, si dovrà tener conto della specificità
dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo
matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla
legge italiana alla legge del luogo in cui si è
svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza
che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si procederà
al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni
celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo,
in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato
lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per
i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi
all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle
norme stesse.
5. In relazione all'articolo 9
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
indicate al n. 2 è impartito - in conformità
alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà
di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa
con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole
materne ed elementari detto insegnamento può essere
impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo
dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a
svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità
scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica
per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento,
anche in relazione alla collocazione nel quadro degli
orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli
insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano
il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali
la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all'articolo 10 La Repubblica italiana,
nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo
38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà
alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa
al medesimo articolo.
7. In relazione all'articolo 13, n. 1 Le Parti procederanno
ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo
ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente
Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo
che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente
firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi
Intese attuative dell'Accordo
Riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero
Nomine ecclesiastiche
- Scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio
per gli Affari Pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana
presso la Santa Sede.
Festività religiose
- DPR
28 dicembre 1985 n. 792
Riconoscimento come giorni festivi di festività
religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121.
Insegnamento religione cattolica
- DPR
16 dicembre 1985, n. 751
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
- DPR
24 giugno 1986, n. 539
Approvazione delle specifiche ed autonome attività
educative in ordine all'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche materne.
- DPR
8 maggio 1987, n. 204
Approvazione delle specifiche ed autonome attività
d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche elementari.
- DPR
21 luglio 1987, n. 350
Approvazione del programma di insegnamento della religione
cattolica nella scuola media pubblica.
- DPR
21 luglio 1987, n. 339
Approvazione del programma d'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
- DPR
26 febbraio 1988, n. 161
Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di
testo per l'insegnamento della religione cattolica nella
scuola elementare.
- DPR
23 giugno 1990, n. 202
Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Assistenza spirituale
Beni culturali
- DPR
26 settembre 1996, n. 571
Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali
ed ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla
tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti
ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.