Le intese
con le confessioni religiose
Procedura
per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano
L'articolo
8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono
ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo
i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano,
stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Le richieste di intesa vengono
preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale
Affari dei Culti.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della
stipula di una intesa, spetta al Governo.
Le Confessioni interessate si
devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle
Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.
Le
trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno
1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.
Dopo la conclusione delle
trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della
confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai
fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.
Dopo
la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa
le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.
Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della
Costituzione